![]() |
Codice di Diritto Canonico | ![]() |
Can. 1130
Per una grave e urgente causa l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in segreto.
Can. 1131
Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta:
1° che si facciano in segreto le debite indagini prematrimoniali;
2° che dell'avvenuta celebrazione del matrimonio conservino il segreto l'Ordinario del luogo, l'assistente, i testimoni e i coniugi.
Can. 1132
L'obbligo di conservare il segreto di cui al can. 1131, n. 2, cessa per l'Ordinario del luogo se dall'osservanza del segreto incombe un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio: e ciò sia reso noto alle parti prima della celebrazione del matrimonio.
Can. 1133
Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia.
![]() |
Indice | ![]() |