Codice di Diritto Canonico |
Can. 1156
§1. Per la convalidazione di un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, si richiede che l'impedimento cessi o che si dispensi da esso, e che rinnovi il consenso almeno la parte che è consapevole dell'impedimento.
§2. Questa rinnovazione del consenso per diritto ecclesiastico è richiesta per la validità della convalidazione, anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito.
Can. 1157
La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà per il matrimonio, che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo dall'inizio.
Can. 1158
§1. Se l'impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, §2.
§2. Se l'impedimento non può essere provato, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, e certamente dalla parte consapevole dell'impedimento, purché l'altra perseveri nel consenso dato, o da entrambe le parti se l'impedimento è noto ad ambedue.
Can. 1159
§1. Il matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso, si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell'altra.
§2. Se il vizio di consenso non può essere provato, è sufficiente che la parte che non lo aveva dato, lo dia privatamente e in segreto.
§3. Se il vizio di consenso può essere provato, è necessario che questo venga dato secondo la forma canonica.
Can. 1160
Il matrimonio nullo a causa di un vizio di forma, per diventare valido deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, §2.
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