Codice di Diritto Canonico |
Can. 1191
§1. Il voto, ossia la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio, deve essere adempiuto per la virtù della religione.
§2. Sono capaci di emettere il voto tutti coloro che hanno un conveniente uso di ragione, a meno che non ne abbiano la proibizione dal diritto.
§3. Il voto emesso per timore grave e ingiusto o per dolo, è nullo per il diritto stesso.
Can. 1192
§1. Il voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo Superiore in nome della Chiesa; diversamente è privato.
§2. È solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice.
§3. È personale, se l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto; reale, se l'oggetto della promessa è una cosa; misto, se partecipa della natura del voto personale e reale.
Can. 1193
Per sé il voto non obbliga se non chi lo emette.
Can. 1194
Il voto cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell'obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale, con la dispensa e con la commutazione.
Can. 1195
Chi ha potestà sulla materia del voto, può sospenderne l'obbligo fintantoché il suo adempimento gli arreca pregiudizio.
Can. 1196
Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati per una giusta causa e purché la dispensa non leda l'altrui diritto acquisito:
1° l'Ordinario del luogo e il parroco, relativamente a tutti i propri sudditi e pure ai forestieri;
2° il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell'istituto o della società;
3° coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo.
Can. 1197
L'opera promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, invece, da chi ha la potestà di dispensare a norma del can. 1196.
Can. 1198
I voti emessi prima della professione religiosa, restano sospesi fintantoché chi li ha emessi rimane nell'istituto religioso.
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