Codice di Diritto Canonico

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Gli oratori e le cappelle private

Can. 1223

Col nome di oratorio si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente.

Can. 1224

§1. L'Ordinario non conceda la licenza richiesta per la costituzione dell'oratorio, se prima non abbia visitato personalmente o per mezzo di altri, il luogo destinato all'oratorio e non l'abbia trovato allestito in modo conveniente.

§2. Concessa la licenza, poi, l'oratorio non può essere convertito ad usi profani senza l'autorizzazione del medesimo Ordinario.

Can. 1225

Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione dell'Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche.

Can. 1226

Col nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche.

Can. 1227

I Vescovi possono costituire per se stessi una cappella privata: questa gode dei medesimi diritti dell'oratorio.

Can. 1228

Fermo restando il disposto del can. 1227, per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo.

Can. 1229

È opportuno che gli oratori e le cappelle private siano benedetti secondo il rito prescritto nei libri liturgici; è d'obbligo, invece, che siano riservati unicamente al culto divino e liberi da ogni uso domestico.

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