Codice di Diritto Canonico |
Can. 1404
La prima Sede non è giudicata da nessuno.
Can. 1405
§1. Il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause di cui al can. 1401:
1° i capi di Stato;
2° i Padri Cardinali;
3° i Legati della Sede Apostolica e nelle cause penali i Vescovi;
4° le altre cause che egli stesso abbia avocato al proprio giudizio.
§2. Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo.
§3. È riservato al tribunale della Rota Romana giudicare:
1° i Vescovi nelle cause contenziose, fermo restando il disposto del can. 1419, §2
2° l'Abate primate o l'Abate superiore di una congregazione monastica, il Moderatore supremo di istituti religiosi di diritto pontificio;
3° le diocesi e le altre persone ecclesiastiche sia fisiche sia giuridiche che non hanno Superiore al di sotto del Romano Pontefice.
Can. 1406
§1. Violato il disposto del can. 1404, atti e decisioni si ritengono come non fatti.
§2. Nelle cause di cui al can. 1405, l'incompetenza degli altri giudici è assoluta.
Can. 1407
§1. Nessuno può essere chiamato in giudizio in prima istanza se non davanti al giudice ecclesiastico competente per uno dei titoli determinati nei cann. 1408-1414.
§2. Si dice relativa l'incompetenza del giudice, che non abbia l'appoggio di nessuno di questi titoli.
§3. L'attore segue il tribunale della parte convenuta; che se la parte convenuta abbia diversi tribunali competenti, all'attore è concessa la scelta del tribunale.
Can. 1408
Chiunque può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale del domicilio o del quasi-domicilio.
Can. 1409
§1. Il tribunale del girovago è quello del luogo ove di fatto dimora.
§2. Colui del quale non si conosca né il domicilio o il quasi-domicilio, né il luogo della dimora, può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale dell'attore, purché non risulti un altro tribunale legittimo.
Can. 1410
A motivo della collocazione della cosa, la parte può essere chiamata in giudizio avanti al tribunale del luogo ove è situata la cosa che è oggetto di litigio, ogni qualvolta l'azione è diretta contro di essa o si tratta di azione di spoglio.
Can. 1411
§1. A motivo del contratto la parte può essere chiamata in giudizio avanti al tribunale del luogo ove il contratto fu stipulato o dove deve essere adempiuto, a meno che le parti concordemente non abbiano scelto un altro tribunale.
§2. Se la causa verta su obblighi che provengono da altro titolo, la parte può essere chiamata in giudizio avanti al tribunale del luogo ove l'obbligo è sorto o deve essere adempiuto.
Can. 1412
L'accusato nelle cause penali, benché assente, può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale del luogo ove il delitto fu commesso.
Can. 1413
La parte può essere chiamata in giudizio:
1° nelle cause vertenti sull'amministrazione dei beni, avanti al tribunale del luogo ove l'amministrazione viene fatta;
2° nelle cause che riguardano l'eredità o i legati pii, avanti al tribunale dell'ultimo domicilio o quasi-domicilio o della dimora, a norma dei cann. 1408-1409, di colui della cui eredità o legato pio si discute, a meno che non si tratti della semplice esecuzione del legato, che deve essere esaminata secondo le norme ordinarie della competenza.
Can. 1414
A motivo della connessione, le cause tra loro connesse devono essere giudicate da un solo ed identico tribunale e nello stesso processo, a meno che non vi si opponga il disposto della legge.
Can. 1415
A motivo della prevenzione, quando due o più tribunali sono egualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quel tribunale che per primo citò legittimamente la parte convenuta.
Can. 1416
I conflitti di competenza tra due tribunali soggetti allo stesso tribunale di appello, sono risolti da questo tribunale; se non sono soggetti allo stesso tribunale di appello, dalla Segnatura Apostolica.
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