Codice di Diritto Canonico |
Can. 1446
§1. Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente perché, salva la giustizia, siano evitate, per quanto è possibile, le liti nel popolo di Dio e si compongano al più presto pacificamente.
§2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione.
§3. Che se la lite verta sul bene privato delle parti, il giudice veda se con la transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei cann. 1713-1716, possa concludersi vantaggiosamente.
Can. 1447
Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non può in seguito validamente definire la stessa causa in altra istanza come giudice o svolgere in essa la funzione di assessore.
Can. 1448
§1. Il giudice non accetti di giudicare una causa che in qualche modo lo riguarda in ragione di vincoli di consanguineità o affinità in qualunque grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale, o in ragione di tutela e curatela, di convivenza, di grave inimicizia, oppure a scopo di guadagno o per evitare un danno.
§2. Nelle medesime circostanze devono astenersi dal loro ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e l'uditore.
Can. 1449
§1. Nei casi di cui al can. 1448, se il giudice stesso non si astiene, la parte lo può ricusare.
§2. Circa la ricusazione decide il Vicario giudiziale; se è lui stesso ad essere ricusato decide il Vescovo che presiede il tribunale.
§3. Se il Vescovo stesso è giudice e contro di lui va la ricusazione, si astenga dal giudicare.
§4. Se la ricusazione viene fatta contro il promotore di giustizia, il difensore del vincolo o gli altri ministri del tribunale, su questa eccezione decide il presidente del tribunale collegiale o il giudice stesso, se è unico.
Can. 1450
Ammessa la ricusazione, le persone devono essere sostituite, ma non cambia il grado di giudizio.
Can. 1451
§1. La questione circa la ricusazione deve essere definita con la massima celerità, udite le parti, il promotore di giustizia o il difensore del vincolo, se intervengono in causa e non siano stati essi stessi ricusati.
§2. Gli atti posti dal giudice prima d'essere ricusato sono validi; quelli posti dopo che fu proposta la ricusazione devono essere rescissi se la parte lo chieda entro dieci giorni dall'ammissione della ricusazione.
Can. 1452
§1. In un affare che interessa soltanto privati, il giudice può procedere solo ad istanza della parte.
Ma se la causa fu legittimamente introdotta, il giudice può e deve procedere anche d'ufficio nelle cause penali e nelle altre cause che vertano sul bene pubblico della Chiesa o sulla salvezza delle anime.
§2. Il giudice inoltre può supplire la negligenza delle parti nell'addurre le prove o nell'opporre eccezioni, ogniqualvolta ritenga che ciò sia necessario ad evitare una sentenza gravemente ingiusta, ferme restando le disposizioni del can. 1600.
Can. 1453
Giudici e tribunali provvedano affinché, salva la giustizia, tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza.
Can. 1454
Tutti coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano devono prestare giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'ufficio.
Can. 1455
§1. I giudici e gli aiutanti del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti.
§2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609, §4.
§3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori.
Can. 1456
Al giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio.
Can. 1457
§1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio.
§2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e gli aiutanti del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire.
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