Codice di Diritto Canonico |
Can. 1496
§1. Chi avrà dimostrato con argomenti almeno probabili di avere diritto ad una qualche cosa in possesso altrui, e che è imminente per lui un danno se quella cosa non sia consegnata in custodia, ha diritto di ottenerne dal giudice il sequestro.
§2. In analoghe circostanze può ottenere che sia inibito a un terzo l'esercizio di un diritto.
Can. 1497
§1. Il sequestro della cosa è ammesso anche per assicurare un credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore.
§2. Il sequestro può estendersi anche ai beni del debitore che si trovino a qualunque titolo presso terze persone, e ai crediti del debitore.
Can. 1498
Il sequestro della cosa e l'inibizione all'esercizio del diritto non possono assolutamente essere decisi, se il danno temuto possa essere altrimenti riparato o se ne dia idonea garanzia.
Can. 1499
Il giudice può imporre a colui al quale concede il sequestro della cosa o l'inibizione all'esercizio del diritto, una cauzione previa sui danni da risarcire in caso non abbia provato il suo diritto.
Can. 1500
Per quanto concerne la natura e il valore dell'azione possessoria, si osservino le disposizioni del diritto civile del luogo ov'è situata la cosa del cui possesso si tratta.
Indice |