Codice di Diritto Canonico

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Azioni ed eccezioni in specie

Can. 1496

§1. Chi avrà dimostrato con argomenti almeno probabili di avere diritto ad una qualche cosa in possesso altrui, e che è imminente per lui un danno se quella cosa non sia consegnata in custodia, ha diritto di ottenerne dal giudice il sequestro.

§2. In analoghe circostanze può ottenere che sia inibito a un terzo l'esercizio di un diritto.

Can. 1497

§1. Il sequestro della cosa è ammesso anche per assicurare un credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore.

§2. Il sequestro può estendersi anche ai beni del debitore che si trovino a qualunque titolo presso terze persone, e ai crediti del debitore.

Can. 1498

Il sequestro della cosa e l'inibizione all'esercizio del diritto non possono assolutamente essere decisi, se il danno temuto possa essere altrimenti riparato o se ne dia idonea garanzia.

Can. 1499

Il giudice può imporre a colui al quale concede il sequestro della cosa o l'inibizione all'esercizio del diritto, una cauzione previa sui danni da risarcire in caso non abbia provato il suo diritto.

Can. 1500

Per quanto concerne la natura e il valore dell'azione possessoria, si osservino le disposizioni del diritto civile del luogo ov'è situata la cosa del cui possesso si tratta.

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