Codice di Diritto Canonico

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La contestazione della lite

Can. 1513

§1. Si ha la contestazione della lite, quando con un decreto del giudice si definiscono i termini della controversia, desunti dalle richieste e dalle risposte delle parti.

§2. Le richieste e le risposte, oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o in dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili le parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nella sentenza.

§3. Il decreto del giudice deve essere notificato alle parti, le quali, salvo che non si siano già dichiarate consenzienti, possono ricorrere entro dieci giorni al giudice perché sia mutato; la questione deve poi essere definita con decreto del giudice stesso con la massima celerità.

Can. 1514

I termini della controversia una volta stabiliti non possono essere validamente mutati, se non con un nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di una parte dopo aver udito le altre parti ed averne soppesato le ragioni.

Can. 1515

Contestata la lite il possessore di un bene altrui cessa di essere in buona fede; pertanto se è condannato a restituire la cosa, deve rendere anche i frutti dal giorno della contestazione della lite e risarcire i danni.

Can. 1516

Contestata la lite, il giudice stabilisca alle parti un congruo spazio di tempo per proporre e completare le prove.

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