Codice di Diritto Canonico |
Can. 1572
Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione:
1° quale sia la condizione e l'onestà della persona;
2° se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri;
3° se il testimone sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso;
4° se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.
Can. 1573
La deposizione di un solo testimone non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un testimone qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro.
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