Codice di Diritto Canonico

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Forza probante delle testimonianze

Can. 1572

Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione:

1° quale sia la condizione e l'onestà della persona;

2° se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri;

3° se il testimone sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso;

4° se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.

Can. 1573

La deposizione di un solo testimone non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un testimone qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro.

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