Codice di Diritto Canonico

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Accesso e ispezione giudiziaria

Can. 1582

Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d'ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò che nell'ispezione deve essergli messo a disposizione.

Can. 1583

Dell'ispezione fatta si rediga uno strumento.

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