Codice di Diritto Canonico |
Can. 1526
§1. L'incombenza di fornire le prove tocca a chi asserisce.
§2. Non necessitano di prova:
1° ciò che dalla legge stessa si presume;
2° i fatti asseriti da uno dei contendenti ed ammessi dall'altro, a meno che ciò nonostante la prova sia esigita dal diritto o dal giudice.
Can. 1527
§1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.
§2. Se una parte fa istanza perché una prova rifiutata dal giudice venga ammessa, il giudice definisca la cosa con la massima celerità.
Can. 1528
Se una parte o un testimone si rifiutano di comparire per rispondere avanti al giudice, è consentito udirli anche tramite un laico designato dal giudice, o richiedere la loro deposizione avanti a un pubblico notaio o in qualunque altro modo legittimo.
Can. 1529
Il giudice non proceda a raccogliere le prove prima della contestazione della lite se non per una causa grave.
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