Codice di Diritto Canonico |
Can. 1692
§1. La separazione personale dei coniugi battezzati, salvo non sia legittimamente disposto altro per luoghi particolari, può essere definita con decreto del Vescovo diocesano, oppure con sentenza del giudice a norma dei canoni seguenti.
§2. Dove la decisione ecclesiastica non ottiene effetti civili o si preveda una sentenza civile non contraria al diritto divino, il Vescovo della diocesi dove dimorano i coniugi, ponderate le peculiari circostanze, potrà concedere licenza di ricorrere al tribunale civile.
§3. Se la causa verte anche sugli effetti puramente civili del matrimonio, il giudice faccia in modo che, osservato il disposto del §2, la causa fin dal suo inizio sia presentata avanti al tribunale civile.
Can. 1693
§1. Salvo che una parte o il promotore di giustizia chiedano il processo contenzioso ordinario, si faccia uso del processo contenzioso orale.
§2. Se si è fatto uso del processo contenzioso ordinario ed è stato interposto l'appello, il tribunale di secondo grado proceda a norma del can. 1682, §2, osservato quanto è prescritto.
Can. 1694
Per quanto concerne la competenza del tribunale si osservi il disposto del can. 1673.
Can. 1695
Il giudice, prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia uso di mezzi pastorali, affinché i coniugi si riconcilino e siano indotti a ristabilire la convivenza coniugale.
Can. 1696
Le cause di separazione dei coniugi riguardano anche il bene pubblico; in esse deve pertanto sempre intervenire il promotore di giustizia a norma del can. 1433.
Indice |