Compendio Dottrina sociale della Chiesa |
507 Le sanzioni, nelle forme previste dall'ordinamento internazionale contemporaneo, mirano a correggere il comportamento del governo di un Paese che viola le regole della pacifica ed ordinata convivenza internazionale o che mette in pratica gravi forme di oppressione nei confronti della popolazione.
Le finalità delle sanzioni devono essere precisate in modo inequivocabile e le misure adottate devono essere periodicamente verificate dagli organismi competenti della Comunità internazionale, per un'obiettiva valutazione della loro efficacia e del loro reale impatto sulla popolazione civile.
Il vero scopo di tali misure è quello di aprire la strada alle trattative e al dialogo.
Le sanzioni non devono mai costituire uno strumento di punizione diretto contro un'intera popolazione; non è lecito che per le sanzioni abbiano a soffrire intere popolazioni e specialmente i loro membri più vulnerabili.
Le sanzioni economiche, in particolare, sono uno strumento da utilizzare con grande ponderazione e da sottoporre a rigidi criteri giuridici ed etici1066
L'embargo economico deve essere limitato nel tempo e non può essere giustificato quando gli effetti che produce si rivelano indiscriminati.
Indice |
1066 | Giovanni Paolo II, Discorso al Corpo Diplomatico, 7 ( 9 gennaio 1995 ) |