Compendio Dottrina sociale della Chiesa

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Misure contro chi minaccia la pace

507 Le sanzioni, nelle forme previste dall'ordinamento internazionale contemporaneo, mirano a correggere il comportamento del governo di un Paese che viola le regole della pacifica ed ordinata convivenza internazionale o che mette in pratica gravi forme di oppressione nei confronti della popolazione.

Le finalità delle sanzioni devono essere precisate in modo inequivocabile e le misure adottate devono essere periodicamente verificate dagli organismi competenti della Comunità internazionale, per un'obiettiva valutazione della loro efficacia e del loro reale impatto sulla popolazione civile.

Il vero scopo di tali misure è quello di aprire la strada alle trattative e al dialogo.

Le sanzioni non devono mai costituire uno strumento di punizione diretto contro un'intera popolazione; non è lecito che per le sanzioni abbiano a soffrire intere popolazioni e specialmente i loro membri più vulnerabili.

Le sanzioni economiche, in particolare, sono uno strumento da utilizzare con grande ponderazione e da sottoporre a rigidi criteri giuridici ed etici1066

L'embargo economico deve essere limitato nel tempo e non può essere giustificato quando gli effetti che produce si rivelano indiscriminati.

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1066 Giovanni Paolo II, Discorso al Corpo Diplomatico, 7 ( 9 gennaio 1995 )