Auctorem fidei

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Ibidem.

XLI. Similmente in ciò che si soggiunge, che "gli scolastici, gonfi delle loro sottigliezze, inventarono quello strano tesoro, male inteso, dei meriti di Cristo e dei Santi, e sostituirono alla chiara idea di assoluzione dalla pena canonica quella confusa e falsa di applicazione dei meriti";

Quasi che i tesori della Chiesa per mezzo dei quali il Papa dà le indulgenze non siano i meriti di Cristo e dei Santi;

Falsa, temeraria, ingiuriosa ai meriti di Cristo e dei santi, già condannata nell'articolo 17 di Lutero.

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Ibidem.

XLII. Parimenti in ciò che aggiunge "essere ancora più lacrimevole che questa chimerica applicazione dei meriti si sia voluto far passare ai defunti;

Falsa, temeraria, offensiva delle pie orecchie, ingiuriosa contro i romani Pontefici, la pratica e il sentimento della Chiesa universale, inducente nell'errore condannato con nota ereticale in Pietro d'Osma e di nuovo condannato nell'articolo 22 di Lutero.

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Ibidem.

XLIII. In quella parte infine in cui con somma impudenza inveisce contro le tabelle d'indulgenze, altari privilegiati, ecc.;

Temeraria, offensiva delle pie orecchie, scandalosa, contumeliosa nei confronti dei sommi Pontefici, e della pratica frequentata in tutta la Chiesa.

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Della riserva dei casi.

Della Penitenza, § 19.

XLIV. La proposizione del Sinodo la quale dice che "la riserva dei casi altro non è attualmente che un indiscreto legame per i sacerdoti inferiori, ed un'espressione vuota di senso per i penitenti, che sono assuefatti a non curarsi un gran che di questa riserva";

Falsa, temeraria, stonata, perniciosa, contraria al concilio di Trento, lesiva del superiore potere gerarchico.

Ibidem.

XLV. Similmente della speranza secondo la quale, "riformati il rituale e l'ordine della penitenza non ci sarà più posto per simili riserve";

In quanto, attesa la genericità delle parole accenna che per la riforma del rituale e dell'ordine della penitenza fatta dal Vescovo o dal Sinodo possano abolirsi i casi che il Concilio di Trento ( Sess. 14, cap. 7 ) dichiara aver potuto i Sommi Pontefici ( per la suprema potestà loro data in tutta la Chiesa ) riservare al loro particolare giudizio;

Proposizione falsa, temeraria, derogante ed ingiuriosa nei confronti del Concilio di Trento e dell'autorità dei sommi Pontefici.

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Delle censure

Della Penitenza, §§ 20, 22.

XLVI. La proposizione la quale asserisce che "l'effetto della scomunica è solamente esteriore, perché solo di sua natura esclude dall'esteriore comunicazione della Chiesa";

Quasi che la scomunica non sia pena spirituale, che lega nel cielo ed obbliga le anime ( S. Agostino, Epist. 250, Auxilio Episcopo; Tract. 50 In Johann., n. 12);

Falsa, perniciosa, condannata nell'articolo 23 di Lutero, per lo meno erronea.

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Ibidem, §§ 21, 23.

XLVII. Similmente quella che dice essere necessario, secondo le leggi naturali e divine, che tanto alla scomunica quanto alla sospensione debba precedere un personale esame, e che perciò le cosiddette sentenze ipso facto non abbiano altra forza che di una seria minaccia senza alcun effetto attuale;

Falsa, temeraria, perniciosa, ingiuriosa al potere della Chiesa, erronea.

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Ibidem, § 22.

XLVIII. Similmente quella che dice "essere inutile e vana la formula introdotta da alcuni secoli di assolvere in generale dalle scomuniche nelle quali potesse essere incorso il fedele";

Falsa, temeraria, ingiuriosa alla pratica della Chiesa.

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Ibidem, § 24.

XLIX. Similmente quella che condanna come nulle ed invalide "le sospensioni ex informata conscientia";

Falsa, perniciosa, ingiuriosa contro il tridentino.

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Ibidem.

L. Parimenti in ciò che insinua non essere lecito al solo Vescovo far uso del potere, che pure gli accorda il Tridentino ( Sess. 14, cap. 1 De Reform. ), d'infliggere legittimamente la sospensione ex informata conscientia;

Lesiva della giurisdizione dei prelati della Chiesa.

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