Dominici gregis
Roma, 25 agosto 1819
Breve
Ai Venerabili Fratelli Carlo Francesco Arcivescovo di Bordeaux e agli altri Vescovi canonicamente costituiti nelle Sedi della Francia prima della convenzione dell'11 giugno 1817.
Il Papa Pio VII. Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione.
1 La cura del gregge del Signore, affidata alla Nostra pochezza, e il grande amore che portiamo ai fedeli che abitano nel vastissimo regno della Francia spingono fortemente la Nostra sollecitudine a prendere opportuni provvedimenti, secondo le circostanze dei tempi e dei luoghi, contro i mali che si vanno diffondendo a danno delle anime.
2 Benché gli sforzi da Noi impegnati per stipulare la convenzione con il Nostro carissimo figlio in Cristo Ludovico, cristianissimo Re dei Francesi, facessero sperare ottimi risultati, non senza grande dolore vediamo che la sua attuazione si protrae nel tempo.
Anzi, a nome di Sua Maestà, Ci è stato riferito che essendo state da Noi aumentate a novantadue le Sedi della Francia ( con Nostra lettera apostolica 27 luglio 1817, in conformità dei suoi desideri ), al presente le pubbliche disponibilità del Regno non sarebbero sufficienti per sopperire alle spese di tante dotazioni e si renderebbe necessario ridurre sensibilmente il numero delle Sedi; altre difficoltà avrebbero determinato situazioni tali per cui la citata convenzione stipulata nel 1817 con il cristianissimo Re non va in porto; pertanto Sua Maestà sarebbe stata costretta a consigliarsi con Noi al fine di rimuovere gli ostacoli.
3 Con grande dolore del Nostro animo abbiamo appreso queste cose.
E siccome nulla ci sta più a cuore che poter raccogliere quei frutti abbondanti che Ci siamo ripromessi dalla citata convenzione, e che la situazione della Chiesa nel floridissimo regno della Francia sia regolata da stabili rapporti, Noi desiderando assecondare, per quanto Ci consente il Nostro Ufficio, i voti di Sua Maestà, abbiamo fatto sapere al Re che non saremmo contrari a ridurre notevolmente il numero delle Sedi se le ragioni della Chiesa e del Regno lo esigessero.
4 Ma per stabilire e definire i nuovi confini delle Diocesi secondo la natura dei luoghi e la comodità dei fedeli, e per risolvere tutti i problemi che l'auspicata riduzione delle Sedi comporta, occorre molto tempo.
Perciò Noi, che ben conosciamo il miserevole stato delle Chiese francesi e le tante Sedi vacanti, pensammo che spettasse alla Nostra sollecitudine apostolica portare loro aiuto.
Nel prendere questa decisione Ci siamo proposti, con questa nuova prova di condiscendenza apostolica, di rimuovere l'ostacolo che - secondo quanto Ci è stato esposto - è nato, nella presente situazione del Regno, dal numero delle novantadue Sedi, e di raggiungere a favore della Chiesa quei vantaggi che Ci siamo ripromessi dalla menzionata convenzione.
5 Perciò Noi, spinti da queste gravissime ragioni, dopo aver soppesato con ponderazione tutta la situazione e udito anche il parere di una speciale commissione di Venerabili Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, nella pienezza del Nostro potere apostolico ordiniamo a voi, Venerabili Fratelli, e a ciascuno di voi che di fatto siete preposti alle Chiese della Francia, non eccettuati nemmeno coloro che con lettera apostolica del 27 luglio 1817 avevano ottenuto il trasferimento ad altre Chiese nuovamente erette, di tenere nel frattempo le Sedi di cui attualmente siete in possesso e di governare le Diocesi, senza apportare nessuna modifica ai confini entro i quali sono limitate, né ai diritti metropolitani, finché non sarà disposta con stabile provvedimento una nuova circoscrizione delle Diocesi.
Inoltre agli Arcivescovi, che sono stati canonicamente costituiti nelle Sedi prima dell'11 giugno 1817, quando ebbe inizio la convenzione con il Re cristianissimo, ingiungiamo e ordiniamo di riconoscere frattanto i suffraganei che erano stati costituiti prima della detta convenzione; ai Vescovi poi, che prima di quel tempo avevamo preposto alle Chiese della Francia, con autorità apostolica ingiungiamo e ordiniamo di prestare nel frattempo, come prima, aiuto agli stessi Arcivescovi.
6 Inoltre, poiché alcuni di voi, dopo la convenzione del 1817, hanno ottenuto da Noi - secondo i limiti e i diritti metropolitani fissati nella citata lettera apostolica - il trasferimento canonico ad altre Sedi esistenti in precedenza, con la presente notifichiamo ed ingiungiamo ad essi di prendere quanto prima il possesso di quelle Sedi e di cominciare a governare provvisoriamente le Diocesi loro assegnate, entro quei confini, fatti salvi i diritti metropolitani che erano in vigore in passato.
7 Per la stessa ragione a tutti gli altri, che avevamo canonicamente costituiti in qualcuna delle Sedi esistenti nell'atto, ordiniamo di prenderne subito possesso e di governare intanto le Diocesi in quello stato in cui sono nell'atto.
8 Inoltre, affinché le Diocesi anteriori alla recente circoscrizione che erano vacanti, non rimanessero più a lungo prive del conforto dei pastori, abbiamo assegnato ad esse con canonica costituzione, nel Nostro Concistoro tenuto il 25 di questo mese, i nominati dal Re, in conformità della citata lettera apostolica del 27 luglio 1817.
La stessa cosa Ci siamo proposti di fare per quelle Chiese che nel frattempo saranno vacanti, finché cioè non sarà disposta con una stabile normativa una nuova circoscrizione.
Ai promossi, poi, nello stesso Concistoro, con lettera in forma di Breve abbiamo ordinato e parimenti ordineremo a coloro che saranno promossi in futuro, di cominciare a governare provvisoriamente le singole Diocesi entro quei confini, e fatti salvi i diritti metropolitani che erano in vigore prima dell'ultima circoscrizione da Noi decretata.
9 Infine, a quei Vescovi, che per nomina del Re cristianissimo avevamo preposto alle Chiese ex novo erette con la Nostra lettera apostolica del 27 luglio 1817, riteniamo di dover ordinare di non servirsi della costituzione canonica ricevuta, finché non avremo definito la richiesta riduzione delle Sedi.
10 Queste, Venerabili Fratelli, sono le misure che il Nostro paterno amore verso i fedeli che abitano costì Ci ha suggerito di prendere per dare un sostegno provvisorio alle Chiese della Francia.
Invochiamo intanto con assidua preghiera l'aiuto dalla fonte comune di ogni bene perché con il suo efficace intervento spunti quel giorno tanto auspicato, nel quale - ad incremento della Religione, per la salvezza delle anime, per l'incolumità e lo splendore di ogni cosa sacra - sia dato di decidere con una normativa completa e stabile nel floridissimo regno della Francia.
E mentre Ci ripromettiamo queste cose dalla divina bontà, a testimonianza della Nostra paterna benevolenza impartiamo a voi, Venerabili Fratelli, e al vostro Gregge l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il 25 agosto 1819, nel ventesimo anno del Nostro Pontificato.
Pio VII