Nelle istituzioni |
Nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi fu Nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche, le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli augusti Nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi voleansi adattare alle mutate condizioni, per rappresentare quel maestoso edifizio che erano state dapprincipio.
Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una Rappresentanza consultiva di tutte le Provincie, la quale dovesse aiutare il Nostro Governo nei lavori legislativi e nell'amministrazione dello Stato: e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi Noi facevamo in Italia.
Ma poiché i Nostri Vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di una Rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli Nostri, né fidar meno nella loro gratitudine non già verso la Nostra umile Persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e quest'Apostolica Sede, di cui Iddio Ci ha commessi gl'inviolabili e supremi diritti, e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.
Ebbero in antico i nostri Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione Sovrana.
Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un Comune dal consorzio dell'altro.
Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due Consigli di probi e prudenti cittadini, nell'uno da Noi nominati, e nell'altro deputati da ogni parte dello Stato mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita: i quali e rappresentino gl'interessi particolari di ciascun luogo dei Nostri Domini, e saviamente li contemperino con quell'altro interesse grandissimo di ogni Comune e di ogni Provincia, che è l'interesse generale dello Stato.
Siccome poi nel Nostro Sacro Principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale della interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza del Capo della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia; così non solamente riserbiamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti Consigli deliberate, e il pieno esercizio dell'autorità Sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto, ma intendiamo altresì di mantenere intera l'autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la religione e la morale cattolica.
E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la Cristianità, che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituito, nessuna diminuzione patiscano la libertà e i diritti della Chiesa medesima e della Santa Sede, né veruno esempio sia mai per violare la santità di questa Religione, che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo di alleanza di Dio con gli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati, e fioriscono le Nazioni.
Implorato pertanto il Divino aiuto, e udito l'unanime parere dei nostri Ven. Fratelli Cardinali di S. R. C. espressamente a tal uopo adunati in Concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
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