Provida Mater Ecclesia |
12 Tutte queste cose Noi ripetutamente siamo andati meditando, spinti dalla coscienza del Nostro ufficio e dal paterno affetto che Ci porta a quelle anime, che stando nel mondo tendono alla perfezione con tanta generosità.
Spesso Ci siamo soffermati su queste cose con l'intento di dare una oculata e severa discriminazione di queste società, affinché fossero riconosciute come veri Istituti, quelle che professano una vita di autentica perfezione; affinché fossero evitati i pericoli di sempre nuovi Istituti, che spesso vengono fondati imprudentemente e sconsigliatamente; mentre, invece, conseguissero quella particolare costituzione giuridica che rispondesse pienamente alla loro natura, al loro scopo e al loro ambiente, quegli Istituti che meritassero l'approvazione.
È così che abbiamo pensato e decretato di fare per gli Istituti Secolari quello che il Nostro antecessore di f. m. Leone XIII fece, tanto prudentemente e sapientemente, per le Congregazioni di voti semplici con la Costituzione Apostolica Conditae a Christo.15
Pertanto con la presente Lettera Noi approviamo lo Statuto generale degli Istituti Secolari; Statuto che fu esaminato, per quello che ad essa compete, dalla suprema Sacra Congregazione del S. Officio, e che per Nostro comando e sotto la Nostra guida, fu accuratamente ordinato e completato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi; e tutto quello che qui segue, noi lo dichiariamo, lo decretiamo e costituiamo con la Nostra Autorità Apostolica.
Ciò stabilito, per l'esecuzione di quanto è stato sopra costituito, deputiamo la Sacra Congregazione dei Religiosi con tutte le facoltà necessarie ed opportune.
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15 | Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317-327 |