Sacrae Disciplinae Leges |
La necessità di tutelare l'integrità del testo latino del nuovo Codice di diritto canonico e pari tempo la fedeltà delle traduzioni del medesimo nelle lingue moderne, consiglia che la Santa Sede dia le opportune norme in proposito.
Perciò il cardinale segretario di stato, per speciale mandato del sommo pontefice Giovanni Paolo II, stabilisce quanto segue:
1) Soltanto il testo latino del Codice di diritto canonico ha valore ufficiale.
2) La Santa Sede, a norma delle convenzioni internazionali, si riserva i diritti esclusivi sul testo, sia per quel che riguarda la sua ristampa nella lingua latina, sia per le traduzioni in altre lingue.
3) La concessione di licenze per le traduzioni si farà normalmente tramite le conferenze episcopali.
Queste norme si promulgano mediante la pubblicazione ne "L'osservatore romano" ed entrano in vigore immediatamente.
Dal Vaticano, 28 gennaio 1983.
Agostino card. Casaroli, segretario di stato.
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