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Art. 39 La Segreteria di stato coadiuva da vicino il sommo pontefice nell'esercizio della sua suprema missione.
Art. 40 Presiede ad essa il cardinale segretario di stato.
Essa comprende due sezioni, e cioè la Sezione degli affari generali sotto la guida diretta del sostituto, con l'aiuto dell'assessore, e la Sezione dei rapporti con gli stati sotto la direzione del proprio segretario, con l'aiuto del sottosegretario.
Questa seconda sezione è assistita da un determinato numero di cardinali e di alcuni vescovi.
Art. 41 1. Alla prima sezione spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del sommo pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria dei dicasteri della curia romana e degli altri organismi della sede apostolica; di favorire i rapporti con i medesimi dicasteri, senza pregiudizio della loro autonomia, e di coordinarne i lavori; di regolare la funzione dei rappresentanti della Santa Sede e la loro attività, specialmente per quanto concerne le chiese particolari.
Spetta a essa di espletare tutto ciò che riguarda i rappresentanti degli stati presso la Santa Sede.
2. D'intesa con gli altri dicasteri competenti, essa si occupa di quanto riguarda la presenza e l'attività della Santa Sede presso le organizzazioni internazionali, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46.
Altrettanto fa nei confronti delle organizzazioni internazionali cattoliche.
Art. 42 A essa inoltre spetta di:
1. redigere e spedire le costituzioni apostoliche, le lettere decretali, le lettere apostoliche, le epistole e gli altri documenti che il sommo pontefice le affida;
2. espletare tutti gli atti riguardanti le nomine che nella curia romana e negli altri organismi dipendenti dalla Santa Sede devono essere compiute o approvate dal sommo pontefice;
3. custodire il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore.
Art. 43 A questa sezione spetta parimenti di:
1. curare la pubblicazione degli atti e dei pubblici documenti della Santa Sede nel bollettino intitolato Acta Apostolicae Sedis;
2. pubblicare e divulgare, mediante lo speciale ufficio che da essa dipende ed è chiamato Sala stampa, le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del sommo pontefice sia l'attività della Santa Sede;
3. esercitare, d'intesa con la seconda sezione, la vigilanza sul giornale denominato L'Osservatore romano, sulla Radio vaticana e sul Centro televisivo vaticano.
Art. 44 Mediante l'Ufficio di statistica, essa raccoglie, coordina e pubblica tutti i dati, elaborati secondo le norme statistiche, che riguardano la vita della chiesa universale nel mondo intero.
Art. 45 Compito proprio della seconda sezione, cioè dei rapporti con gli stati, è di attendere agli affari che devono essere trattati con i governi civili.
Art. 46 Ad essa compete di:
1. favorire le relazioni soprattutto diplomatiche con gli stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale e trattare i comuni affari per la promozione del bene della chiesa e della società civile, anche mediante, se è il caso, i concordati e altre simili convenzioni, e tenendo conto del parere degli organismi episcopali interessati;
2. rappresentare la Santa Sede presso gli organismi internazionali e i congressi su questioni di indole pubblica, dopo aver consultato i competenti dicasteri della curia romana;
3. trattare, nell'ambito specifico delle sue attività, ciò che riguarda i rappresentanti pontifici.
Art. 47 1. In particolari circostanze, per incarico del sommo pontefice, questa sezione, consultati i competenti dicasteri della curia romana, svolge tutto ciò che riguarda la provvista delle chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro organismi.
2. Negli altri casi, specialmente dove vige un regime concordatario, spetta a essa di attendere a quegli affari che devono essere trattati con governi civili, fermo restando quanto prescritto nell' art. 78.
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