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II. Segreteria di stato

Art. 39 La Segreteria di stato coadiuva da vicino il sommo pontefice nell'esercizio della sua suprema missione.

Art. 40 Presiede ad essa il cardinale segretario di stato.

Essa comprende due sezioni, e cioè la Sezione degli affari generali sotto la guida diretta del sostituto, con l'aiuto dell'assessore, e la Sezione dei rapporti con gli stati sotto la direzione del proprio segretario, con l'aiuto del sottosegretario.

Questa seconda sezione è assistita da un determinato numero di cardinali e di alcuni vescovi.

Prima sezione

Art. 41 1. Alla prima sezione spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del sommo pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria dei dicasteri della curia romana e degli altri organismi della sede apostolica; di favorire i rapporti con i medesimi dicasteri, senza pregiudizio della loro autonomia, e di coordinarne i lavori; di regolare la funzione dei rappresentanti della Santa Sede e la loro attività, specialmente per quanto concerne le chiese particolari.

Spetta a essa di espletare tutto ciò che riguarda i rappresentanti degli stati presso la Santa Sede.

2. D'intesa con gli altri dicasteri competenti, essa si occupa di quanto riguarda la presenza e l'attività della Santa Sede presso le organizzazioni internazionali, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46.

Altrettanto fa nei confronti delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Art. 42 A essa inoltre spetta di:

1. redigere e spedire le costituzioni apostoliche, le lettere decretali, le lettere apostoliche, le epistole e gli altri documenti che il sommo pontefice le affida;

2. espletare tutti gli atti riguardanti le nomine che nella curia romana e negli altri organismi dipendenti dalla Santa Sede devono essere compiute o approvate dal sommo pontefice;

3. custodire il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore.

Art. 43 A questa sezione spetta parimenti di:

1. curare la pubblicazione degli atti e dei pubblici documenti della Santa Sede nel bollettino intitolato Acta Apostolicae Sedis;

2. pubblicare e divulgare, mediante lo speciale ufficio che da essa dipende ed è chiamato Sala stampa, le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del sommo pontefice sia l'attività della Santa Sede;

3. esercitare, d'intesa con la seconda sezione, la vigilanza sul giornale denominato L'Osservatore romano, sulla Radio vaticana e sul Centro televisivo vaticano.

Art. 44 Mediante l'Ufficio di statistica, essa raccoglie, coordina e pubblica tutti i dati, elaborati secondo le norme statistiche, che riguardano la vita della chiesa universale nel mondo intero.

Seconda sezione

Art. 45 Compito proprio della seconda sezione, cioè dei rapporti con gli stati, è di attendere agli affari che devono essere trattati con i governi civili.

Art. 46 Ad essa compete di:

1. favorire le relazioni soprattutto diplomatiche con gli stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale e trattare i comuni affari per la promozione del bene della chiesa e della società civile, anche mediante, se è il caso, i concordati e altre simili convenzioni, e tenendo conto del parere degli organismi episcopali interessati;

2. rappresentare la Santa Sede presso gli organismi internazionali e i congressi su questioni di indole pubblica, dopo aver consultato i competenti dicasteri della curia romana;

3. trattare, nell'ambito specifico delle sue attività, ciò che riguarda i rappresentanti pontifici.

Art. 47 1. In particolari circostanze, per incarico del sommo pontefice, questa sezione, consultati i competenti dicasteri della curia romana, svolge tutto ciò che riguarda la provvista delle chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di esse e dei loro organismi.

2. Negli altri casi, specialmente dove vige un regime concordatario, spetta a essa di attendere a quegli affari che devono essere trattati con governi civili, fermo restando quanto prescritto nell' art. 78.

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