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Art. 117 La competenza della Penitenzieria apostolica si riferisce alle materie che concernono il foro interno e le indulgenze.
Art. 118 Per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa concede le assoluzioni, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni e altre grazie.
Art. 119 La stessa provvede a che nelle basiliche patriarcali dell'urbe ci sia un numero sufficiente di penitenzieri, dotati delle opportune facoltà.
Art. 120 Al medesimo dicastero è demandato quanto concerne la concessione e l'uso delle indulgenze, salvo il diritto della Congregazione della dottrina della fede di esaminare tutto ciò che riguarda la dottrina dogmatica intorno a esse.
Art. 121 Questo dicastero, oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella chiesa.
Art. 122 Esso giudica:
1. le querele di nullità e le richieste di restitutio in integrum contro le sentenze della Rota romana;
2. i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa da parte della Rota romana;
3. le eccezioni di suspicione e altre cause contro i giudici della Rota romana per atti compiuti nell'esercizio della loro funzione;
4. i conflitti di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d'appello.
Art. 123 1. Inoltre, esso giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.
2. In questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo.
3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono a esso deferite dal romano pontefice o dai dicasteri della curia romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi dicasteri.
Art. 124 Al medesimo compete anche di:
1. esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori;
2. giudicare circa le petizioni rivolte alla sede apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota romana;
3. prorogare la competenza dei tribunali di grado inferiore;
4. concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l'erezione di tribunali interdiocesani.
Art. 125 La Segnatura apostolica è retta da una sua propria legge.
Art. 126 Questo tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la sede apostolica per tutelare i diritti nella chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore.
Art. 127 I giudici di questo tribunale, dotati di provata dottrina e di esperienza e scelti dal sommo pontefice dalle varie parti del mondo, costituiscono un collegio; al medesimo tribunale presiede il decano nominato per un determinato periodo dal sommo pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.
Art. 128 Questo tribunale giudica:
1. in seconda istanza, le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;
2. in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo tribunale apostolico e da qualunque altro tribunale a meno che esse non siano passate in giudicato.
Art. 129 1. Il medesimo, inoltre, giudica in prima istanza:
a. i vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal vescovo;
b. gli abati primati, o gli abati superiori di congregazioni monastiche e i superiori generali di istituti religiosi di diritto pontificio;
c. le diocesi o altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un superiore al di sotto del romano pontefice;
d. le cause che il romano pontefice abbia affidato al medesimo tribunale.
2. Giudica le medesime cause, se non sia previsto altrimenti, anche in seconda e ulteriore istanza.
Art. 130 Il Tribunale della Rota romana è retto da una sua propria legge.
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