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VI. Uffici

Camera apostolica

Art. 171 1. La Camera apostolica, alla quale è preposto il cardinale camerlengo di santa romana chiesa, con la collaborazione del vice-camerlengo e degli altri prelati di camera, svolge soprattutto le funzioni che sono a essa assegnate dalla speciale legge relativa alla sede apostolica vacante.

2. Quando è vacante la sede apostolica, è diritto e dovere del cardinale camerlengo di santa romana chiesa di richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, da tutte le amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli affari economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno seguente.

Egli è tenuto a sottoporre tali relazioni e computi al collegio cardinalizio.

Amministrazione del patrimonio della sede apostolica

Art. 172 Spetta a questo ufficio di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire fondi necessari all'adempimento delle funzioni della curia romana.

Art. 173 L'ufficio è presieduto da un cardinale, assistito da un determinato numero di cardinali, e consta di due sezioni, quella ordinaria e quella straordinaria, sotto la guida di un prelato segretario.

Art. 174 La sezione ordinaria amministra i beni che le sono affidati, avvalendosi, quando sia opportuno, della collaborazione di esperti; cura la gestione del personale della Santa Sede; sovraintende alla direzione amministrativa degli enti che fanno capo a essa; provvede a quanto è necessario per l'attività ordinaria dei dicasteri; cura la contabilità e redige il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 175 La sezione straordinaria amministra i beni mobili propri e quelli a essa affidati da altri enti della Santa Sede.

Prefettura degli affari economici della Santa Sede

Art. 176 Spetta alla prefettura la vigilanza ed il controllo sulle amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che a essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere.

Art. 177 La prefettura è presieduta da un cardinale, assistito da un determinato numero di cardinali, uno dei quali funge da presidente, con la collaborazione di un prelato segretario e di un ragioniere generale.

Art. 178 1. Esamina le relazioni circa lo stato patrimoniale ed economico, nonché i bilanci consuntivi e preventivi delle amministrazioni di cui all'articolo 176, controllando, se lo ritiene opportuno, scritture contabili e documenti.

2. Redige il preventivo e il bilancio consolidato della Santa Sede e li sottopone all'approvazione della superiore autorità entro i tempi stabiliti.

Art. 179 1. Esercita la vigilanza circa le iniziative economiche delle amministrazioni; esprime il parere circa i progetti di maggior importanza.

2. Indaga circa i danni, che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio della Santa Sede, al fine di promuovere azioni penali o civili, se sarà necessario, presso i competenti tribunali.

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