Universi Dominici gregis |
78 Se nell'elezione del Romano Pontefice fosse perpetrato - che Dio ce ne scampi - il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica latae sententiae e che è tuttavia tolta la nullità o la non validità della medesima provvista simoniaca, affinché per tale motivo - come già stabilito dai miei Predecessori - non venga impugnata la validità dell'elezione del Romano Pontefice.23
79 Confermando pure le prescrizioni dei Predecessori, proibisco a chiunque, anche se insignito della dignità del Cardinalato, di contrattare, mentre il Pontefice è in vita e senza averlo consultato, circa l'elezione del suo Successore, o promettere voti, o prendere decisioni a questo riguardo in conventicole private.
80 Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice.
Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententiae, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Collegio dei Cardinali ed a tutti gli altri aventi parte alla preparazione ed alla attuazione di quanto è necessario per l'elezione, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di proporre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all'intero Collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima dell'inizio dell'elezione che durante il suo svolgimento.
Tale proibizione intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Pontefice.
81 I Cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni.
Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decreto che tale impegno sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d'ora commino la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto.
Non intendo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l'elezione.
82 Parimenti, vieto ai Cardinali di fare, prima dell'elezione, capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al Pontificato.
Anche queste promesse, qualora in realtà fossero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiaro nulle e invalide.
83 Con la stessa insistenza dei miei Predecessori, esorto vivamente i Cardinali elettori a non lasciarsi guidare, nell'eleggere il Pontefice, da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dai personali rapporti verso qualcuno, o spingere dall'intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca di popolarità.
Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio ed il bene della Chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che anche fuori del Collegio Cardinalizio avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa universale.
84 In tempo di Sede Vacante, e soprattutto durante il periodo in cui si svolge l'elezione del Successore di Pietro, la Chiesa è unita in modo del tutto particolare con i sacri Pastori e specialmente con i Cardinali elettori del Sommo Pontefice, e implora da Dio il nuovo Papa come dono della sua bontà e provvidenza.
Infatti, sull'esempio della prima comunità cristiana, di cui si parla negli Atti degli Apostoli ( At 1,14 ), la Chiesa universale, spiritualmente unita con Maria, Madre di Gesù, deve perseverare unanimemente nell'orazione; così l'elezione del nuovo Pontefice non sarà un fatto isolato dal Popolo di Dio e riguardante il solo Collegio degli elettori, ma, in un certo senso, un'azione di tutta la Chiesa.
Stabilisco perciò che in tutte le città e negli altri luoghi, almeno i più insigni, appena avutasi notizia della vacanza della Sede Apostolica e, in modo particolare, della morte del Pontefice, dopo la celebrazione di solenni esequie per lui, si elevino umili e insistenti preghiere al Signore ( Mt 21,22; Mc 11,24 ), affinché illumini l'animo degli elettori e li renda così concordi nel loro compito, che si ottenga una sollecita, unanime e fruttuosa elezione, come esige la salute delle anime ed il bene di tutto il Popolo di Dio.
85 Raccomando questo in modo vivissimo e cordialissimo ai venerandi Padri Cardinali che, a ragione dell'età, non godono più del diritto di partecipare all'elezione del Sommo Pontefice.
Per lo specialissimo vincolo con la Sede Apostolica che la porpora cardinalizia comporta, si pongano alla guida del Popolo di Dio, radunato particolarmente nelle Basiliche Patriarcali della città di Roma ed anche nei luoghi di culto delle altre Chiese particolari, perché con la preghiera assidua ed intensa, soprattutto mentre si svolge l'elezione, si ottengano dall'Onnipotente Iddio l'assistenza e la luce dello Spirito Santo necessarie ai Confratelli elettori, partecipando così efficacemente e realmente all'arduo compito di provvedere la Chiesa universale del suo Pastore.
86 Prego, poi, colui che sarà eletto di non sottrarsi all'ufficio, cui è chiamato, per il timore del suo peso, ma di sottomettersi umilmente al disegno della volontà divina. Dio infatti, nell'imporgli l'onere, lo sostiene con la sua mano, affinché egli non sia ìmpari a portarlo; nel conferirgli il gravoso incarico, gli dà anche l'aiuto per compierlo e, nel donargli la dignità, gli concede la forza affinché non venga meno sotto il peso dell'ufficio.
Indice |
23 | S. Pio X, Cost. ap. Vacante Sede Apostolica ( 25 dicembre 1904 ), 79: Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), 282; Pio XII, Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis ( 8 dicembre 1945 ), 92: AAS 38 (1946), 94; Paolo VI, Romano Pontifici eligendo 79 |