Sacrosanctum catholicae

Costituzione Clemente VII - 17 ottobre 1595

[…] Perciò i papi Gelasio I1 e Gregorio IX2 e molti altri pontefici romani nostri predecessori [ … ], con particolare diligenza disceverarono i libri buoni utili ed ortodossi da quelli spuri dannosi e manipolati; finalmente, con decreti conciliari, con costituzioni pontificie e con altri opportuni interventi censori, condannarono gli empi e dannosi dogmi degli eretici ed i velenosi loro scritti.

5 - Inoltre vogliamo e decretiamo che, se in avvenire sorgessero dubbi e controversie circa lo stesso Indice, le sue regole ed il resto, vengano deferiti alla sopraddetta Congregazione di cardinali [ … ], e su sentenza degli stessi vengano dichiarati e decisi, dopo aver consultato, se il caso lo richiederà, noi o i nostri successori.

A loro esclusivamente compete il potere tanto di permettere quanto di proibire espurgare e stampare i libri e di espletare tutte le pratiche relative; perciò ordiniamo che [ … ] tutte le università, i docenti, i dottori, i librai, gli stampatori, i mercanti, i gabellieri [ … ] inviolabilmente obbediscano ad essi.


1 Gelasio I, Decretum Gelasianum ( 496 )
2 Gregorio IX, Bolla Parens scientiarum ( 1231 )