Inter praeteritos

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Parte III

Dell'Apostolica Costituzione che incomincia "Convocatis", datata 25 novembre 1749

33 Non è qui Nostra intenzione di comporre una Storia degli Anni Santi, essendo ciò già stato eseguito da molti altri, ed anche in occasione dell'Anno Santo celebrato dal Pontefice Benedetto XIII dal citato Padre Alfani dell'Ordine dei Predicatori.

Pertanto ci asterremo dal riferire, come dai Nostri Predecessori incominciarono a designarsi, ed in qual numero, i minori Penitenzieri, e successivamente altri aggiunti ad essi nelle Basiliche dei Santi Apostoli Pietro, Paolo, S. Giovanni e S. Maria Maggiore, per sentire le confessioni ed assolvere dai loro peccati tutti coloro che venivano a visitare per conseguire la plenaria Indulgenza.

Né tampoco parleremo della designazione che in un secondo tempo fu compiuta dal Cardinal Vicario di Roma di altri Confessori, che nelle loro Chiese potessero sentire le Confessioni per maggior comodo dei penitenti.

La designazione, tanto dei Penitenzieri minori nelle Basiliche, quanto degli Aggiunti, come pure dei Sacerdoti eletti dal Cardinale Vicario, è stata da Noi trovata introdotta, e possiamo dire d'averla veduta in pratica negli altri due Anni Santi precedenti, che abbiamo veduto celebrare in Roma.

Con l'Oracolo Pontificio dal Cardinale Penitenziere si davano le opportune Facoltà ai minori Penitenzieri delle Basiliche ed agli Aggiunti; e con lo stesso Oracolo si davano dal Cardinale Vicario alcune Facoltà ai Confessori, che egli designava.

Da ciò derivava una specie di confusione e d'imbarazzo, ancorché si andassero pubblicando Istruzioni pel retto uso delle Facoltà concesse agli uni e agli altri, e con varie notificazioni si andassero sciogliendo vari dubbi che si andavano proponendo.

Noi abbiamo procurato d'unir tutto in una Costituzione, che è quella della quale ora parliamo.

In essa abbiamo inserite le Facoltà, che concediamo ai Penitenzieri minori delle Basiliche ed agli Aggiunti in esse e in altre chiese di Roma; le istruzioni pel retto uso di esse; le Facoltà che si danno ai Confessori deputati dal Cardinale Vicario; le dichiarazioni su alcuni dubbi altre volte proposti, affinché in un colpo d'occhio, come suol dirsi, ciascuno possa vedere quanto è necessario per adempiere nel futuro Anno Santo il ministero di Penitenziere e di Confessore, designato come sopra.

Sicché altro non resta che esortare ed ingiungere, come facciamo, a ciascuno, o Penitenziere o Confessore deputato, di leggere attentamente quanto a ciascuno di loro viene concesso, per non superare i confini dell'autorità, in pregiudizio dell'anima propria e delle anime dei loro Penitenti.

II - Delle Facoltà concesse nella Costituzione "Convocatis" per l'imminente Anno Santo ai Penitenzieri in ordine alle assoluzioni dai peccati e alle censure incorse

34 Due ci sembrano le cose notabili nel tema proposto: la prima, che riguarda i penitenti; l'altra, che appartiene ai peccati.

35 Grande è la controversia, se alcuni Regolari possano nel tempo del Giubileo dell'Anno Santo, oppure in altri Giubilei, nei quali si dà ai penitenti la facoltà di eleggersi un Confessore approvato dall'Ordinario, di confessarsi ad un Confessore Secolare, oppure Regolare d'altra Religione, approvato dall'Ordinario per sentire le Confessioni dei Secolari, e ciò senza la licenza dei loro Superiori; avendo alcune Comunità religiose, o siano Religioni, privilegi loro accordati dai Sommi Pontefici, che, nonostante la Facoltà che si dà nei Giubilei di confessarsi ad un Confessore approvato dall'Ordinario, ciò resti vietato ai loro alunni, se non vi concorre l'espresso assenso dei loro Superiori Regolari.

Si dice che tale privilegio sia stato concesso da Leone X ai Minimi, da Alessandro VI ai Cistercensi, da San Pio V ai Predicatori, da Sisto V ai Barnabiti.

Ampio è quello concesso da Gregorio XIII alla Compagnia di Gesù, nella Bolla che comincia: "Decet Romanum Pontificem", ove dichiara "non esse, nec fore unquam mentis nostrae, aut Sedis Apostolicae, ut personae Societatis absque expressa Superiorum eiusdem Societatis licentia, utantur Facultatibus, quae in Jubilaeis, Bulli Cruciatae et hactenus concessae sunt, aut in posterum concedentur etiamsi in illis expresse indulgeatur, ut omnes Regulares, etiam mendicantes, huiusmodi Facultatibus uti possint".

Di questo privilegio altri Ordini Regolari pretendono di poter partecipare per via di comunicazione, come ben osserva il citato Padre Costantini.66

36 La questione è accuratamente discussa nell'opera intitolata De Privilegiis Religiosorum: opera composta da un Canonico Regolare Lateranense defunto, e che il Padre Eusebio Amort, Canonico pure Lateranense, ha dato ultimamente alle stampe, avendola illustrata con note diligenti ed accurate.67

Nell'opera predetta diffusamente si comprova, potersi dai Canonici Regolari Lateranensi eleggere nel tempo del Giubileo, per loro Confessore, anche senza licenza dei loro Superiori, un Confessore o Secolare o Regolare d'altro ordine, approvato dall'Ordinario.

Il Padre Viva nel più volte citato Trattato68 tratta in generale la questione; si fa seguace dell'opinione contraria alla libertà dei Regolari, e non dà, che per probabile, l'opinione ad essi favorevole.

Natale Alessandro69 protesta di non saper vedere come tale libertà possa nel tempo del Giubileo levarsi ai Regolari.

Il Cardinale de Lugo distingue fra la Bolla della Crociata, ed il Giubileo; dicendo che non si può, in vigore della prima, eleggersi dai Regolari il Confessore approvato dall'Ordinario per i Secolari, senza la licenza dei loro Superiori Regolari; il che pure è stato stabilito da molti Sommi Pontefici nostri Predecessori, e da Noi ancora nella nostra Costituzione, che incomincia Apostolica Indulta;70 essendo il privilegio della Crociata un privilegio permanente che, se avesse nelle Religioni il suo vigore, sarebbe di danno ad esse; potersi poi dai Regolari eleggersi il suddetto Confessore in vigore del Giubileo, che è un privilegio, che dura poco, che fa favore a tutti, e che non nuoce a nessuno.

Altri poi insegnano che non si giustifica questa controversia, quando i Regolari si vanno a confessare dai Penitenzieri minori delle Basiliche di Roma o nell'Anno Santo, o fuori dell'Anno Santo; sia perché così pubblicamente da essi si pratica senza alcuna licenza dei loro Superiori, il che porta seco un tacito permesso dei Sommi Pontefici; sia perché essendo questi Penitenzieri collocati nelle Basiliche dai Romani Pontefici per sentire le confessioni di tutti i Cattolici, o Secolari o Regolari, i Religiosi che vanno a confessarsi da loro vanno a confessarsi da un Sacerdote deputato dal proprio Pastore, essendo il Romano Pontefice il Supremo Pastore di tutte le Pecorelle di Cristo, e di tutti i Pastori d'esse.

Gli Autori che sostengono ciò sono raccolti dal Rotario.71

Diffusamente ciò è comprovato da Padre Siro, che fu tanti anni Penitenziere nella Basilica Lateranense, nel suo Trattato delle "Facoltà dei minori Penitenzieri delle Basiliche di Roma.72

Ma Noi, senza punto pregiudicare il loro diritto, ma, come suol dirsi, "jura juribus addendo", ed unicamente per rendere sempre più sicure le coscienze, abbiamo inserito nelle Facoltà che concediamo nel corrente Anno Santo ai Penitenzieri delle Basiliche, anche quella di poter assolvere "Quascumque personas sibi confitentes, etiam Regulares, cuiuscumque sint Ordinis, Congregationis et Instituti, etiam ex praescripto Superiorum, vel suarum Constitutionum, etiam a Sede Apostolica approbatarum, vel alias ex Indulto, Decreto, aut Praecepto Apostolico extra propriam Religionem peccata sua confiteri prohibeantur".

37 Ecco ciò che riguarda i penitenti.

In ordine poi ai peccati, nei Diari di Giovanni Burcardo, Maestro di cerimonie della Cappella Pontificia al tempo d'Alessandro VI, negli Annali del Bzovio e nella più volte citata Storia degli Anni Santi dell'Alfani73 sono registrate le domande che fecero i Penitenzieri di S. Pietro al Pontefice Alessandro VI, per l'Anno Santo, che allora si celebrava.

Fra esse è registrata quella di poter assolvere "a peccatis omnibus quantumcumque enormibus"; ed il Pontefice, in una sua Costituzione che incomincia "Cum in principio", la concedette, ma con l'esclusione di quattro casi, cioè della congiura contro la persona del Papa e del suo Stato; della falsificazione delle lettere e commissioni Apostoliche; del trasporto delle armi, ed altre cose vietate, ai paesi degli Infedeli; e della percussione con violente mani dei Cardinali, Vescovi, Prelati, ed altri Ecclesiastici Superiori.

La stessa esclusione fu fatta dal Pontefice Clemente VII, nell'Anno Santo che egli celebrò, per gli stessi Penitenzieri della Basilica Vaticana, in una Costituzione, che abbiamo presso di Noi e che incomincia "Pastoris aeterni".

Dei predetti casi ed altri ancora si discorre in una Costituzione di Paolo II, che incomincia "Etsi Dominici Gregis", fra l'Estravaganti comuni sotto il titolo "de Poenitentiis et remissionibus"; il che ha dato campo ad alcuni di credere e scrivere che i Penitenzieri minori delle Basiliche nell'Anno Santo non possano assolvere dai predetti casi eccettuati.

Ma Noi, per togliere di mezzo ogni difficoltà, aderendo anche all'esempio d'altri nostri Predecessori, nella nostra Costituzione, di cui ora trattiamo, al n. IV abbiamo dato ai detti Penitenzieri l'autorità di assolvere dalle censure anche riservate in "Bulla Coenae" al Sommo Pontefice ed alla Sede Apostolica, e di più "ab omnibus peccatis et axcessibus quantumcumque gravibus et enormibus".

Inoltre al n. XXXIII abbiamo dichiarato che restino integrali e nel loro vigore anche nell'Anno Santo le altre Facoltà, o concesse o che si concederanno ad essi dal Cardinale Maggiore Penitenziere.

38 Come si dirà di seguito, non s'intende mai concessa l'autorità di assolvere dall'eresia estrinsecata, ancorché le parole dell'Indulto siano generali e generalissime, se l'eresia espressamente ed individualmente non è nominata.

Nelle Facoltà concesse da Noi per l'Anno Santo ai Penitenzieri, il caso dell'eresia estrinsecata viene espressamente nominato al n. VII; ove però la Facoltà d'assolvere dalle censure incorse per l'eresia formale esterna viene ristretta dentro certi confini, ad essi il Penitenziere deve stare attento, per non far quello che non ha autorità di fare.

39 Del Confessore, che resta privo dell'autorità d'assolvere la persona complice nel peccato turpe e di disonestà contro lo stesso precetto, in tempo di Giubileo, si parlerà più sotto.

Terminiamo il punto delle Facoltà che si danno nell'Anno Santo ai Penitenzieri minori sopra l'assolvere dai peccati e dalle censure, invitandoli a leggere la nostra Costituzione sulle Facoltà del Cardinale Maggior Penitenziere e dell'Ufficio della Penitenzieria.

Da tale lettura potranno comprendere che è loro vietato, nonostante l'ampiezza delle parole della concessione, e nonostante quanto loro fosse stato comunicato, o loro fosse per comunicarsi dallo stesso Cardinale Sommo Penitenziere, tutto ciò che al suddetto Cardinale viene proibito nella Costituzione.

Per esempio, se il Cardinale Maggior Penitenziere non può assolvere "in occultis etiam in foro coscientiae" chiunque, vivente il Romano Pontefice, ha fatto trattati, unito voti, o fatto patti in ordine alla elezione del di Lui Successore, oppure chi con astrologia giudiziaria, o per sé, o per mezzo d'altri, ha fatto ricerca dello stato della Repubblica Cristiana, o della vita e morte del Papa vivente; molto meno potrà assolvere il minor Penitenziere.

La Costituzione incomincia "Pastor bonus".74

Ben letta e considerata, può servire di gran lume ai Penitenzieri minori, ai quali inoltre facciamo sapere che, capitando loro qualcuno dei predetti casi, non tralascino di ricorrere al Cardinale Sommo Penitenziere, a cui saranno da Noi suggeriti e prescritti i rimedi opportuni e necessari

III - Delle Facoltà dei Minori Penitenzieri circa i voti, contenute nella Costituzione "Convocatis"

40 Nell'Anno Santo celebrato da Alessandro VI, come può vedersi in Bzovio "ad Annum Christi 1500, n. 5", fra le altre domande che i Penitenzieri minori fecero al Pontefice, l'undecima in ordine è la seguente: "Commutatio omnium votorum, adempto continentiae, aut Religionis solemni".

Ma ancorché ciò fosse loro in quel tempo stato concesso, certa cosa è, che nei tempi susseguenti altro non è stato accordato loro che l'autorità di commutare, dispensando, in altre opere pie, tutti i voti semplici, anche riservati alla Sede Apostolica.

41 Ciò significa che essi non possono dispensare nei voti solenni di Carità, Povertà ed Obbedienza, solennizzati con la Professione Religiosa, o col ricevimento dell'Ordine Sacro, essendo questi i soli voti solenni; ed essendo tutti gli altri voti, voti semplici, ancorché fatti pubblicamente, secondo la Decretale di Bonifazio VIII, cap. unic., "de Voto, et Voti Redemptione, in sexto", ed il comune parere degli autori presso il Pontas:75

Potere al contrario commutare, dispensando, in altre opere pie tutti gli altri semplici voti, benché riservati alla Santa Sede.

42 S. Tommaso76 non fa menzione che di due voti semplici riservati al Papa, "continentiae et Peregrinationis Terrae Sanctae"; e dei predetti due soli, il Santo avrà fatto menzione perché nel suo tempo quei due soli saranno stati i riservati alla Santa Sede.

Successivamente è cresciuto il numero dei semplici voti riservati al Papa, che, come ognuno ben sa, sono i voti d'entrare in religione, di perpetua continenza, di pellegrinaggio a Gerusalemme, al Santuario di San Giacomo di Galizia, ed a Roma per visitare le Basiliche dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; o ciò provenga dalla consuetudine, oppure anche dalla susseguente Canonica disposizione registrata nel cap. "Etsi Dominici" di Sisto IV.77

Altri, fra i voti riservati al Sommo Pontefice, aggiungono quello di visitare la santa Casa di Loreto; ma di ciò non v'è prova alcuna.

Altri, infine, in questa categoria pongono tutti i voti perpetui, il che può cagionare equivoco, se non si aggiunge qualche cosa; dovendosi la proposizione intendere del solo voto perpetuo, con cui uno, accettando il Vescovado, s'obbliga a considerare la cura delle anime a lui commesse, secondo la risposta d'Innocenzo III nel cap. "Nisi cum pridem, de renuntiatione", e la dottrina dei più accreditati Teologi, come può vedersi nel Silvio.78

43 Su quanto detto finora non v'è stata, che sappiamo, alcuna controversia.

La controversia che altre volte si è aperta, è stata se il Penitenziere, che ha la Facoltà d'assolvere dai voti semplici, parlando anche dei cinque riservati alla Sede Apostolica, possa avvalersi di questa autorità, quando i voti sono stati confermati con giuramento.

In essa alcuni hanno ritenuto di sì; insegnando S. Tommaso,79 che è più stretto il legame del voto, che quello del giuramento.

Perciò avendo il Penitenziere l'autorità d'assolvere dal Voto, deve dirsi che abbia anche quella d'assolvere dal voto confermato con giuramento.

Altri hanno ritenuto di no, perché nel Voto confermato con giuramento, essendovi due legami diversi, uno che nasce dal Voto, l'altro dal giuramento, chi ha la Facoltà di scioglierne uno, non ha l'autorità di sciogliere l'altro, se non gli è individualmente concessa; dal che nasce una forte considerazione, cioè che chi per forza ha fatto un Voto, non è obbligato ad adempierlo, essendo però obbligato ad adempierlo se lo ha confermato con giuramento; ed altresì vedere, che chi ha promesso di pagare le usure, non è obbligato a pagarle; restando però obbligato al pagamento, se l'ha confermato con giuramento, giusta la Decretale "Debitores, de Jurejurando".

44 I nomi favorevoli o all'una o all'altra opinione, possono vedersi nel Leandro.80

L'Azorio poi,81 riferisce i fondamenti dell'una e dell'altra opinione, aderendo in ultimo a quella che nega a chi ha l'autorità d'assolvere dai voti, il poter ciò fare, quando sono confermati con giuramento. Il P. Siro,82 vuole che la Facoltà data per commutare i voti comprenda anche i voti giurati.

Noi, per eliminare ogni controversia, fra le Facoltà date ai Minori Penitenzieri nell'Anno Santo,83 non solo abbiamo loro data quella di poter commutare, dispensando, in altre opere pie tutti i voti semplici, anche riservati alla S. Sede, ma vi abbiamo aggiunto che lo possono fare, ancorché siano confermati con giuramento: "Omnia et singula simplicia Vota, etiam Sedi Apostolicae reservata, etiam jurata, commutare, dispensando, possint in alia pia opera"; il che anche fu fatto da Noi nella citata nostra Costituzione Pastor bonus, sopra le Facoltà del Cardinale Maggior Penitenziere, in cui, trattando dell'autorità che gli si dava, di commutare, dispensando, in altre opere di pietà i voti semplici riservati alla S. Sede, aggiungemmo le seguenti parole: "tametsi privato juramento confirmata".

Ci è servito d'esempio, nel fare tutto ciò, il fatto di Gregorio XIII coi Padri della Compagnia di Gesù.

Il Pontefice Paolo III aveva concesso ai loro Confessori ordinari, deputati dai loro Superiori, ed approvati dagli Ordinari, la Facoltà di commutare i voti, eccettuati quelli riservati alla Santa Sede.

Essendosi dubitato, se detta Facoltà comprendesse i voti giurati, Gregorio XIII, salva l'eccezione di Paolo III, estese l'autorità anche ai voti giurati, come può vedersi nel compendio dei loro Privilegi "in verbo Commutatio, § 1".

45 Degno di considerazione è il fatto che le Facoltà delle quali finora si è trattato, non sono Facoltà di commutare semplicemente ed assolutamente, ma di commutare dispensando; essendo cose fra loro diverse la commutazione e la dispensa; la dispensa toglie l'obbligo del voto senza alcun'altra surrogazione; ma con la semplice commutazione non si estingue l'obbligo del voto, in quanto si trasferisce la materia del voto in altra materia che alla prima si surroga.

Il Padre Siro, nella sua opera sopra citata,84 osserva che quanto si dà al Penitente, consiste in una commutazione mista con qualche dispensa.

Siccome la sola e semplice commutazione esigerebbe la surrogazione in una materia maggiore, o almeno uguale, così la commutazione mista con la dispensa, è capace di qualche moderata disuguaglianza fra la materia del Voto, e la materia surrogata: "Ut principale", scrive il detto Autore, "ponitur Commutare, et ut accessorium jungitur Dispensando, ita ut esse debeat essentialiter commutatio, quae de sua natura est in maius, vel in aequale, et per accessoriam dispensationem a rigore naturae suae aliquantisper recedat: ergo moderata, etnon exorbitans, debet esse inaequalitas materiae subrogatae in commutatione Voti, cum accessoria dispensatio sequi debeat naturam sui principalis, eiu snaturam non multum immutando, ne quod accessorie ponitur, locum habeat principalis, nempe plus dispensando, quam commutando, quod esset contra intentionem Pontificis, qui Facultatem dat poenitentiario, ut possit dispensando commutare, non commutando dispensare".

46 Molto a proposito sono due esempi, uno del Pontefice Alessandro III nella sua Decretale Venientis de Voto, in cui dispensa per cause assai rilevanti un chierico, che aveva fatto voto di portarsi a Gerusalemme a visitare il Sepolcro del Signore, commutando però il voto in elemosine, ed ingiungendogli che in tutto il tempo della sua vita mantenesse a spese proprie "tam in victu, quam in vestitu" un poverello, purché però le sue facoltà fossero in grado di sostenere questo peso.

L'altro esempio è d'Innocenzo III nella Decretale Magnae, in cui dispensa il Vescovo Trecense dall'adempimento di un voto fatto, benché improvvidamente, di portarsi pure a Gerusalemme, ingiungendogli, "ut omnes expensas, quas fuerat in eundo, morando, et redeundo facturus, alicui Religioso committat, in necessarios usu sTerrae illius", cioè di terra santa, "sine diminutione qualibet trasferendas", e surrogando alla fatica, che avrebbe fatta pel viaggio, l'accrescimento d'altre fatiche, che gli impose di fare per servizio del suo gregge: "Labores etiam laboribus recompentes, felicitius inflando vigiliis, devotius vacans orationibus, et ieiuniis fortius se exercens, ac super grege suo vigilans solicitudine Pastorali".

47 Le parole, che indicano non una semplice commutazione ma una commutazione unita con la dispensa, non solo servono per ben regolare le dispense e la commutazione dei voti in altre opere pie, ma levano il corso ad una difficoltà che poteva insorgere ( ed altre volte è insorta fra gli autori ) cagionata dall'essere stata adoperata la sola parola commutazione, oppure la sola parola dispensa; sostenendo alcuni che la potestà di commutare i voti non porta seco la potestà di dispensare in essi, essendo, come già si è detto, atti in tutto distinti, commutazione e dispensa; insegnano altri che nemmeno dalla Facoltà data di dispensare nei voti si possa dedurre la potestà di commutarli, trattandosi di potestà delegata, che deve esser sempre ristretta dentro i precisi confini della lettera della delegazione.

Così con molti altri va discorrendo il Pignatello nel suo Trattato dell'Anno Santo.85

Trattando pure dell'Anno Santo, non è mancato chi ha scritto intendersi data la Facoltà di commutare e di dispensare nei voti, ancorché né l'una né l'altra si fossero espresse.

Ma queste sono opinioni comunemente riprovate, come può vedersi nel Viva,86 e nel Costantini,87 e con molti altri.

A queste opinioni si contesta l'aver inserito nel sopraddetto § 8 e nei seguenti, circa la Facoltà data ai Penitenzieri sopra i voti, le più volte nominate parole: "commutare dispensando".

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66 Trattato del Giubileo, part. 3, cap. 5, § 2
67 Veggasi il n. 17 del De potestate Regularium eligendi sibi Confessarium, p. 750
68 De Jubilaeo, quaest. 9, art. 1
69 De Indulgentiis, cap. 3, regul. 17
70 100, § 7, Bullar., Tom. 1
71 Theolog. moral. Regular., tomo 3, lib. 1, cap. 1, punct. 1, n. 18
72 § 1, cap. 1, dub. 6
73 Lib. 8 dell'Anno Santo, del 1500, p. 244, n. 7, 8 e 9
74 È la 95 del nostro Bollario, al tomo 1
75 In verb. Votum, In princip.
76 Summa theologiae, 2.2, quaest. 88, art. 12 ad tertium
77 c. 5, De Poenitentiis et Remissionibus, inter Extravagantes communes
78 2.2, D. Thomae, quaest. 8, art. 12, concl. 2
79 Summa theologiae, 2.2, quaest. 89, art. 8
80 Part. 1, Tract. 5, De Sacramento Poenitentiae, disput. 14, quest. 101
81 Instit. moral., tomo 1, lib. 11, cap. 10, quaest. 2
82 De Facultatibus Minorum Poenitentiariorum, part. 1, c. 6, dub. 4
83 Al § 8 di questa nostra Costituzione
84 Part. 1, c. 6, dub. 2
85 Cap. 19, dub. 2 e 3
86 De Jubilaeo, quaest. 12, art. 1. n. 2
87 Del Giubileo dell'Anno Santo, part. 3, cap. 1