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Sillabo dei principali errori dell'età nostra, che sono notati nelle allocuzioni concistoriali, nelle encicliche e in altre lettere apostoliche del SS. Signor nostro Papa Pio IX
I Non esiste niun Essere divino, supremo, sapientissimo, provvidentissimo, che sia distinto da quest'universo, e Iddio non è altro che la natura delle cose, e perciò va soggetto a mutazioni, e Iddio realmente viene fatto nell'uomo e nel mondo, e tutte le cose sono Dio ed hanno la sostanza stessissima di Dio; e Dio è una sola e stessa cosa con il mondo, e quindi si identificano parimenti tra loro, spirito e materia, necessità e libertà, vero e falso, bene e male, giusto ed ingiusto.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
II È da negare qualsiasi azione di Dio sopra gli uomini e il mondo.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
III La ragione umana è l'unico arbitro del vero e del falso, del bene e del male indipendentemente affatto da Dio; essa è legge a se stessa, e colle sue forze naturali basta a procurare il bene degli uomini e dei popoli.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
IV Tutte le verità religiose scaturiscono dalla forza nativa della ragione umana; laonde la ragione è la prima norma, per mezzo di cui l'uomo può e deve conseguire la cognizione di tutte quante le verità, a qualsivoglia genere esse appartengano.
Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Encicl. Singulari quidem, 17 marzo 1856.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
V La rivelazione divina è imperfetta, e perciò soggetta a processo continuo e indefinito, corrispondente al progresso della ragione umana.
Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
VI La fede di Cristo si oppone alla umana ragione; e la rivelazione divina non solo non giova a nulla, ma nuoce anzi alla perfezione dell'uomo.
Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
VII Le profezie e i miracoli esposti e narrati nella sacra Scrittura sono invenzioni di poeti, e i misteri della fede cristiana sono il risultato di indagini filosofiche; e i libri dell'Antico e Nuovo Testamento contengono dei miti; e Gesù stesso è un mito.
Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
VIII Siccome la ragione umana si equipara colla stessa religione, perciò le discipline teologiche si devono trattare al modo delle filosofiche.
Alloc. Singulari quadam perfusi, 9 dicembre 1854.
IX Tutti indistintamente i dommi della religione cristiana sono oggetto della naturale scienza ossia filosofia, e l'umana ragione, storicamente solo coltivata, può colle sue naturali forze e principi pervenire alla vera scienza di tutti i dommi, anche i più reconditi, purché questi dommi siano stati alla stessa ragione proposti.
Lett. all'Arciv. di Frisinga Gravissimas, 11 dicembre 1862.
Lett. al medesimo Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
X Altro essendo il filosofo ed altro la filosofia, quegli ha diritto e ufficio di sottomettersi alle autorità che egli ha provato essere vere: ma la filosofia né può, né deve sottomettersi ad alcuna autorità.
Lett. all'Arciv. di Frisinga Gravissimas, 11 dicembre 1862.
Lett. al medesimo Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
XI La Chiesa non solo non deve mai correggere la filosofia, ma anzi deve tollerarne gli errori e lasciare che essa corregga se stessa.
Lett. all'Arciv. di Frisinga Gravissimas, 11 dicembre 1862.
XII I decreti della Sede apostolica e delle romane Congregazioni impediscono il libero progresso della scienza.
Lett. all'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
XIII Il metodo e i principi, coi quali gli antichi Dottori scolastici coltivarono la teologia, non si confanno alle necessità dei nostri tempi e al progresso delle scienze.
Lett. all'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
XIV La filosofia si deve trattare senza aver riguardo alcuno alla soprannaturale rivelazione.
Lett. all'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
N. B. – Col sistema del razionalismo sono in massima parte uniti gli errori di Antonio Günther, che vengono condannati nella Lett. al Card. Arciv. di Colonia, Eximiam tuam, 15 giugno 1847, e nella Lett. al Vesc. di Breslavia, Dolore haud mediocri, 30 aprile 1860.
XV È libero ciascun uomo di abbracciare e professare quella religione che, sulla scorta del lume della ragione, avrà reputato essere vera.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
XVI Gli uomini nell'esercizio di qualsivoglia religione possono trovare la via della eterna salvezza, e conseguire l'eterna salvezza.
Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Ubi primum, 17 dicembre 1847.
Encicl. Singulari quidem, 17 marzo 1856.
XVII Almeno si deve bene sperare della eterna salvezza di tutti coloro che non sono nella vera Chiesa di Cristo.
Alloc. Singulari quadam, 9 dicembre 1854.
Encicl. Quanto conficiamur, 10 agosto 1863.
XVIII Il protestantesimo non è altro che una forma diversa della medesima vera religione cristiana, nella quale egualmente che nella Chiesa cattolica si può piacere a Dio.
Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849.
Tali pestilenze, spesso, e con gravissime espressioni, sono riprovate
nella Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846;
nella Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849;
nella Epist. Encicl. Nostis et Nobiscum, 8 dicembre 1849;
nella Alloc. Singulari quadam, 9 dicembre 1854;
nell'Epist. Quanto conficiamur, 10 agosto 1863.
XIX La Chiesa non è una vera e perfetta società pienamente libera, né è fornita di suoi propri e costanti diritti, conferitile dal suo divino Fondatore, ma tocca alla potestà civile definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti entro i quali possa esercitare detti diritti.
Alloc. Singulari quadam, 9 dicembre 1854.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
XX La potestà ecclesiastica non deve esercitare la sua autorità senza licenza e consenso del governo civile.
Alloc. Meminit unusquisque, 30 settembre 1861.
XXI La Chiesa non ha potestà di definire dommaticamente che la religione della Chiesa cattolica sia l'unica vera religione.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
XXII L'obbligazione che vincola i maestri e gli scrittori cattolici, si riduce a quelle cose solamente, che dall'infallibile giudizio della Chiesa sono proposte a credersi da tutti come dommi di fede.
Lett. all'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1862.
XXIII I Romani Pontefici ed i Concilii ecumenici si scostarono dai limiti della loro potestà, usurparono i diritti dei Principi, ed anche nel definire cose di fede e di costumi errarono.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
XXIV La Chiesa non ha potestà di usare la forza, né alcuna temporale potestà diretta o indiretta.
Lett. Apost. Ad Apostolicae, 22 agosto 1851.
XXV Oltre alla potestà inerente all'episcopato, ve n'è un'altra temporale che è stata ad esso concessa o espressamente o tacitamente dal civile impero il quale per conseguenza la può revocare, quando vuole.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXVI La Chiesa non ha connaturale e legittimo diritto di acquistare e di possedere.
Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.
Lett. Encicl. Incredibili, 17 settembre 1863.
XXVII I sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice debbono essere assolutamente esclusi da ogni cura e da ogni dominio di cose temporali.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
XXVIII Ai Vescovi, senza il permesso del Governo, non è lecito neanche promulgare le Lettere apostoliche.
Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.
XXIX Le grazie concesse dal Romano Pontefice si debbono stimare irrite, quando non sono state implorate per mezzo del Governo.
Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.
XXX L'immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche ebbe origine dal diritto civile.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
XXXI Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, siano esse civili o criminali, dev'essere assolutamente abolito, anche senza consultare la Sede apostolica, e nonostante che essa reclami.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.
XXXII Senza violazione alcuna del naturale diritto e delle equità, si può abrogare l'immunità personale, in forza della quale i chierici sono esenti dalla leva e dall'esercizio della milizia; e tale abrogazione è voluta dal civile progresso, specialmente in quelle società le cui costituzioni sono secondo la forma del più libero governo.
Epist. al Vescovo di Monreale Singularis Nobisque, 29 settembre 1864.
XXXIII Non appartiene unicamente alla ecclesiastica potestà di giurisdizione, qual diritto proprio e connaturale, il dirigere l'insegnamento della teologia.
Lett. all'Arciv. di Frisinga Tuas libenter, 21 dicembre 1862.
XXXIV La dottrina di coloro che paragonano il Romano Pontefice ad un Principe libero che esercita la sua azione in tutta la Chiesa, è una dottrina la quale prevalse nel medio evo.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXXV Niente vieta che per sentenza di qualche Concilio generale, o per opera di tutti i popoli, il sommo Pontificato si trasferisca dal Vescovo Romano e da Roma ad un altro Vescovo e ad un'altra città.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXXVI La definizione di un Concilio nazionale non si può sottoporre a verun esame, e la civile amministrazione può considerare tali definizioni come norma irretrattabile di operare.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXXVII Si possono istituire Chiese nazionali non soggette all'autorità del Romano Pontefice, e del tutto separate.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
Alloc. Iamdudum cernimus, 18 marzo 1861.
XXXVIII Gli arbitri eccessivi dei Romani Pontefici contribuirono alla divisione della Chiesa in quella di Oriente e in quella di Occidente.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XXXIX Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode un certo suo diritto del tutto illimitato.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
XL La dottrina della Chiesa cattolica è contraria al bene ed agl'interessi della umana società.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
XLI Al potere civile, anche esercitato dal signore infedele, compete la potestà indiretta negativa sopra le cose sacre; perciò gli appartiene non solo il diritto del cosidetto exequatur, ma anche il diritto del cosidetto appello per abuso.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XLII Nella collisione delle leggi dell'una e dell'altra potestà, deve prevalere il diritto civile.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
XLIII Il potere laicale ha la potestà di rescindere, di dichiarare e far nulli i solenni trattati ( che diconsi Concordati ) pattuiti con la Sede apostolica intorno all'uso dei diritti appartenenti alla immunità ecclesiastica; e ciò senza il consenso della stessa Sede apostolica, ed anzi, malgrado i suoi reclami.
Alloc. In Concistoriali, 1° novembre 1850.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
XLIV L'autorità civile può interessarsi delle cose che riguardano la religione, i costumi ed il governo spirituale.
Quindi può giudicare delle istruzioni che i pastori della Chiesa sogliono dare per dirigere, conforme al loro ufficio, le coscienze, ed anzi può fare regolamenti intorno all'amministrazione dei Sacramenti ed alle disposizioni necessarie per riceverli.
Alloc. In Concistoriali, 1° novembre 1850.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
XLV L'intero regolamento delle pubbliche scuole, nelle quali è istruita la gioventù dello Stato, eccettuati solamente sotto qualche riguardo i Seminari vescovili, può e dev'essere attribuito all'autorità civile; e talmente attribuito, che non si riconosca in nessun'altra autorità il diritto di intromettersi nella disciplina delle scuole, nella direzione degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta e nell'approvazione dei maestri.
Alloc. In Concistoriali, 1° novembre 1850.
Alloc. Quibus luctuosissimis, 5 settembre 1851.
XLVI Anzi, negli stessi Seminari dei Chierici, il metodo da adoperare negli studi è soggetto alla civile autorità.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
XLVII L'ottima forma della civile società esige che le scuole popolari, quelle cioè che sono aperte a tutti i fanciulli di qualsiasi classe del popolo, e generalmente gl'istituti pubblici, che sono destinati all'insegnamento delle lettere e delle più gravi discipline, nonché alla educazione della gioventù, si esimano da ogni autorità, forza moderatrice ed ingerenza della Chiesa, e si sottomettano al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica secondo il placito degli imperanti e la norma delle comuni opinioni del secolo.
Epist. all'Arciv. di Frisinga Quum non sine, 14 luglio 1864.
XLVIII Può approvarsi dai cattolici quella maniera di educare la gioventù, la quale sia disgiunta dalla fede cattolica, e dall'autorità della Chiesa e miri solamente alla scienza delle cose naturali, e soltanto o per lo meno primieramente ai fini della vita sociale.
Epist. all'Arciv. di Frisinga Quum non sine, 14 luglio 1864.
IL La civile autorità può impedire ai Vescovi ed ai popoli fedeli di comunicare liberamente e mutuamente col Romano Pontefice.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
L L'autorità laicale ha di per sé il diritto di presentare i Vescovi e può esigere da loro che incomincino ad amministrare le diocesi prima che essi ricevano dalla S. Sede la istituzione canonica e le Lettere apostoliche.
Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.
LI Anzi il Governo laicale ha diritto di deporre i Vescovi dall'esercizio del ministero pastorale, né è tenuto ad obbedire al Romano Pontefice nelle cose che spettano alla istituzione dei Vescovati e dei Vescovi.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
LII Il Governo può di suo diritto mutare l'età prescritta dalla Chiesa in ordine alla professione religiosa tanto delle donne quanto degli uomini, ed ingiungere alle famiglie religiose di non ammettere alcuno ai voti solenni senza suo permesso.
Alloc. Nunquam fore, 15 dicembre 1856.
LIII Sono da abrogarsi le leggi che appartengono alla difesa dello stato delle famiglie religiose, e dei loro diritti e doveri; anzi il Governo civile può dare aiuto a tutti quelli i quali vogliono disertare la maniera di vita religiosa intrapresa, e rompere i voti solenni; e parimenti, può spegnere del tutto le stesse famiglie religiose, come anche le Chiese collegiate ed i benefici semplici ancorché di giuspatronato e sottomettere ed appropriare i loro beni e le rendite all'amministrazione ed all'arbitrio della civile potestà.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Probe memineritis, 22 gennaio 1855.
Alloc. Cum saepe, 27 luglio 1855.
LIV I Re e i Principi non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma anzi nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
LV È da separarsi la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
LVI Le leggi dei costumi non abbisognano della sanzione divina, né è necessario che le leggi umane siano conformi al diritto di natura, o ricevano da Dio la forza di obbligare.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
LVII La scienza delle cose filosofiche e dei costumi, ed anche le leggi civili possono e debbono prescindere dall'autorità divina ed ecclesiastica.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
LVIII Non sono da riconoscere altre forze se non quelle che sono poste nella materia, ed ogni disciplina ed onestà di costumi si deve riporre nell'accumulare ed accrescere in qualsivoglia maniera la ricchezza e nel soddisfare le passioni.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
Epistola encicl. Quanto conficiamur, 10 agosto 1863.
LIX Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli uomini sono un nome vano, e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
LX L'autorità non è altro che la somma del numero e delle forze materiali.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
LXI La fortunata ingiustizia del fatto non apporta alcun detrimento alla santità del diritto.
Alloc. Iamdudum cernimus, 18 marzo 1861.
LXII È da proclamarsi e da osservarsi il principio del cosidetto non-intervento.
Alloc. Novos et ante, 28 settembre 1860.
LXIII Il negare obbedienza, anzi il ribellarsi ai Principi legittimi, è cosa logica.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Quisque vestrum, 4 ottobre 1847.
Epist. Encicl. Nostis et Nobiscum, 8 dicembre 1849.
Lett. Apost. Cum catholica Ecclesia, 26 marzo 1860.
LXIV La violazione di qualunque santissimo giuramento e qualsivoglia azione scellerata e malvagia ripugnante alla legge eterna, non solo non sono da riprovare, ma anzi da tenersi del tutto lecite e da lodarsi sommamente, quando si commettano per amore della patria.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
LXV Non si può in alcun modo tollerare che Cristo abbia elevato il matrimonio alla dignità di Sacramento.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
LXVI Il Sacramento del matrimonio non è che una cosa accessoria al contratto, e da questo separabile, e lo stesso Sacramento è riposto nella sola benedizione nuziale.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
LXVII Il vincolo del matrimonio non è indissolubile per diritto di natura, ed in vari casi può sancirsi per la civile autorità il divorzio propriamente detto.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
LXVIII La Chiesa non ha la potestà d'introdurre impedimenti dirimenti il matrimonio, ma tale potestà compete alla autorità civile, dalla quale debbono togliersi gl'impedimenti esistenti.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
LXIX La Chiesa incominciò ad introdurre gl'impedimenti dirimenti, nei secoli passati non per diritto proprio, ma usando di quello che ricevette dalla civile potestà.
Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
LXX I canoni tridentini, nei quali s'infligge scomunica a coloro che osano negare alla Chiesa la facoltà di stabilire gl'impedimenti dirimenti, o non sono dommatici, ovvero si debbono intendere dell'anzidetta potestà ricevuta.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
LXXI La forma del Concilio Tridentino non obbliga sotto pena di nullità in quei luoghi, ove la legge civile prescriva un'altra forma, e ordina che il matrimonio celebrato con questa nuova forma sia valido.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
LXXII Bonifazio VIII per primo asserì che il voto di castità emesso nella ordinazione fa nullo il matrimonio.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
LXXIII In virtù del contratto meramente civile può aver luogo tra cristiani il vero matrimonio; ed è falso che, o il contratto di matrimonio tra cristiani è sempre sacramento, ovvero che il contratto è nullo se si esclude il sacramento.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
Lett. di S. S. Pio IX al Re di Sardegna, 9 settembre 1852.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
LXXIV Le cause matrimoniali e gli sponsali di loro natura appartengono al foro civile.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
N. B. – Si possono qui ridurre due altri errori, dell'abolizione del celibato de; chierici, e della preferenza dello stato di matrimonio allo stato di verginità.
Sono condannati, il primo nell'Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846, il secondo nella Lettera Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
LXXV Intorno alla compatibilità del regno temporale col regno spirituale disputano tra loro i figli della Chiesa cristiana e cattolica.
Lett. Apost. Ad apostolicae, 22 agosto 1851.
LXXVI L'abolizione del civile impero posseduto dalla Sede apostolica gioverebbe moltissimo alla libertà ed alla prosperità della Chiesa.
Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.
N. B. – Oltre a questi errori censurati esplicitamente, molti altri implicitamente vengono riprovati in virtù della dottrina già proposta e decisa intorno al principato civile del Romano Pontefice: la quale dottrina tutti i cattolici sono obbligati a rispettare fermissimamente.
Essa apertamente s'insegna
nell'Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849;
nell'Alloc. Si semper antea, 20 maggio 1850;
nella Lett. Apost. Cum catholica Ecclesia, 26 marzo 1860;
nell'Alloc. Novos et ante, 28 settembre 1860;
nell'Alloc. Iamdudum cernimus, 18 marzo 1861,
e nell'Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
LXXVII In questa nostra età non conviene più che la religione cattolica si ritenga come l'unica religione dello Stato, esclusi tutti gli altri culti, quali che si vogliano.
Alloc. Nemo vestrum, 26 luglio 1855.
LXXVIII Però lodevolmente in alcuni paesi cattolici si è stabilito per legge che a coloro i quali vi si recano, sia lecito avere pubblico esercizio del culto proprio di ciascuno.
Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852.
LXXIX È assolutamente falso che la libertà civile di qualsivoglia culto, e similmente l'ampia facoltà a tutti concessa di manifestare qualunque opinione e qualsiasi pensiero palesemente ed in pubblico, conduca a corrompere più facilmente i costumi e gli animi dei popoli, e a diffondere la peste dell'indifferentismo.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
LXXX Il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà.
Alloc. Iamdudum cernimus, 18 marzo 1861.
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