Humanae vitae |
4 Tali questioni esigevano dal magistero della chiesa una nuova approfondita riflessione sui principi della dottrina morale del matrimonio: dottrina fondata sulla legge naturale illuminata e arricchita dalla rivelazione divina.
Nessun fedele vorrà negare che al magistero della chiesa spetti di interpretare anche la legge morale naturale.
È infatti incontestabile, come hanno più volte dichiarato i nostri predecessori,1 che Gesù Cristo, comunicando a Pietro e agli apostoli la sua divina autorità e inviandoli a insegnare a tutte le genti i suoi comandamenti, ( Mt 28,18-19 ) li costituiva custodi e interpreti autentici di tutta la legge morale, non solo cioè della legge evangelica, ma anche di quella naturale.
Infatti anche la legge naturale è espressione della volontà di Dio, l'adempimento fedele di essa è parimenti necessario alla salvezza eterna degli uomini. ( Mt 7,21 )
Conformemente a questa sua missione, la chiesa ha dato sempre, ma più ampiamente nel tempo recente, un adeguato insegnamento sia sulla natura del matrimonio sia sul retto uso dei diritti coniugali e sui doveri dei coniugi.4
Indice |
1 | Pio IX, Enc.
Qui Pluribus, 9 nov. 1846; S. Pio X, Enc. Singulari Quadam, 24 sett. 1912; Pio XI, Enc. Casti Connubii, 31 dic. 1930; Pio XII, Alloc. Magnificate Dominum all'Episcopato del Mondo Cattolico, 2 nov. 1954: AAS 46, 1954, pp. 671-672; Giovanni XXIII, Mater et Magistra |
4 | Catechismus Romanus Concilii Tridentini,
p. II, c. VII; Leone XIII, Arcanum Divinae; Pio XI, Divini illius Magistri; Enc. Casti Connubii; Pio XII, Alloc, all'Unione Italiana Medico-Biologica di San Luca, 12 nov. 1944: Discorsi e Radiomessaggi, VI pp. 191-192; al Congresso dell'Unione Cattolica Italiana delle Ostetriche, 29 ott. 1951: AAS 43, 1951, pp. 835-854; al Congresso del Fronte della Famiglia e dell'Associazione delle Famiglie Numerose, 28 nov. 1951: AAS 43, 1951, pp. 857-859: al VII Congresso della Società Internazionale di Ematologia, 12 sett. 1958: AAS 50, 1958, pp. 734-735; Giovanni XXIII, Mater et Magistra 183; Codex Iuris Canonici, can 1067; 1068 § 1; 1076 §§ 1-2; Gaudium et Spes 47-52 |