Humanae vitae |
14 In conformità con questi principi fondamentali della visione umana e cristiana sul matrimonio, dobbiamo ancora una volta dichiarare che è assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato, e soprattutto l'aborto diretto, anche se procurato per ragioni terapeutiche.14
È parimenti da condannare, come il magistero della chiesa ha più volte dichiarato, la sterilizzazione diretta, sia perpetua che temporanea, tanto dell'uomo che della donna.15
È altresì esclusa ogni azione che, o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione.16
Né, a giustificazione degli atti coniugali resi intenzionalmente infecondi, si possono invocare, come valide ragioni: che bisogna scegliere quel male che sembri meno grave o il fatto che tali atti costituirebbero un tutto con gli atti fecondi che furono posti o poi seguiranno, e quindi ne condividerebbero l'unica e identica bontà morale.
In verità, se è lecito, talvolta, tollerare un minor male morale al fine di evitare un male maggiore o di promuovere un bene più grande,17 non è lecito, neppure per ragioni gravissime, fare il male, affinché ne venga il bene, ( Rm 3,8 ) cioè fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò che è intrinsecamente disordine e quindi indegno della persona umana, anche se nell'intento di salvaguardare o promuovere beni individuali, familiari o sociali.
È quindi errore pensare che un atto coniugale, reso volutamente infecondo, e perciò intrinsecamente non onesto, possa essere coonestato dall'insieme di una vita coniugale feconda.
Indice |
14 | Catechismus Romanus Concilii Tridentini,
p. II, c. VII; Pio XI, Enc. Casti Connubii; Pio XII, Discorsi e Radiomessaggi, VI, 1944, pp. 191-192: AAS 43, 1951, pp. 842-843, pp. 857-859; Giovanni XXIII, Pacem in terris; Gaudium et Spes 51 |
15 | Pio XI, Enc.
Casti Connubii; Decreto del S. Offizio, 22 febbr. 1940: AAS 32, 1940, p. 73; Pio XII, AAS 43, 1951, pp. 843-844; AAS 50, 1958, pp. 734-735 |
16 | Catechismus Romanus Concilii Tridentini,
p. II, c. VII; Pio XI, Enc. Casti Connubii; Pio XII, AAS 43, 1951, p. 843; AAS 50, 1958, pp. 734-735; Giovanni XXIII, Mater et Magistra 180 |
17 | Pio XII, Alloc. al Congresso Nazionale dell'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, 6 dic. 1953: AAS 45, 1953, p. 798-799 |