Quemadmodum nihil
16 dicembre 1746
Come per gli uomini avulsi dal consorzio familiare e dalla consuetudine con Dio, ed incapaci di riceverne i divini fulgori, nulla è più opportuno, salutare e necessario della preghiera per procurarsi l'eterna salvezza ed unirsi a Dio; poiché la preghiera è come un salire ed elevarsi dell'anima dalle cose terrestri alle celesti, una ricerca dei beni superni, il desiderio delle cose invisibili, l'unione con lo Spirito Santo e colloquio con Dio, così - affinché la terra tutta non diventi desolata per il fatto che nessuno medita nel proprio cuore - tutti i cristiani e i singoli, ovunque e sempre, devono essere ammoniti con salutari precetti: si deve sempre pregare e non stancarsi mai, affinché in ogni nostra orazione e supplica fatta con rendimento di grazie le nostre richieste siano presentate a Dio.
Egli, che è ricco verso tutti coloro che lo invocano, non rimuove da sé le nostre preghiere, né rimuove da noi la sua misericordia.
Per questo i Romani Pontefici nostri Predecessori, in conformità dell'istituzione divina, al fine d'incitare i fedeli cristiani ad intraprendere e a praticare incessantemente l'orazione, sia vocale, sia - come si suol dire - mentale, cercarono di avvincerli, sia infiammandoli con le esortazioni, sia dispensando loro i tesori dei doni che l'Altissimo ha loro affidato.
Infatti, hanno elargito indulgenze, remissione dei peccati e alleggerimento delle penitenze in qualsiasi modo inflitte, sia a coloro che recitassero preci vocali, sia a coloro che ogni giorno, per un certo spazio di tempo, meditassero sulla Legge del Signore.
Noi pertanto, incitati dai lodevolissimi esempi dei nostri Predecessori, non solo confermiamo con le stesse formalità tutte singole le indulgenze con la remissione dei peccati e la dispensa dalle penitenze, che furono concesse fino ad oggi dai nostri Predecessori a coloro che recitano qualsiasi preghiera vocale - purché tale concessione non sia mai stata revocata - o a coloro che pregano in qualsiasi modo - sia ad tempus, sia in perpetuum -, ma in virtù della Autorità Apostolica e a tenore della presente, se necessario le confermiamo di nuovo; anzi ne concediamo altre ancora, specialmente a coloro che si dedicheranno all'esercizio mentale o di meditazione.
In primo luogo a tutti e ai singoli, sia nelle Chiese che altrove, o in qualsiasi luogo pubblico o privato, che insegneranno a persone rudi e inesperte di preghiera e di meditazione a pregare e a meditare, e a coloro che interverranno a queste pie istituzioni, e ogni volta che così agiranno, Noi concediamo l'Indulgenza di sette anni e sette quarantene, purché veramente pentiti ricevano la Santa Comunione: e questo nella forma consueta della Chiesa.
Come pure benignamente concediamo semel in mense l'Indulgenza Plenaria di tutti i loro peccati sia ai docenti che ai discepoli che assiduamente avranno compiuto le predette orazioni e fatto la meditazione, purché similmente pentiti e ricevendo la Santa Comunione eleveranno pie suppliche a Dio per la concordia dei Principi Cristiani, per l'estirpazione delle eresie e l'esaltazione della Santa Madre Chiesa.
L'Indulgenza potrà essere applicata come suffragio alle anime dei fedeli cristiani che siano passati da questa vita uniti a Dio nella carità.
Pure con la Nostra Autorità e con simile tenore concediamo l'Indulgenza Plenaria semel in mense, con la remissione di tutti i peccati, a tutti coloro che per mezz'ora continua o almeno per un quarto d'ora ogni giorno, per tutto il mese si dedicheranno all'orazione mentale, purché pentiti e confessati, ricevano il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia ed elevino a Dio pie preghiere per la concordia dei Principi Cristiani, per l'estirpazione delle eresie e per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa.
L'indulgenza potrà essere applicata a modo di suffragio alle anime dei fedeli cristiani, che congiunte a Dio con la carità, sono migrate da questa vita.
E sebbene chiunque intende pregare secondo il divino precetto del Signore nostro Gesù Cristo, non deve fare come gli ipocriti, per essere visto dagli uomini, ma, entrando nella propria camera e chiusa la porta, deve pregare il Padre nel segreto, tuttavia, avendo affermato lo stesso Signore, che dove sono due o più radunati nel suo nome, Egli è in mezzo a loro; poiché San Giovanni Crisostomo insegna che nell'orazione assieme ai fratelli c'è qualche cosa di più, cioè la concordia, l'accordo, l'unione di carità e la testimonianza di sincera amicizia - dalla quale le preghiere, anche le più meschine, unite tutte insieme più validamente vengono portate in cielo -, sarebbe veramente l'optimum, che quello che avviene in alcuni Istituti diventasse costume in tutte le Diocesi; e cioè che nei singoli giorni - dato un determinato suono di campane - sia nelle varie Chiese dove la moltitudine del popolo possa facilmente convenire per pregare ( maschi e femmine separati perché non ci sia confusione o disordine ), sia i padri di famiglia nella propria casa, radunando tutta la famiglia davanti a un'Immagine Sacra preghino devotamente nel medesimo tempo o in altro più opportuno.
Pertanto, Venerabili Fratelli, Vi preghiamo e Vi esortiamo nel Signore a ordinare a tutti i Superiori o Rettori di Chiese o di pii luoghi, nelle città della Cattedrale e delle altre Chiese principali, nei paesi delle Chiese parrocchiali, che - premesso il suono della campana - in quei giorni e in quelle ore che sarà loro sembrato più opportuno, dispongano che tutti i fedeli affidati alle loro cure convengano insieme e siano istruiti e introdotti nello studio dell'orazione mentale - o li facciano istruire da altri, purché esperti - e a infiammarli per frequentarla, proponendone la necessità e l'utilità, spiegando loro i tesori di indulgenza che elargiamo loro per la Nostra Apostolica benignità, esortandoli caldamente a lucrarle con la riverenza e la pietà necessarie.
E, come abbiamo premesso, se potrà farsi comodamente, si curi di esercitarli nell'orazione mentale in pratica comune, come suol dirsi.
Questo varrà per il tempo presente e per il futuro.
Vogliamo inoltre che si presti la stessa fede e autorità alla presente Lettera, anche se trasmessa in copia o in stampa, purché sottoscritta da un pubblico Notaio e munita del sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica come se fosse presentata o mostrata direttamente.
Frattanto impartiamo a Voi, Venerabili Fratelli, con sommo affetto l'Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il 16 dicembre 1746, anno sesto del Nostro Pontificato.
Benedetto XIV