Pastorale officium
3 luglio 1832
L'ufficio pastorale a Noi assegnato dall'alto Ci stimola soprattutto a provvedere, con il massimo impegno e con l'aiuto di Dio, affinché i fedeli cristiani siano avviati sulla strada delle disposizioni divine e siano aiutati con ausilii opportuni a conquistare la salvezza eterna delle loro anime.
Perciò quando, per amministrare il bene della Religione cattolica nei territori stabilmente sottoposti alla Missione Madraspatana abbiamo deciso che si dovesse affidare la responsabilità della citata Missione ad un Vicario apostolico di rango episcopale, Noi - confidando sulla tua pietà, dottrina e prudenza, ed inoltre sul tuo zelo verso la Religione cattolica, ma soprattutto verso Dio, e del fatto che eseguirai con pienezza gli incarichi che ti sono affidati - su consiglio dei Venerabili Nostri Fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa preposti agli affari di Propaganda Fide, per volontà Nostra e di questa Sede Apostolica, con la presente lettera scegliamo, indichiamo, ed investiamo te quale Vicario apostolico nei medesimi territori soggetti alla Missione Madraspatana; te che, con analoga lettera apostolica, in data odierna abbiamo proclamato Vescovo di Hierocesarea "in partibus infidelium".
Abbiamo disposto in modo che tu abbia non solo la completa giurisdizione spirituale in tutti i territori soggetti alla Missione Madraspatana, ma che passino in tuo potere - nel nome della Congregazione dei medesimi Cardinali, salva sempre come in premessa l'autorità della medesima Congregazione - anche tutti i diritti temporali, i possedimenti, gli ospizi e le chiese che fino ad ora appartenevano alla Missione dei frati dell'Ordine Minore di San Francesco, chiamati Cappuccini.
Ordiniamo inoltre a tutti e a ciascuno di coloro cui spetta o spetterà in futuro, di obbedirti e di seguirti; di accogliere umilmente le tue benefiche ammonizioni e le tue disposizioni e di preoccuparsi di attuarle efficacemente; in caso contrario, considereremo approvate le decisioni e le pene che adotterai o avrai adottato legalmente contro i ribelli e, con l'autorevole aiuto di Dio, cureremo che siano osservate inviolabilmente fino all'adeguata soddisfazione.
Nonostante le Costituzioni apostoliche generali o speciali adottate in Concilii universali, provinciali o sinodali, i privilegi, gli indulti, le lettere apostoliche precedenti e le persone, di qualunque tenore o forma, e qualunque derogatoria di derogatoria e qualunque altra clausola più efficace ed inusuale d'annullamento, gli altri decreti in genere od in specie o altrimenti concessi, approvati e ribaditi in senso contrario, agli effetti dei quali, tutti e ciascuno, di quelli che hanno riferimento alle materie qui espresse, s'intendono inseriti parola per parola, deroghiamo specialmente ed espressamente, esclusivamente a questo proposito, mentre mantengono la loro forza nelle altre occasioni.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il 3 luglio 1832, anno secondo del Nostro Pontificato.
Gregorio XVI