Firma in traditione
È nella costante tradizione della Chiesa che i fedeli, spinti dal loro senso religioso ed ecclesiale, vogliano unire, per una più attiva partecipazione alla Celebrazione Eucaristica, un loro personale concorso, contribuendo così alle necessità della Chiesa, e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri, nello spirito del detto del Signore: L'operaio è degno della sua mercede ( Lc 10,7 ), richiamato dall'Apostolo Paolo nella prima Lettera a Timoteo ( 1 Tm 5,18 ) e nella prima ai Corinzi ( 1 Cor 9,7-14 ).
Tale uso, col quale i fedeli si associano più intimamente a Cristo offerente e ne percepiscono frutti più abbondanti, é stato non solo approvato, ma anche incoraggiato dalla Chiesa che lo considera come una specie di segno di unione del battezzato con Cristo, nonché del fedele con il sacerdote, il quale proprio in suo favore svolge il suo ministero.
È per mantenere sempre integro tale senso, preservandolo da possibili svisamenti, che sono state introdotte nel corso dei tempi appropriate norme, tendenti a far sì che il culto che i fedeli intendono con liberalità prestare a Dio fosse con non minore osservanza e generosità effettivamente celebrato.
Poiché però circostanze particolari dei tempi e della società possono alle volte rendere moralmente impossibile, e quindi meno equo, l'adempimento integrale degli impegni richiesti ed assunti, la Chiesa si vede in quei casi nella necessità di ricorrere a congrue revisioni degli impegni stessi, mantenendosi comunque in una linea di fedeltà verso se stessa e verso gli oblatori.
Nell'intento specialmente di unificare i criteri che devono regolare la grave e delicata materia delle elemosine delle sante Messe, noi disponemmo, con provvedimento comunicato dalla Segreteria di Stato in data 29 novembre 1971 ( AAS 63 [1971], p. 841 ), di riservare a Noi personalmente, in via provvisoria, ogni deliberazione in merito alle richieste di riduzioni, con donazioni e commutazioni di elemosine di sante Messe, sospendendo, a partire dal 1° febbraio 1972, tutte le facoltà a chiunque e comunque concesse.
Raggiunti ormai sostanzialmente gli scopi che motivarono tale provvedimento, riteniamo giunto il momento di togliere la riserva.
Perché poi il riordinamento della materia parta da nuove basi e non subisca remore da interpretazioni meno esatte, fondate su quanto possa aver avuto la propria legittimazione nel passato, si é ritenuto di eliminare qualsiasi sopravvivenza di precedenti facoltà.
D'altra parte, per venire in qualche modo incontro alle necessità cui alle volte devono far fronte i Nostri Fratelli nell'episcopato e considerata la buona esperienza fatta con le facoltà ai medesimi concesse con i Motu proprio Pastorale munus e De Episcoporum muneribus, abbiamo giudicato conveniente affidare a coloro che con Noi partecipano al ministero pastorale nella Chiesa alcune facoltà.
Pertanto, dopo matura valutazione, con Motu proprio e con la pienezza della Nostra autorità Apostolica stabiliamo e decidiamo per tutta la Chiesa quanto segue:
I. Dal prossimo primo luglio 1974 cessa la riserva, di cui nella notificazione della Segreteria di Stato in data 29 novembre 1971.
Dallo stesso giorno, pertanto, le Sacre Congregazioni della Curia Romana riprendono l'esercizio della lοrο competenza, adattandolo peraltro alle nuove e più precise norme che sοnο lοrο impartite a parte.
Alle medesime Sacre Congregazioni dovranno, pertanto, essere indirizzate eventuali richieste in materia.
II. Dalla stessa data sono definitivamente revocate in materia di elemosine delle sante Messe tutte le passate facoltà, in qualsiasi modo concesse od acquisite.
Cessano, pertanto, sia quelle a qualsiasi persona, fisica o morale, concesse da Noi, dai Nostri Predecessori, anche a viva voce, dalla Curia Romana o da qualsiasi altra autorità, per privilegio, indulto, dispensa od in qualsiasi altro modo, anche per legge particolare, sia quelle acquisite per comunicazione, consuetudine, anche particolare, centenaria od immemorabile, prescrizione od in altro qualsiasi modo.
Fatta questa revoca, stabiliamo che per il futuro abbiano vigore soltanto le seguenti facoltà:
a) le facoltà ora concesse alle Sacre Congregazioni della Curia Romana di cui al n. I;
b) le facoltà previste nel Motu proprio Pastorale munus e negli « Elenchi di facoltà » a favore degli Ordinari e dei Rappresentanti Pontifici;
c) le nuove facoltà concesse ai Vescovi col presente Motu proprio, di cui più sotto al n. III.
III. Alle stesse persone indicate nel già citato Motu proprio Pastorale munus e sotto le stesse condizioni concediamo, sempre a partire dal 1° luglio, le seguenti facoltà:
a) permettere ai sacerdoti, che celebrano nella diocesi sante Messe binate e trinate, di applicarle o con elemosina che dovrà essere erogata per le necessità determinate dal Vescovo diocesano o per quelle intenzioni di sante Messe, per le quali sarebbe altrimenti richiesta la condonazione o anche solo una riduzione.
La facoltà non si estende alle binazioni in concelebrazione, di cui nella Dichiarazione della Sacra Congregazione per il Culto Divino, in data 7 agosto 1972 al n. 3, b ( AAS 64 [1972], pp. 561-563 );
b) ridurre, in proporzione dei diminuiti redditi, l'obbligo dei Capitoli cattedrali e collegiali di applicare quotidianamente la santa Messa conventuale per i benefattori, fatta eccezione per almeno una Messa conventuale al mese;
c) trasferire, per causa proporzionata, gli oneri delle sante Messe in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni.
Queste norme entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio.
Quanto viene da Noi sancito con questa Lettera promulgata in forma di Motu proprio, vogliamo sia stabile ed efficace, nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, anche degna di specialissima menzione.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 13 giugno 1974, solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo, anno undicesimo del Nostro Pontificato.
Paolo PP. VI