Studia latinitatis
È sempre stata ferma persuasione dei Sommi Pontefici che lo studio della lingua latina e delle lingue antiche sia indissolubilmente congiunto con la istruzione e formazione dei giovani avviati al sacerdozio e su tale argomento essi hanno pubblicato importanti e gravi documenti così in passato come ai giorni nostri.
Noi stessi, nella recente Lettera Apostolica Summi Dei Verbum, abbiamo ammonito: Del patrimonio culturale, di cui occorre siano in possesso i giovani chierici, fa parte, indubbiamente, una notevole conoscenza delle varie lingue, ma, in modo particolare, della latina, specialmente per i sacerdoti di rito latino ( Lett. Ap. Summi Dei Verbum ).
Ma fra gli ultimi documenti che la Sede Apostolica ha emanato in materia, occupa certamente il posto di maggior rilievo la Costituzione Apostolica Veterum sapientia, che il Nostro Predecessore di f.m. Giovanni XXIII ha promulgato precisamente due anni or sono ( Cost. Ap. Veterum Sapientia ).
Infatti, essa raccoglie e propone in bella sintesi le varie testimonianze con le quali i Sommi Pastori della Chiesa, avendo di mira il vantaggio della causa cattolica, sono venuti via via ad esaltare i pregi della lingua Latina, nonché la singolare importanza che le letterature antiche, la Greca e la Romana, debbono avere nella buona preparazione intellettuale del clero, precisamente in considerazione delle particolari esigenze dei suoi compiti ministeriali.
A questi richiami seguono ben precise disposizioni, intese appunto a promuovere, con la cura e diligenza dovute, l'insegnamento di dette lingue nei Seminari e nei collegi dei Religiosi.
Tra queste prescrizioni emerge poi, come cardine e fondamento di tutta la Costituzione, il comando impartito alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi di provvedere alla fondazione di un Istituto Universitario di Latinità.
Tutti sono d'accordo nel riconoscere l'opportunità di queste prescrizioni, fondate del resto nella stessa realtà delle cose e imposte dalla esperienza.
E, invero, gli ecc.mi Vescovi e i Superiori Maggiori dei religiosi, destinatari della Costituzione Apostolica, accolsero con piena adesione le gravi considerazioni riguardanti l'importanza da attribuirsi all'insegnamento della lingua Latina nella formazione della gioventù ecclesiastica, anche se non mancarono coloro i quali fecero notare che non sarebbe stato per essi facile eseguirne in breve tempo le prescrizioni, a causa soprattutto della indisponibilità di maestri all'altezza dei compiti loro assegnati.
È infatti evidente, per chi esamina le cose con la dovuta saggezza e responsabilità, che nulla vi è di più necessario, per far ben apprendere ai nostri giovani le lingue antiche, che l'opera di valenti maestri: d'insegnanti, cioè, che, per profondità di dottrina, per dominio della lingua e convenienti doti pedagogiche, sappiano impartire un insegnamento tanto efficace e proficuo quanto dilettevole, sì che i loro alunni diventino capaci di ritrasmetterlo un giorno con pari frutto.
Vero e bello, quanto sapiente, è il detto di sant'Ambrogio: Il primo stimolo dell'apprendimento è costituito dalla nobiltà del maestro ( Sant'Ambrogio, De Virginibus, 2,2,7 ).
Pertanto, se fanno difetto, bisogna prepararli, pur con grandi sacrifici, gli abili maestri dei nostri seminari, anche minori, ben dipendendo spesso gli ulteriori progressi nel sapere dalla serietà delle prime scuole.
Per questa ragione bisogna compiere ogni sforzo per avere insegnanti qualificati, non improvvisati; capaci di interessare vivamente gli alunni, e, quindi, colti; per lungo studio in possesso di un metodo razionale, non soltanto empirico e mnemonico: stolta sarebbe la presunzione che per insegnare il Latino ai giovanetti basti al maestro conoscerlo un poco più.
È dunque desiderabile che si faccia tutto il possibile, affinché coloro i quali sono destinati a una mansione di così grande responsabilità, ricevano una istruzione superiore in Istituti universitari, nei quali essi possano nello stesso tempo apprendere da professori di grande valore una maggiore e più solida scienza delle antiche lingue e, parimenti, l'arte d'insegnarle agli altri.
Ben a ragione, dunque, il Nostro Predecessore di f.m. Giovanni XXIII, nella citata Costituzione Apostolica, dava mandato alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, di provvedere alla fondazione in Roma di un Pontificio Istituto di Latinità, cui fosse affidato il compito di istruire un eletto stuolo di sacerdoti, i quali, sia per la solida conoscenza di tutta la Latinità, sia per l'esercizio assiduo e metodico dello scrivere Latino, siano in grado di dedicarsi al nobile ufficio di insegnarlo nei Seminari e nei Collegi ecclesiastici, o di praticarlo, secondo le migliori tradizioni, presso i vari Dicasteri della Santa Sede, nelle Curie diocesane e in quelle dei Religiosi ( Cost. Ap. Veterum Sapientia n. 6 ).
Considerata dunque la somma convenienza per questa Sede Apostolica, che si costituisca in Roma un Istituto superiore, il quale, accanto e a giusto complemento degli altri Atenei che illustrano per vari titoli quest'alma Città, assicuri lo studio della lingua Latina nel modo più completo e perfetto, noi, accettando con animo grato la bella e spaziosa sede che la Società salesiana, pur con non lievi sacrifici, ci ha offerto per questo nobile scopo, di motu proprio e in forza della nostra autorità apostolica, decretiamo:
I. In esecuzione della Costituzione Apostolica Veterum Sapientia del Nostro Predecessore Giovanni XXIII, fondiamo ed erigiamo presso il Pontificio Ateneo Salesiano il Pontificio Istituto Superiore di Latinità, disponendo che esso inizi i corsi accademici il più presto possibile.
II. L'Istituto dipenderà dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, non solo per la generale vigilanza che essa esercita in materia a norma del c. 256 del CIC, ma anche in forza di uno speciale vincolo di diretto patronato, affinché il detto Istituto possa servire alla Sede Apostolica in tutto ciò che riguarda l'efficace incremento della lingua latina nella Chiesa.
III. Pertanto, Gran Cancelliere ne sarà il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.
E poiché la Società salesiana si è assunta l'obbligo di promuovere la prosperità dell'Istituto, al Gran Cancelliere presteranno la loro collaborazione il Rettor Maggiore « pro tempore » della stessa Congregazione Salesiana in qualità di vice Gran Cancelliere, nonché il Rettore Magnifico del Pontificio Ateneo Salesiano.
IV. Il governo immediato e ordinario dell'Istituto sarà affidato a un Preside, scelto e nominato, con la Nostra approvazione, dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.
Egli, assistito dal Consiglio accademico per quanto riguarda gli affari più importanti, terrà stretti contatti con il medesimo Sacro Dicastero per tutto ciò che concerne fattività e le iniziative dell'Istituto.
V. L'Istituto dovrà disporre di un congruo numero di docenti di chiara fama e prestigio culturale, profondamente versati nelle rispettive discipline.
Essi verranno scelti tra il clero secolare e religioso e il laicato di tutti i paesi.
La loro nomina sarà riservata alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.
VI. L'insegnamento dovrà comprendere un numero adeguato di discipline principali e ausiliarie, atte ad introdurre gli alunni profondamente e attraverso una metodologia scientificamente accreditata, nella migliore conoscenza dell'antica e più recente Latinità.
Detto insegnamento sarà accompagnato e sostenuto da un continuo esercizio dello scrivere Latino, affinché gli alunni, non solo abbiano a possedere una solida conoscenza della lingua Latina, ma riescano anche a scriverla in modo spedito, con purezza ed eleganza.
VII. Nel novero delle discipline si dovrà dare la giusta considerazione all'insegnamento della lingua Greca, la cui conoscenza è a ragione ritenuta indispensabile per la formazione di un buon latinista, essendo la lingua Latina assai congiunta alla Greca, sia che dell'una o dell'altra si consideri l'intima struttura, sia che si valuti l'importanza dell'influsso esercitato da questa su quella lungo i secoli.
VIII. Il corso completo degli studi sarà di quattro anni: chi avrà compiuto lodevolmente il primo biennio conseguirà il Baccellierato, dopo il terzo anno la Licenza, la Laurea dopo il quarto.
Ma per il conseguimento di questi gradi accademici sarà necessario aver superato gli esami di tutte le materie prescritte, nonché l'aver eseguito le esercitazioni scritte, secondo l'ordinamento da stabilirsi accuratamente nei programmi di studio.
IX. Onde soddisfare particolari esigenze dell'alunnato, il piano generale degli studi dovrà essere disposto in modo che, oltre al corso completo per la Laurea, abbiano a prevedersi corsi più brevi destinati al conseguimento di speciali diplomi sia in lettere latine che in lettere Greche.
X. Il Pontificio Istituto di alta Latinità avrà carattere internazionale e sarà aperto agli alunni del clero secolare e religioso, e ai laici.
Raccomandiamo vivamente ai Vescovi e ai Superiori degli Ordini e Congregazioni religiose perché provvedano ad inviarvi, soprattutto se giovani, i professori dei loro Seminari e Collegi, affinché possano perfezionarsi nello studio delle lettere cui sono applicati.
XI. Disponiamo che gli alunni migliori per diligenza, applicazione e profitto abbiano a fruire di facilitazioni e benefici nel sostenere le spese dei loro studi.
A tal fine raccomandiamo la costituzione di borse di studio, nonché la creazione di fondi atti a promuovere il progresso e le iniziative culturali e scientifiche dell'Istituto.
L'amministrazione di dette borse e fondi verrà disciplinata da un apposito regolamento da approvarsi dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, e posta sotto la sua vigilanza.
XII. L'Istituto provvederà alla pubblicazione delle opere e atti di scrittori appartenenti a tutta la Latinità e prenderà tutte le deliberazioni e favorirà le iniziative orientate alla conoscenza e alla pratica della lingua Latina.
XIII. Diamo infine mandato alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi di preparare, sulla scorta delle presenti disposizioni, opportuni statuti.
In essi, considerati la natura e gli scopi dell'Istituto, si dovrà contemplare partitamente le norme riguardanti sia il suo buon funzionamento disciplinare e scientifico, sia la condizione dei moderatori e professori.
Un'attenzione particolare si consacrerà all'approntamento dei programmi di studio e agli aspetti pedagogico - didattici dell'insegnamento.
Tutto quanto in questo documento, promulgato di motu proprio, è stato da Noi decretato, ordiniamo che resti definitivamente fermo e sancito, nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 del mese di febbraio, sacro alla memoria della Cattedra di San Pietro, l'anno del Signore 1964, primo del Nostro Pontificato.
Paolo PP. VI