Integrae servandae
I Pontefici Romani, in unione con il corpo Episcopale, hanno custodito nel corso dei secoli ed in mezzo alle umane vicissitudini il deposito della Religione rivelata, loro affidato da Dio per essere conservato integro, così che essi lo hanno trasmesso intatto fino ai nostri giorni, non senza l'intervento di un aiuto divino, poiché per mezzo loro agisce lo Spirito Santo, che è come l'anima del Corpo Mistico del Cristo.
Ma la Chiesa, che è di istituzione divina e si occupa delle cose divine, è composta di uomini e vive fra gli uomini: così, per adempiere i suoi compiti, essa si è servita di diversi strumenti secondo la diversità dei tempi e della cultura umana, dovendo infatti trattare di numerosi ed importanti affari ai quali e i Romani Pontefici stessi e i Vescovi, assorbiti da innumerevoli preoccupazioni, non avrebbero potuto provvedere da soli.
È dunque dalla natura stessa delle cose che hanno avuto origine gli organi di amministrazione cioè della Curia: ad essi è stato affidato il compito di facilitare il governo della Chiesa tutelando l'osservanza delle leggi emanate, favorendo le iniziative per realizzare i fini propri della Chiesa, risolvendo le controversie eventualmente sorte.
Non c'è da meravigliarsi, dunque, se, mutando le condizioni dei tempi, in tali organismi furono introdotte delle modifiche: e in realtà più d'una volta in passato i Romani Pontefici Nostri Predecessori si sono preoccupati di introdurre riforme nella compagine della Curia Romana; a tal riguardo sono anzitutto degne di menzione le Costituzioni Immensa Æterni Dei di Sisto V e Sapienti Consilio di san Pio X, le disposizioni delle quali sono state quasi integralmente incorporate nel Codice di Diritto Canonico.
Ma dopo queste Costituzioni, anzi anche dopo la promulgazione stessa del Codice, le cose ed i tempi sono assai cambiati, come Noi stessi abbiamo detto nella allocuzione tenuta ai Cardinali ed al personale della Curia Romana il 21 settembre 1963.
Considerate tali cose e chiesto il parere dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali e dei Vescovi, Noi abbiamo decretato di realizzare una certa riforma della Curia Romana.
E non c'è dubbio che si debba incominciare proprio dalla Congregazione del Sant'Offizio, per il fatto che ad essa sono affidati gli affari più importanti della Curia Romana, come sono in verità la dottrina circa la fede ed i costumi e le cause strettamente connesse a tale dottrina.
Il 21 luglio 1542 il Nostro Predecessore di f.m. Paolo III, con la Costituzione Apostolica Licet ab initio ha fondato la Sacra Congregazione dell'Inquisizione Romana ed Universale, alla quale affidò come fine proprio il compito di perseguire le eresie e per conseguenza di reprimere i delitti contro la fede, di proibire i libri pericolosi e di nominare degli Inquisitori in tutta la Chiesa.
Assai spesso poi la sua potestà si è estesa ad altri affari, o per le loro difficoltà o per la loro singolare importanza.
Nel 1908, poiché l'appellativo di Inquisizione Romana ed Universale non era più rispondente alle circostanze del tempo, san Pio X con la Costituzione Sapienti consilio lo mutò in « Congregazione del Sant'Offizio ».
Ma, poiché la carità esclude il timore ( 1 Gv 4,18 ), alla difesa della fede ora si provvede meglio col promuovere la dottrina, in modo che, mentre si correggono gli errori e soavemente si richiamano al bene gli erranti, gli araldi del vangelo riprendono nuove forze.
Inoltre il progresso della cultura umana, la cui importanza nel campo religioso non dev'essere trascurata, fa sì che i fedeli seguano con maggiore adesione ed amore le direttive della Chiesa, se, per quanto è possibile in materia di fede e di costumi, vengono fatti loro intendere con chiarezza i motivi delle definizioni e delle leggi.
Così, affinché d'ora in poi questa Sacra Congregazione adempia più perfettamente il suo compito di promuovere la sana dottrina e fattività della Chiesa nelle più importanti opere di apostolato, in virtù della Nostra Suprema Autorità Apostolica abbiamo stabilito le seguenti norme per cambiare il suo nome ed il suo regolamento:
1. Quella che finora è stata chiamata Sacra Congregazione del Sant'Offizio in avvenire avrà l'appellativo di Congregazione per la dottrina della fede, il cui compito è di tutelare la dottrina riguardante la fede ed i costumi in tutto il mondo cattolico.
2. La presiede il Sommo Pontefice e la dirige il Cardinale Segretario con l'aiuto di un Assessore, di un Sostituto e del Promotore di Giustizia.
3. Sono di competenza della Congregazione tutte le questioni che riguardano la dottrina della fede e dei costumi o che hanno un legame con la stessa fede.
4. Essa esamina le nuove dottrine e le nuove opinioni in qualsiasi modo divulgate, promuove studi in questa materia, e favorisce Congressi di dotti; condanna quelle dottrine che risultano essere contrarie ai principi della fede, dopo aver tuttavia sentito il parere dei Vescovi di quelle regioni, se hanno particolare attinenza alle questioni.
5. Esamina con diligenza i libri che le vengono segnalati e, se sarà necessario, li condannerà, dopo aver tuttavia sentito l'autore, al quale si darà la facoltà di difendersi, anche per iscritto, e non senza aver prima avvertito l'ordinario, come è già stato stabilito nella Costituzione Sollicita ac provida del Nostro Predecessore di f. m. Benedetto XIV.
6. Parimenti è suo compito trattare giuridicamente o di fatto le questioni riguardanti il privilegio della fede.
7. Ad essa spetta pure giudicare circa i delitti contro la fede, secondo le norme del processo ordinario.
8. Provvede alla tutela della dignità del sacramento della Penitenza, procedendo secondo le sue norme emendate ed approvate che saranno comunicate agli Ordinari, dando al peccatore la facoltà di difendersi o di scegliersi un difensore tra quelli che sono autorizzati dalla Congregazione.
9. Tiene opportune relazioni con la Pontificia Commissione per gli studi biblici.
10. La Congregazione si avvale di un gruppo di Consultori che il Sommo Pontefice sceglie in tutto il mondo tra gli uomini che si distinguono per dottrina, prudenza e specializzazione.
Se la materia da trattarsi lo richiedesse, ai Consultori possono essere aggiunti degli esperti, scelti particolarmente tra professori di Università.
11. La Congregazione procede in duplice modo: o amministrativo o giudiziario, secondo la diversa natura delle cose da trattare.
12. Il regolamento interno della Congregazione sarà reso di pubblica ragione con una particolare Istruzione.
Quanto è stato da noi decretato con questa Lettera data motu proprio, comandiamo che sia stabile e ratificato nonostante qualsiasi cosa contraria.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 7 dicembre 1965, anno terzo del Nostro Pontificato.
Paolo PP. VI