Patti Lateranensi e Concordato |
- Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed annessi con la Scala Santa
- Basilica di S. Maria Maggiore con gli edifici annessi
- Basilica di S. Paolo con gli edifici annessi
- Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo
- Palazzo della Dataria
- Palazzo della Cancelleria
- Palazzo di Propaganda Fide
- Palazzo di S. Callisto in Trastevere
- Palazzo dei Convertendi ( ora Congregazione per la Chiesa Orientale ) in Piazza Scossacavalli.
- Palazzo del S. Offizio e adiacenze
- Palazzo del Vicariato in via della Pigna
- Immobili sul Gianicolo
- Università Gregoriana
- Università Gregoriana della Pilotta
- Istituto Biblico
- Palazzo dei SS. XII Apostoli
- Palazzo annesso alla Chiesa di S. Andrea della Valle
- Palazzo annesso alla Chiesa di S. Carlo ai Catinari
- Istituto Archeologico
- Istituto Orientale
- Collegio Lombardo
- Collegio Russo
- Palazzi di S. Apollinare
- Casa di esercizi per il Clero in SS. Giovanni e Paolo
( Si omettono le piante allegate ).
Si premette:
Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la « questione romana », hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;
Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subìti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla S. Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;
Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;
Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:
Art. 1 L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 ( settecento cinquanta milioni ) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato italiano 5% al portatore ( col cupone scadente al 30 giugno p.v. ) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 ( un miliardo ).
Art. 2 La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.
Art. 3 Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.
Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.
Pietro Cardinale Gasparri, Benito Mussolini
Indice |