De musica sacra et sacra liturgia |
93. Il Sacerdote celebrante presiede a tutta l'azione liturgica.
Tutti gli altri vi partecipano alla propria maniera.
Pertanto:
a) I chierici che, nella maniera e nella forma stabilite dalle rubriche, ossia in quanto chierici partecipano all'azione liturgica, sia che fungano da ministri sacri o da ministri inferiori, o svolgano una parte anche in coro o nella « schola cantorum », esercitano un servizio ministeriale proprio e diretto, e ciò in forza dell'ordinazione o dell'assunzione allo stato clericale.
b) I laici invece prestano una partecipazione liturgica attiva, e ciò per il carattere battesimale, in forza del quale anche nel sacrosanto Sacrificio della Messa offrono a Dio Padre, col sacerdote, nel modo loro proprio, la vittima divina.25
c) I laici però di sesso maschile, sia fanciulli che giovani o adulti, quando vengono deputati dalla competente autorità ecclesiastica al ministero dell'altare o ad eseguire la Musica sacra, se assolvono tale ufficio nel modo e nella forma voluta dalle rubriche, esercitano anch'essi un servizio ministeriale diretto, ma delegato, a condizione peraltro, se si tratta del canto, che costituiscano un « coro » o una « schola cantorum ».
94. Il sacerdote celebrante e i ministri sacri, oltre all'osservanza accurata delle rubriche, è necessario che si studino di assolvere, per quanto possono, correttamente, distintamente e con grazia, le parti che devono essere cantate.
95. Quando si può fare una scelta di persone per celebrare un'azione liturgica, è bene che si preferiscano quelli che sono più abili nel canto; specialmente se si tratti di azioni liturgiche più solenni, e di quelle che esigano un canto più difficile, o che vengano trasmesse per radio o per televisione.
96. La partecipazione attiva dei fedeli, specialmente alla santa Messa e ad alcune azioni liturgiche più complesse, si potrà ottenere più facilmente, se vi intervenga un qualche « commentatore », il quale, al momento opportuno e con poche parole, interpreti gli stessi riti o le preghiere o le letture, sia del sacerdote celebrante che dei sacri ministri, e diriga la partecipazione esterna dei fedeli, cioè le loro risposte, le preghiere e i canti.
Un tale commentatore può essere ammesso osservando però le seguenti norme:
a) Conviene che l'ufficio del commentatore sia assolto da un sacerdote o almeno da un chierico; in mancanza di questi si può affidare ad un laico commendevole per costumi cristiani e ben preparato a tale ufficio.
Le donne però non possono mai assolvere l'ufficio di commentatore; questo solo si permette, che, in caso di necessità, una donna guidi, in certo modo, il canto o le preghiere dei fedeli.
b) Il commentatore, se è sacerdote o chierico, sia vestito della cotta, stia nel presbiterio o alla balaustra o nell'ambone o sul pulpito; se invece è laico, stia davanti ai fedeli nel luogo più opportuno, ma fuori del presbiterio o del pulpito.
c) Le spiegazioni e gli avvertimenti da darsi dal commentatore siano preparate in scritto, poche, molto sobrie, proferite a tempo opportuno e con voce moderata; mai si sovrappongano alle preghiere del celebrante; in una parola: siano così disposte da essere di aiuto, non di impedimento alla pietà dei fedeli.
d) Nel dirigere le preghiere dei fedeli, il commentatore ricordi le prescrizioni di cui sopra al n. 14 c.
e) Nei luoghi ove la Santa Sede ha permesso, dopo il canto del testo latino, la lettura dell'Epistola e del Vangelo in lingua volgare, il commentatore non si può sostituire, per questa proclamazione, al celebrante, al diacono, al suddiacono o al lettore ( cfr. n. 16 c ).
f) Il commentatore tenga conto del celebrante e accompagni la sacra azione così che essa non debba essere né ritardata né interrotta, di modo che tutta l'azione liturgica riesca armonica, degna e devota.
97. Tutti coloro che hanno una parte nella Musica sacra, come i compositori, gli organisti, i maestri di coro, i cantori, o anche i suonatori di strumenti musicali, dato che partecipano direttamente e immediatamente alla sacra Liturgia, devono rifulgere, innanzi tutto, sopra gli altri fedeli per l'esempio di vita cristiana.
98. Gli stessi, oltre alla detta esemplarità di fede e di vita cristiana, debbono possedere una maggiore o minore formazione nella sacra Liturgia e nella Musica sacra, a seconda della loro condizione e partecipazione liturgica.
E cioè:
a) Gli autori o compositori di Musica sacra devono avere una conoscenza abbastanza completa della scienza della stessa sacra Liturgia, sotto l'aspetto storico, dogmatico o dottrinale, pratico o rubricale; devono conoscere anche la lingua latina; finalmente siano profondamente periti nelle leggi dell'arte della Musica sacra e insieme profana, e nella storia della musica.
b ) Anche gli organisti e i maestri di coro abbiano una scienza abbastanza ampia della sacra Liturgia e una sufficiente cognizione della lingua latina; finalmente ciascuno sia così ben istruito nella propria arte, da poter compiere il proprio ufficio con dignità e competenza.
c) Anche ai cantori, tanto fanciulli che adulti, sia impartita, a seconda delle loro capacità, una tale istruzione sulle azioni liturgiche e sui testi che devono cantare, da poter eseguire il canto stesso con quella intelligenza di mente e affetto di cuore, che è richiesto dal « razionale ossequio » del loro servizio.
Si istruiscano anche nel pronunziare rettamente e distintamente le parole latine.
I rettori di chiese, o chi di dovere, vigilino attentamente che nel luogo dove stanno i cantori regni il buon ordine e una sincera devozione.
d) Finalmente i suonatori di strumenti musicali, che devono eseguire la Musica sacra, non solo devono essere periti ciascuno nel proprio strumento a regola d'arte, ma devono saperne adattare l'uso anche alle leggi della Musica sacra, e devono essere forniti di tale cognizione di cose liturgiche da saper armonicamente congiungere l'esercizio esterno dell'arte con una devota pietà.
99. È molto desiderabile che le chiese cattedrali, e almeno quelle parrocchiali o altre chiese di maggiore importanza, abbiano un proprio e stabile « coro » musicale o « schola cantorum », la quale possa prestare un vero servizio ministeriale, a norma dell'articolo 93 a e c.
100. Se in qualche luogo poi un tal « coro » musicale non si può costituire, si permette di costituire un coro di fedeli, sia « misto », sia solo di donne o di fanciulle.
Un coro però di questo genere sia collocato in un luogo proprio, fuori del presbiterio o della balaustra; gli uomini poi stiano separati dalle donne o fanciulle, evitando scrupolosamente qualsiasi inconveniente.
Gli Ordinari dei luoghi non tralascino di emanare delle norme precise su questa materia, della cui osservanza sono responsabili i rettori di chiese.26
101. È desiderabile e raccomandabile che gli organisti, i maestri di coro, i cantori, i musicisti e gli altri addetti al servizio della chiesa, prestino la loro opera in spirito di pietà e di religione, per amore di Dio senza alcun stipendio.
Che se non potranno prestare la stessa opera gratuitamente, la giustizia cristiana e la carità al tempo stesso esigono che i superiori ecclesiastici, a seconda delle diverse e provate consuetudini locali, tenendo conto anche delle prescrizioni delle leggi civili, diano ad essi la giusta retribuzione.
102. È inoltre conveniente che gli Ordinari dei luoghi, sentito anche il parere della Commissione di Musica sacra, fissino una tabella nella quale si stabilisca per tutta la diocesi lo stipendio da dare alle diverse persone nominate nel precedente articolo.
103. È necessario finalmente che per le stesse persone sia accuratamente provveduto a tutto ciò che concerne la cosiddetta « Previdenza sociale », tenendo conto delle leggi civili se esistano o, in mancanza di esse, secondo le norme da emanarsi opportunamente dagli stessi Ordinari.
Indice |
25 | Lettera enciclica
Mystici Corporis Christi, del 29 giugno 1943; Lettera enciclica Mediator Dei, del 20 nov. 1947 |
26 | Cfr. Decr. auth. S. C. R. 3964, 4210, 4231, e Lettera enciclica Musicae sacrae disciplina |