Istruzione sui matrimoni misti

Il sacramento del matrimonio, che Nostro Signore Gesù Cristo ha istituito come simbolo della Sua unione con la Chiesa, per poter pienamente spiegare la sua efficacia santificatrice e per riprodurre di fatto per i coniugi quel grande mistero ( cf. Ef 5,32 ), in virtù del quale la loro intima comunione di vita rappresenti l'amore con cui Cristo si offrì a salvezza degli uomini, esige più che ogni altra cosa la concordia piena e perfetta dei coniugi stessi specialmente riguardo alla religione: « infatti l'unione degli spiriti suole venir meno, o almeno allentarsi, quando intorno ai massimi valori, che sono per l'uomo oggetto di venerazione, cioè intorno alle verità e ai sentimenti religiosi, v'è disparità di convinzioni e opposizione di volontà ».1

Per queste ragioni la Chiesa reputa suo gravissimo dovere salvaguardare e custodire il dono della fede tanto nei coniugi che nei figli.

E per questo appunto essa in ogni modo si adopera a che i cattolici non si uniscano in matrimonio che con cattolici.

Evidente prova di questa attenta cura della Chiesa è la disciplina ecclesiastica circa i matrimoni misti, sancita nelle disposizioni del Codice del Diritto canonico, la quale si attiva in concreto nel doppio impedimento di mista religione e di disparità di culto; di essi il primo vieta le nozze dei cattolici con acattolici battezzati, salva però la validità del matrimonio,2 il secondo rende nullo il matrimonio contratto da un cattolico con una persona non battezzata.3

Altro chiaro argomento della preoccupazione della Chiesa di preservare la santità del matrimonio cristiano è la stessa forma giuridicamente definita della manifestazione del consenso, sebbene infatti nel passato si sono state norme di volta in volta diverse al riguardo, sempre però si provvide a che non fossero permesse le nozze clandestine.

Guidati dalla stessa sollecitudine, tutti i sacri Pastori abbiano cura di ammaestrare i fedeli sulla importanza e l'eccellenza di questo sacramento, li ammoniscano sui pericoli insiti nel matrimonio di un cattolico con un cristiano non cattolico e a molto maggior ragione nel matrimonio con un non cristiano; con ogni mezzo opportuno si studino di far si che i giovani contraggano matrimonio con parte cattolica.

Non si può tuttavia negare che le caratteristiche condizioni del nostro tempo, che hanno rapidamente determinato radicali trasformazioni nella vita sociale e familiare, rendono più difficile che per il passato l'osservanza della disciplina canonica relativa al matrimonio misto.

Invero, nelle attuali circostanze le relazioni tra cattolici e non cattolici sono molto più frequenti, più strette le consuetudini di vita e la similitudine di costumi, così che più facilmente nasce fra di loro l'amicizia, dalla quale, come l'esperienza insegna, derivano più frequenti occasioni di matrimoni misti.

Pertanto la sollecitudine pastorale della Chiesa esige oggi più che mai che la santità del matrimonio in conformità della dottrina cattolica e la fede del coniuge cattolico anche nelle nozze miste siano salvaguardate, e che l'educazione cattolica della prole sia assicurata con la massima possibile diligenza ed efficacia.

Tale cura pastorale è tanto più necessaria in quanto, come è noto, tra gli acattolici sono diffuse opinioni diverse dalla dottrina cattolica sia circa l'essenza del matrimonio sia circa le sue proprietà, specialmente per quel che riguarda l'indissolubilità e, di conseguenza, il divorzio e le nuove nozze dopo il divorzio civile.

Perciò la Chiesa considera sua dovere premunire i suoi fedeli affinché non abbiano a correre pericoli circa la fede o a subire danno, sia di ordine spirituale che di ordine materiale.

Si ponga perciò ogni cura per istruire coloro che intendo contrarre matrimonio sulla natura, le proprietà e gli obblighi propri del matrimonio stesso e sui pericoli da evitare.

Inoltre non si può a questo proposito ignorare la linea di condotta che i cattolici devono tener con i fratelli separati dalla Chiesa cattolica, quale è stata solennemente determinata nel Concilio Ecumenico Vaticano II mediante il Decreto " de OEcumenismo".

Tale nuova disciplina suggerisce che sia attenuato il rigore della legislazione vigente riguardo al matrimonio misto, non certo per quanto riguarda i diritto divino, ma relativamente a talune norme di diritto ecclesiastico, dalle quali non di rado i fratelli separati si sentono offesi.

È facile comprendere che tale gravissimo problema non è sfuggito in alcun modo al Concilio Ecumenico Vaticano II, che dal Sommo Pontefice Giovanni XXIII di felice memoria fu indetto appunto per venire incontro alle attuali necessità del popolo cristiano.

E invero i Padri Conciliari hanno espresso in proposito vari pareri, che sono stati ponderati attentamente, come era giusto.

Pertanto, dopo aver consultato i sacri Pastori interessati alla materia, e dopo aver attentamente vagliato tutte le circostanze, restando fermi i due impedimenti di mista religione e di disparità di culto – ma è concessa agli Ordinari locali la facoltà di dispensarne, secondo le disposizioni contenute nella Lettera Apostolica Pastorale Munus nn. 19 e 20, quando esistono gravi cause e purché siano osservate le prescrizioni di legge – e salva la legislazione propria della Chiesa Orientale, per autorità di Sua Santità Papa Paolo VI vengono emanate le seguenti disposizioni che, se riceveranno dalla esperienza una positivo suffragio saranno definitivamente introdotte nel Codice di Diritto canonico, di cui è attualmente in corso la revisione.

I – 1) Si tenga sempre presente il criterio che è sempre necessario allontanare dal coniuge cattolica il pericolo per la sua fede e che si deve diligentemente provvedere all'educazione cattolica della prole.4

2) L'Ordinario del luogo o il parroco della parte cattolica abbia cura di inculcare in termini gravi l'obbligo di provvedere al battesimo cattolico e alla educazione cattolica della prole: dell'adempimento di questo obbligo si chiederà garanzia per mezzo di esplicita promessa del coniuge cattolico, cioè per mezzo delle cauzioni.

3) La parte acattolica, con la dovuta delicatezza, ma in termini chiari deve essere informata sulla dottrina cattolica intorno alla dignità del matrimonio, e specialmente intorno alle sue principali proprietà, che sono l'unità e l'indissolubilità.

Alla stessa parte acattolica si deve ancora far presente il grave obbligo per il coniuge cattolico di tutelare, conservare e professare la propria fede e di far battezzare ed educare in essa la prole che nascerà.

E poiché tale obbligo deve essere garantito, anche il coniuge acattolico sia invitato a promettere, apertamente e sinceramente, che non creerà alcun ostacolo all'adempimento di quel dovere.

Se poi la parte acattolica pensi di non poter formulare tale promessa senza ledere la propria coscienza, l'Ordinario deve riferire il caso con tutti i suoi elementi alla Santa Sede.

4) Sebbene in via ordinaria queste promesse debbano essere fatte per scritto, è tuttavia in potere dell'Ordinario – sia mediante regole di carattere generale, sia caso per caso – stabilire se queste promesse della parte cattolica o della parte acattolica, o di entrambe, si debbano dare per scritto o meno, come pure determinare come se ne debba inscrivere menzione nei documenti matrimoniali.

II – Se mai in qualche caso, come talvolta accade in certe regioni, è vero impossibile l'educazione cattolica della prole, non tanto per deliberata volontà del coniuge quanto per le leggi e i costumi dei popoli, di quali le parti non si possono sottrarre, l'Ordinario del luogo, tutto ben considerato, potrà dispensare da tale impedimento, purché la parte cattolica sia disposta, per quanto sa e può, a fare tutto il possibile perché tutta la prole nascitura venga battezzata ed educata cattolicamente, e parimenti vi sia garanzia della buona volontà della parte acattolica.

Nel concedere queste mitigazioni la Chiesa è animata anche dalla speranza che vengano abrogate le leggi civili avverse alla libertà umana, come sono quelle che vietano l'educazione cattolica della prole o l'esercizio della religione cattolica, e che pertanto in tali materie si riconosca la forza del diritto naturale.

III – Nella celebrazione dei matrimoni misti si deve osservare la forma canonica, secondo la disposizione del canone 1094 e ciò è richiesto per la stessa validità del matrimonio.

Se però vengono delle difficoltà, l'Ordinario deve riferire il caso con tutti i suoi elementi alla Santa Sede.

IV – Quanto alla forma liturgica, in deroga ai canoni 1102 § 3 e 4, 1109 § 3, si concede agli Ordinari del luogo la facoltà di permettere nella celebrazione dei matrimoni misti l'uso dei riti sacri, con la consueta benedizione e discorso.

V – Si deve assolutamente evitare qualunque celebrazione alla presenza di un sacerdote cattolico e di un ministro acattolico nell'esercizio simultaneo del loro rispettivo rito.

Tuttavia non è proibito che, terminata la cerimonia religiosa, il ministro acattolico rivolga alcune parole augurali e di esortazione, e si recitino in comune alcune preghiere con gli acattolici.

Quanto sopra si può fare col consenso dell'Ordinario del luogo e con le debite cautele atte ad evitare il pericolo di ammirazione.

VI – Gli Ordinari dei luoghi e i parroci vigilino attentamente affinché le famiglie originate da matrimonio misto conducano vita santa, in conformità delle promesse fatte, specialmente per quanto riguarda l'istruzione e l'educazione cattolica della prole.

VII – La scomunica prevista dal canone 2319 § 1, n. 1 per coloro che celebrano il matrimonio innanzi al ministro acattolico, è abrogata.

Gli effetti di questa abrogazione sono retroattivi.

Nello stabilire tali nuove norme è mente e intenzione della Chiesa, come sopra si è detto, di provvedere alle attuali necessita dei fedeli e favorire un più fervido senso di carità nelle relazioni reciproche tra i cattolici e gli acattolici.

A questo scopo si adoperino con tutto l'animo e con costante premura coloro che hanno il compito di insegnare ai fedeli la dottrina cattolica, sopratutto i parroci.

Essi si sforzeranno di farlo, usando verso i fedeli tutta la carità, e salvo sempre il rispetto dovuto agli altri, cioè agli acattolici nelle loro convinzioni seguite con buona fede.

I coniugi cattolici poi abbiano cura di irrobustire e accrescere in se stessi il dono della fede, e menando sempre una vita familiare informata a virtù cristiane, si studino di offrire anche alla parte acattolica e ai figli un esempio luminoso.

Dato a Roma, il 18 marzo 1966.

Alfredo Card. Ottavini Pro-Prefetto

+ Pietro Parente Segretario


1 PIO XI, Lettera Enciclica Casti connubii
2 Canoni 1060-1064
3 Canoni 1070-1071
4 Cf. can. 1060