Direttorio ecumenico

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B) Le preghiere comuni

32. "In alcune speciali circostanze, come sono le preghiere che vengono indette 'per l'unità', e nei congressi ecumenici, è lecito, anzi desiderabile che i cattolici si associno nella preghiera con i fratelli separati.

Queste preghiere in comune sono senza dubbio un mezzo molto efficace per impetrare la grazia dell'unità, sono una genuina manifestazione dei vincoli con i quali i cattolici sono ancora congiunti con i fratelli separati" ( UR 8 ).

Nel decreto si tratta di preghiere alle quali i membri, anche ministri, di diverse comunità partecipino "attivamente".

Per il modo di partecipare, che, in quanto si riferisce ai cattolici, deve essere disciplinato e promosso dagli ordinari, si tenga presente quanto segue.

33. È auspicabile che i cattolici si uniscano in preghiera con i fratelli separati, per qualsiasi comune sollecitudine, nella quale possono e devono tra loro cooperare, ad es., nel promuovere il bene della pace, la giustizia sociale, la mutua carità fra gli uomini, la dignità della famiglia, ecc.

A queste circostanze si possono equiparare le varie occasioni nelle quali o una nazione o una comunità vuole comunitariamente ringraziare Dio o chiedere secondo le necessità il suo aiuto, come nelle feste nazionali, o durante calamità e lutti nazionali, o nel giorno commemorativo dei caduti per la patria.

Questa preghiera comune viene raccomandata, per quanto è possibile, anche in occasione di incontri di studio o di attività, fra cristiani.

34. Le preghiere comuni, prima di tutto, debbono tendere a ristabilire l'unità fra i cristiani.

Temi di queste celebrazioni possono essere:

il mistero della Chiesa e della sua unità;

il battesimo visto come vincolo sacramentale di unità anche se imperfetta;

il rinnovamento della vita personale e sociale come condizione necessaria per raggiungere l'unità;

ed altri ancora, secondo il n. 22

35. La forma della celebrazione.

a) La celebrazione venga preparata con l'approvazione e la collaborazione di tutti i partecipanti che rappresentano le varie chiese o comunità ( ad es. si stabiliscano le persone che debbono intervenire, si scelgano gli argomenti, i brani scritturistici, le preghiere, e altre cose simili ).

b) Durante queste celebrazioni si può usare qualsiasi lettura, o preghiera o canto che significhi per tutti i cristiani qualcosa in comune circa la fede o la vita spirituale.

È bene, infine, che ci sia una esortazione, o allocuzione o una meditazione biblica che venga impostata secondo la comune adesione alla eredità cristiana, e che conduca ad una vicendevole comprensione e favorisca l'unità fra i cristiani.

c) È desiderabile che queste celebrazioni tanto fra i cattolici quanto insieme con i fratelli separati siano impostate sul tipo della preghiera "comunitaria", secondo le nuove direttive del movimento liturgico.

d) Nella preparazione delle preghiere, da farsi poi in qualche Chiesa orientale, bisogna tener conto che la forma liturgica in uso presso gli orientali è particolarmente adatta come preghiera impetrativa.

Occorre pertanto tener conto dell'ordine liturgico di questa Chiesa.

36. Il luogo della celebrazione.

a) Si deve scegliere un luogo gradito a tutti i partecipanti.

Si abbia cura che in esso tutto sia dignitoso e atto a favorire il senso religioso.

b) Benché la Chiesa o il tempio sia il luogo nel quale normalmente ciascuna comunità celebra la propria liturgia, tuttavia non c'è nulla in contrario che, per particolari necessità e con il permesso dell'ordinario del luogo, queste celebrazioni comuni ( di cui ai nn. 32-35 ) vengano fatte nel tempio di quella o quell'altra comunità; anzi, in particolari circostanze ciò potrebbe essere opportuno.

c) Quando la preghiera comune viene fatta con i fratelli orientali separati, si tenga presente che tutti i fratelli orientali considerano la Chiesa come il luogo piú adatto alla preghiera pubblica stessa.

37. Le vesti.

Tenendo conto delle circostanze, e con il consenso di tutti i partecipanti, non si esclude l'uso dell'abito corale.

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