Direttorio ecumenico |
80. - 1. Alla luce dei principi ricordati sopra e tenendo conto delle condizioni variabili da luogo a luogo, la collaborazione tra gli istituti di insegnamento superiore e i rapporti, a differenti livelli, tra i docenti e gli alunni delle varie chiese o comunità, sono utilissimi non solo allo stesso movimento ecumenico in generale, ma anche in particolare all'educazione ecumenica dei professori e degli uditori.
81. - 2. Tale collaborazione tra i cristiani negli istituti di insegnamento di grado superiore, può recare notevole profitto agli istituti stessi perché favorisce:
- una conoscenza piú completa della teologia, con speciale riguardo alle discipline annesse all'esegesi e una conoscenza delle altre discipline previste dal programma dell'insegnamento superiore;
- la possibilità di venire incontro alla facoltà accademica stessa con l'uso in comune di libri e biblioteche, con un maggior numero di insegnanti dotati di preparazione qualificata, con la soppressione di certi corsi inutili o duplicati, sempre nell'ambito delle disposizioni date piú avanti;
- l'accrescimento, dove sia necessario, dei mezzi materiali, per es. adattando all'uso edifici, specialmente biblioteche, e aule;
- l'intensificarsi dell'aiuto che tale istituto reca alla società; infatti gli uomini assecondano piú volentieri l'autorità e l'impulso derivante da un'azione comune dei cristiani, piuttosto che le iniziative separate delle singole istituzioni;
- una piú consolidata testimonianza, offerta agli altri cristiani sul provato valore di un'istituzione: testimonianza che gli uomini si aspettano da quel tipo di formazione, oltre al prestigio di dottrina puramente accademico.
82. - 3. Simile collaborazione e i rapporti abituali con i colleghi di altre comunità cristiane, aprono ogni giorno nuove vie ai professori per le loro ricerche scientifiche, e li aiutano a meglio espletare il loro compito di docenti.
Infine gli studenti, già durante tutto il periodo di formazione, possono acquistare in qualche modo una preparazione per le loro future attività ecumeniche e, sotto la guida di professori veramente esperti, imparare a meglio superare le difficoltà di natura intellettuale e spirituale che eventualmente sorgono da un tale genere di relazioni.
83. - 4. In questa collaborazione si distinguono due categorie:
1) coloro che sono in possesso di titoli accademici o che hanno terminato la loro formazione teologica generale;
2) coloro che non hanno ancora terminato la loro formazione generale.
84. - 5. Le conferenze episcopali nel redigere il regolamento di formazione sacerdotale in base al decreto "Optatam totius", emanino, secondo quanto sarà stabilito piú oltre, delle norme generali per casi particolari di collaborazione tra i seminari cattolici e quelli degli altri cristiani.
Poiché anche gli istituti di formazione dei religiosi possono partecipare a tale collaborazione, i loro superiori maggiori o i loro delegati devono contribuire alla redazione di quelle norme, secondo il decreto "Christus Dominus", n. 35, art. 5 e 6.
Se sorgono particolari questioni nell'ambito di un determinato seminario o istituto, l'ordinario di competente giurisdizione dovrà decidere, in conformità alle direttive stabilite dalla conferenza episcopale, quali sono le iniziative che richiedono la sua approvazione, e quali invece sono quelle che ricadono sugli stessi superiori del seminario.
85. Si può progredire nel dialogo ecumenico e nell'azione ecumenica creando, con l'approvazione della legittima autorità e secondo le circostanze e le situazioni, centri o istituti ecumenici in vari luoghi e paesi.
Questi istituti o, come si suole chiamarli, "centri", vengano eretti separatamente o annessi a qualche facoltà o ancora in collaborazione tra facoltà e università già esistenti.
Le strutture e le finalità di tali centri possono essere differenti.
Tuttavia, mentre vengono programmate e regolate, è molto opportuno che si tenga presente il problema ecumenico nella sua integrità e totalità d'aspetti.
86. - 7. Questi istituti possono distinguersi nei seguenti tipi:
A) Centri di ricerca ecumenica in cui si trattano a fondo questioni teologiche su di un determinato argomento, e che sono orientati verso il dialogo ecumenico mediante lo studio delle fonti, scambi scientifici, e pubblicazioni di scritti.
B) Istituti teologici ecumenici nei quali gli studenti dopo avere compiuto la formazione teologica generale possano dedicarsi appositamente alla teologia ecumenica con corsi speciali e seminari ( Seminarwork, Seminar ), ecc.
Tali istituti o sono destinati a una formazione ecumenica generale - in questo caso abbracciano tutto il problema ecumenico - oppure si consacrano a studi speciali su di una determinata disciplina ( per es. teologia delle chiese orientali, dei protestanti, degli anglicani ); in questo caso però non è da trascurarsi per nulla una visione d'insieme di tutto il problema ecumenico.
C) Associazioni per lo studio comune di questioni teologiche e pastorali tra i ministri delle diverse chiese o comunità, che si incontrano per trattare insieme gli aspetti teorici e pratici del loro ministero tra i propri fedeli, nonché la loro testimonianza comune nel mondo.
D) Federazioni di università e altri istituti per l'uso in comune di biblioteche o altri mezzi, e per stabilire un legame piú stretto tra professori e studenti per la programmazione dei piani di studio.
87. Secondo le condizioni di tempo e di luogo, gli istituti e i centri ora citati, siano posti sotto la direzione o di soli cattolici o di questi insieme con appartenenti a piú confessioni.
Tali istituti comuni sono soprattutto utili dove le chiese e le comunità ecclesiali debbono esaminare insieme certe questioni ( per es. l'attività missionaria, il rapporto con le religioni non-cristiane, i problemi dell'ateismo e dei non-credenti, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, l'architettura e l'arte sacra e, in campo teologico, l'interpretazione della Sacra scrittura, la dottrina della storia della salvezza, la teologia pastorale, ecc. ); questioni che, idoneamente risolte, possono giovare assai all'unità dei cristiani.
La creazione e l'amministrazione di questi istituti di solito deve essere affidata a coloro che li dirigeranno, salvi sempre i diritti della competente autorità ecclesiastica.
88. - 9. Dove sembrerà opportuno, gli istituti cattolici, a norma del n. 5 di questo capitolo, possono aderire alle associazioni che hanno lo scopo di favorire: il perfezionamento dei metodi di istruzione teologica, la formazione piú accurata delle persone dedite al ministero pastorale, e una maggiore collaborazione tra le istituzioni religiose di educazione superiore.
Se si verifica l'unione con tali associazioni, occorre conservare intatta l'autonomia propria dell'istituto cattolico nei settori concernenti l'ordinamento degli studi, la dottrina delle materie d'insegnamento, e la formazione spirituale e sacerdotale degli alunni; in quanto tali settori sono determinati sia dal fine proprio di quell'istituto, sia dalle norme sancite dalla legittima autorità ecclesiastica.
89. Bisogna specialmente tenere in considerazione i principi del capitolo III, n. 1, ogniqualvolta nella formazione intellettuale degli studenti cattolici si tratta della collaborazione tra essi e gli altri studenti cristiani, e ciò per tutta la durata della loro formazione teologica generale.
Infatti questi scambi ( derivanti dallo studio comune, dalla preghiera, dall'attività sociale, ecc. ) produrranno tanto maggiore frutto quanto piú ciascuno si appoggerà sul fondamento della propria fede e tradizione e sarà convinto degli intenti dell'ecumenismo e della necessità del dialogo ecumenico.
90. - 11. I seminari cattolici, le scuole di teologia, le case di formazione dei religiosi e religiose, come tali, possono collaborare con gli altri istituti cristiani dello stesso genere.
Secondo le varie circostanze di luogo e secondo l'indole propria degli istituti, questa collaborazione può assumere forme differenti quali sono per esempio lo scambio dei professori, il mutuo riconoscimento di certi corsi, federazioni di vario genere, l'affiliazione a qualche università.
In tutto ciò si deve badare a conservare l'indole naturale dell'istituto cattolico con il suo diritto di formare i propri alunni e di insegnare la dottrina cattolica, tenendo presente le direttive contenute sotto, al n. 13.
91. - 12. Tutti gli esperti in materia ecumenica appartenenti ad altre comunità cristiane possono essere invitati dalla legittima autorità a tenere conferenze negli istituti cattolici, anzi a dare alcune lezioni, purché si rispetti l'indole propria di ciascun istituto.
Anche i professori cattolici siano ben disposti a fare altrettanto, se ne ricevono domanda.
92. - 13. Si può permettere agli alunni cattolici di assistere alle lezioni presso istituti, e anche seminari, degli altri cristiani, alle seguenti condizioni.
Si deve tener conto:
a) dell'utilità di tali corsi e del loro solido aiuto per la formazione integrale degli alunni;
b) della buona reputazione pubblica, della competenza scientifica e della mentalità ecumenica dello stesso insegnante;
c) della previa preparazione degli alunni;
d) della loro maturità spirituale e psicologica; e soprattutto
e) della natura stessa delle discipline; infatti con tanta piú cautela gli alunni avranno il permesso di assistervi, quanto piú rilevanza otterrà l'aspetto dottrinale della materia.
Pertanto mentre la formazione comune o sistematica va impartita da professori cattolici, specialmente in materia di esegesi, teologia dogmatica e morale, gli alunni cattolici possono frequentare le scuole che insegnano le discipline pratiche, come le lingue bibliche, i mezzi di comunicazione sociale, la sociologia religiosa in quanto questa nuova scienza si applica all'osservazione dei fatti, ecc.
Gli alunni possono assistere pure a lezioni in quelle discipline di comune utilità, come la storia della Chiesa, la patrologia ecc., benché presentino anche un lato dottrinale; tale assistenza però è lasciata al giudizio dei superiori i quali, come si è detto sopra, devono valutare la preparazione scientifica e spirituale degli alunni.
Stabilire tutto questo spetta ai superiori, sentito il parere degli alunni, secondo il regolamento del seminario e le norme date dall'ordinario che ne ha giurisdizione.
Perché tali corsi producano veri frutti, gioverà molto se i professori cattolici acquisteranno un'ampia conoscenza degli scritti, delle opinioni, e della mentalità ecumenica degli insegnanti appartenenti alle altre comunità cristiane, ai corsi dei quali gli alunni cattolici abbiano il permesso di assistere.
Ciò si otterrà piú facilmente se avranno spesso contatti con loro e se frequenteranno i loro istituti.
Inoltre si consiglia vivamente ai superiori del seminario di avere, periodicamente, colloqui con i professori e i direttori spirituali, per rivedere i programmi di studi, proporre cambiamenti, superare le difficoltà eventuali.
Simili incontri e colloqui sono raccomandati pure con i colleghi degli altri seminari cristiani.
93. - 14. In diverse parti del mondo, l'organizzazione e i metodi di formazione superiore oggi sono oggetto di seri dibattiti e questioni, e vengono proposte molteplici iniziative per amalgamare i diversi istituti "sulla religione" nelle pubbliche università o in quelle non confessionali.
Spetta alle conferenze episcopali, con l'aiuto di persone competenti e di mezzi adatti, giudicare quale parte in tali iniziative sia lecito che i seminaristi abbiano.
Nell'esaminare con diligenza il problema, rivolgano particolare cura alla retta e dovuta formazione dei seminaristi e anche degli altri alunni, sia dal lato intellettuale che spirituale, sotto la guida dell'autorità cattolica; in modo analogo siano solleciti dell'attiva partecipazione dei professori cattolici negli stessi programmi di formazione; e infine pongano attenzione perché sia salvaguardata in pieno e con fermezza la libertà di magistero della Chiesa, capace di determinare l'autenticità di dottrina e di tradizione cattolica.
Per ricavare abbondanti frutti da tali comuni iniziative, si desidera che alcuni cattolici ( laici, chierici, religiosi ) davvero competenti nel proprio ramo e nel dialogo ecumenico siano chiamati a far parte del gruppo dirigente dell'università o facoltà.
94. - 15. Gli altri istituti cattolici che procurano la formazione religiosa degli alunni candidati ai gradi accademici in teologia e di quelli provenienti da altre facoltà, siano retti in base agli stessi principi, ma adattati alle esigenze volute dall'indole propria dell'istituto, dalle condizioni particolari e dal profitto degli studenti.
Quanto già detto in merito alla previa educazione religiosa e maturità mentale degli alunni, come pure in merito alla competenza e capacità dei professori, va ugualmente applicato per questi istituti.
Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell'udienza concessa il 16 aprile 1970 al cardinale Giovanni Willebrands, presidente del segretariato per l'unione dei cristiani, approvò il presente direttorio, confermandolo con la sua autorità e ordinandone la pubblicazione.
Nonostante qualunque cosa in contrario.
Roma, 16 aprile 1970.
+ Giovanni card. Willebrands, presidente del segretariato per l'unione dei cristiani
Girolamo Hamer, O. P., segretario.
Indice |