Rescritto: Formule della professione di fede e del giuramento di fedeltà

Congr Dottrina della Fede - 19 septembris 1989

Premessa redazionale

Il « rescriptum ex audientia ss.mi » consiste in una risposta data dal Papa durante un'udienza.

Tale risposta, a norma del can. 59 § 2, ha lo stesso valore ed è sottomessa alle stesse regole dei « rescritti » ( cann. 59-73 ).

Con questo strumento giuridico, l'« oracolo a viva voce » testimoniato dal card. Ratzinger con firma e data e reso di pubblica ragione sul bollettino ufficiale della Santa Sede, si dà completa « forma giuridica » sia alla « nota di presentazione » sia alle formule giuridiche della « professione di fede » e del « giuramento di fedeltà», precedentemente pubblicate su AAS 81( 1989 ), fasc. 1, p. 104ss, che mancavano dell'indicazione dell'autore, della data di emanazione e dell'indicazione della potestà legislativa, dal momento che esse innovavano ( in quanto aggiungevano obblighi nuovi ) rispetto al can. 833.

Testo ufficiale

Per quanto riguarda le formule della « Professione di fede » e del « Giuramento di fedeltà », riportate nel fascicolo di Acta Apostolicae Sedis del 9 gennaio 1989, si decide di pubblicare il relativo rescritto proveniente dall'udienza:

Rescritto dall'udienza del santo padre Nell'udienza concessa al sottoscritto cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il 1° luglio 1989, il Santo Padre si è degnato di approvare e stabilire sia i nuovi testi delle formule di « professione di fede » e del « giuramento di fedeltà nell'atto di assumere un ufficio da esercitare a nome della chiesa », sia le norme ad esse pertinenti nella « nota di presentazione » delle stesse e ha stabilito che tutto questo fosse pubblicato nel debito modo in Acta Apostolicae Sedis.

Le traduzioni di quelle formule nelle lingue correnti, preparate a cura delle conferenze episcopali, potranno essere usate soltanto dopo l'approvazione data da questa Congregazione.

Dal palazzo della Congregazione della dottrina della fede, 19 settembre 1989.

Joseph card. Ratzinger, prefetto

Nota di presentazione

I fedeli chiamati ad esercitare un ufficio in nome della chiesa sono tenuti ad emettere la "Professione di fede", secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica ( cfr. can. 833 ).

Inoltre, l'obbligo di uno speciale "Giuramento di fedeltà" concernente i particolari doveri inerenti all'ufficio da assumere, in precedenza prescritto solo per i vescovi, è stato esteso alle categorie nominate al cann. 833, nn. 5, 8.

Si è reso necessario, pertanto, provvedere a predisporre i testi atti allo scopo, aggiornandoli con stile e contenuto più conformi all'insegnamento del Concilio Vaticano Il e dei documenti successivi.

Come formula della "Professio fidei" viene riproposta integralmente la prima parte del precedente testo in vigore dal 1967 e contenente il Simbolo niceno costantinopolitano.

La seconda parte è stata modificata, suddividendola in tre commi ai fini di meglio distinguere il tipo di verità e il relativo assenso richiesto.

La formula dello "Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo", intesa come complementare alla "Professio fidei", è stabilita per le categorie di fedeli elencate al cann. 833, nn. 5, 8.

In essa sono previste alcune varianti ai commi 4 e 5 per il suo uso da parte dei superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica ( cfr. can. 833, n. 8 ).

I testi delle nuove formule di "Professio fidei" e di "lusiurandum fidelitatis" entreranno in vigore dal 1 marzo 1989.

I. Pofessione di fede

( Formula da usarsi nei casi in cui è prescritta la professione di fede )

Io N N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create.

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo.

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre.

E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la chiesa, una santa cattolica e apostolica.

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.

Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il romano pontefice o il collegio episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

II. Giuramento di fedeltà nell'assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa

( Formula da usarsi da tutti i fedeli di cui nel can. 833, nn. 5-8 )

Io N.N. nell'assumere l'ufficio di …, prometto di conservare sempre la comunione con la chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina a esso contraria.

Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in primo luogo di quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l'azione apostolica, da esercitare a nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani

( Variazioni del paragrafo quarto e quinto della formula di giuramento da usarsi dai fedeli indicati nel can. 833, n. 8 ).

Sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e promuoverò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in primo luogo di quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e in unione con i vescovi diocesani, fatti salvi l'indole e il fine del mio istituto, presterò volentieri la mia opera perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.