23 novembre 1990
Em.mis ac Exc.mis Praesidibus Conferentiarum Episcopalium
I. Con l'Istruzione del 23 febbraio 1967 questa Congregazione chiedeva alle Conferenze Episcopali di costituire al loro interno una Commissione Dottrinale che "editis scriptis invigilet, veri nominis religiosam scientiam foveat, in dijudicandis libris opern Episcopis praebeat".
Successivamente, con la lettera circolare del 10 luglio 1968 proponeva alcune ulteriori indicazioni per una migliore attività delle stesse Commissioni Dottrinali.
II. A distanza di più di 20 anni da quelle due lettere e dopo aver avuto l'opportunità di sentire in proposito le esperienze di numerose Conferenze Episcopali, questa Congregazione ritiene conveniente richiamare e precisare alcuni aspetti suggeriti dalla verifica del lavoro di questi anni.
III. Le Commissioni Dottrinali agiscono su incarico e per mandato delle Conferenze Episcopali, e costituiscono un organo consultivo istituzionalizzato di aiuto alle medesime Conferenze Episcopali ed ai singoli Vescovi nella loro sollecitudine per la dottrina della fede.
IV. Se le dimensioni della Conferenza Episcopale lo consentono è opportuno creare una Commissione apposita per i problemi dottrinali.
Solo se la situazione concreta non lo consente, questa fondamentale preoccupazione pastorale può essere assunta da un'altra Commissione, oppure, in via subordinata, da un singolo Vescovo, che segua con particolare attenzione i problemi dottrinali, a nome e ad utilità di tutta la Conferenza.
V. Sono membri della Commissione Dottrinale i Vescovi eletti dalla Conferenza Episcopale.
Esperti possono essere consultati di volta in volta, ma il loro ruolo deve essere distinto da quello dei Vescovi, che sono i soli responsabili di eventuali pronunciamenti della Commissione, poiché si tratta di una Commissione Episcopale.
VI. La Commissione Dottrinale non può pronunciarsi pubblicamente a nome di tutta la Conferenza, se non ne ha avuto l'autorizzazione esplicita.
VII. Preoccupazione delle Commissioni Dottrinali è favorire la diffusione della dottrina della fede.
In particolare esse prestano un aiuto alle Conferenze Episcopali divulgando e commentando, in modo adeguato alle necessità e alle urgenze poste da ciascun territorio, i documenti emanati dal Magistero pontificio.
In collaborazione con la Commissione episcopale competente promuovano anche la preparazione di testi da parte di autori di valore scientifico riconosciuto e sicuri nella fedeltà al Magistero della Chiesa o almeno la compilazione di una lista di libri approvati per l'insegnamento.
VIII. Le Commissioni Dottrinali sono chiamate inoltre a favorire il lavoro teologico scientifico, coltivando anche, a questo scopo, mutue relazioni con i teologi e gli insegnanti delle Università e dei Seminari, nonché con tutti gli esperti delle discipline ecclesiastiche.
IX. Le Commissioni Dottrinali costituiscono altresì un aiuto offerto ai singoli Vescovi nel compito, che è e deve restare ad essi proprio, di seguire e discernere la produzione teologica ( libri e riviste ) del proprio territorio, affinché non sia arrecato danno alla retta dottrina, alla quale i fedeli hanno diritto.
X. Per l'esercizio della dovuta vigilanza sugli scritti destinati alla pubblicazione e divulgazione sarà opportuno richiamarsi alla disciplina canonica circa le norme sugli strumenti di comunicazione sociale e in specie sui libri ( can. 822-832 ), cui vanno aggiunte le speciali prescrizioni degli statuti degli Ordini e degli Istituti religiosi per quanto concerne i propri membri.
Salvo restando che la Santa Sede può sempre intervenire, e di norma interviene quando l'influsso di una pubblicazione oltrepassa i confini di una Conferenza Episcopale, la Commissione Dottrinale offrirà il suo aiuto ai singoli Vescovi nel giudizio sui libri.
Nel rispetto dei diritti e dei doveri dei Vescovi circa la censura ( cfr. can. 830,1 ), la Commissione Dottrinale potrà offrire il suo aiuto agli Ordinari, almeno indicando una lista di esperti.
In ordine a questo insieme di responsabilità va ricordato il particolare settore rappresentato dalle Case editrici cattoliche, per la loro importanza nell'ambito della diffusione della fede.
XI. Le Commissioni Dottrinali, inoltre, collaborano con le altre Commissioni delle Conferenze Episcopali, specialmente con quelle investite di responsabilità nel settore educativo ( seminari, università e scuole ), catechistico, liturgico ed ecumenico, esprimendo il proprio competente parere su tutto ciò che ha rilevanza dottrinale.
Le altre Commissioni, di norma, non dovrebbero pubblicare documenti importanti senza aver ricevuto anche il parere della Commissione Dottrinale, per quanto è di sua competenza.
XII. Per un'azione più incisiva e feconda si ravvisa l'opportunità che le Commissioni Dottrinali dei diversi paesi, soprattutto di aree linguistiche omogenee, trovino le modalità più convenienti per uno scambio di esperienze e di informazioni.
XIII. Per una sempre migliore collaborazione fra le Commissioni Dottrinali e la Congregazione per la Dottrina della Fede sembra opportuno intensificare la reciproca comunicazione, che passerà normalmente attraverso la Conferenza Episcopale.
A questo scopo si potranno utilizzare in particolare le "Visite ad limina" ed incontri specifici tra la Congregazione e le singole Commissioni, anche con la presenza del Presidente della Conferenza Episcopale.
XIV. Sarà molto utile, infine, che il Presidente della Commissione Dottrinale invii, almeno una volta l'anno, un rapporto alla Congregazione sul lavoro della Commissione e sulle questioni dottrinali di maggiore rilevanza nel rispettivo Paese, suggerendo anche ciò che ad essa sembra opportuno venga intrapreso in proposito dalla Santa Sede.
Joseph Card. Ratzinger Prefetto
Alberto Bovone Arcivescovo tit. di Cesarea di Numidia Segretario