Principi e norme sull'ecumenismo

Indice

II - L'organizzazione nella Chiesa cattolica del servizio dell'unità dei cristiani

Introduzione

37. Attraverso le Chiese particolari, la Chiesa cattolica è presente in molti luoghi e regioni in cui affianca altre Chiese e comunità ecclesiali.

Queste regioni hanno caratteristiche loro proprie d'ordine spirituale, etnico, politico e culturale.

In molti casi, in tali regioni risiede la suprema autorità religiosa di altre Chiese e comunità ecclesiale; queste regioni spesso corrispondono al territorio di un Sinodo delle Chiese orientali cattoliche o di una Conferenza episcopale.

38. Di conseguenza, una Chiesa cattolica particolare, o parecchie Chiese particolari che hanno tra loro stretti rapporti di collaborazione, possono trovarsi in posizione molto favorevole per entrare in contatto, a questo livello, con altre Chiese o comunità ecclesiali.

Possono stabilire con esse relazioni ecumeniche fruttuose, giovando al movimento ecumenico nel suo insieme .50

39. Il concilio Vaticano II ha raccomandato l'azione ecumenica in modo speciale « ai vescovi d'ogni parte della terra, perché sia promossa con sollecitudine e sia con prudenza da loro diretta ».51

Questa direttiva, che spesso è già stata tradotta in pratica da singoli vescovi, da Sinodi delle Chiese orientali cattoliche o da Conferenze episcopali, è stata introdotta nei Codici di diritto canonico.

Per la Chiesa latina il CIC, can. 755, afferma:

« § 1. Spetta in primo luogo a tutto il Collegio dei vescovi e alla Sede apostolica sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo ».

« § 2. Spetta parimenti ai vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze episcopali, promuovere la medesima unità e, secondo che le diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, impartire norme pratiche, tenute presenti le disposizioni emanate dalla suprema autorità della Chiesa ».

Per le Chiese orientali cattoliche il CCEO, cann. 902–904, § 1, afferma:

Canone 902: « Poiché la sollecitudine di ristabilire l'unità di tutti quanti i cristiani spetta all'intera Chiesa, tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i Pastori della Chiesa, devono pregare il Signore per questa desiderata pienezza di unità della Chiesa e darsi da fare partecipando ingegnosamente all'attività ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo.».

Canone 903: « Spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l'unità fra tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con l'esempio della vita, con la religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni delle Chiese orientali, con una migliore conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la fraterna stima delle cose e dei cuori ».

Canone 904, § 1: « Siano promosse assiduamente le iniziative del movimento ecumenico in ciascuna Chiesa sui iuris con norme speciali di diritto particolare sotto la guida dello stesso movimento da parte della Sede apostolica romana per la Chiesa universale ».

40. Alla luce di questa competenza particolare per promuovere e guidare l'attività ecumenica, è proprio della responsabilità dei singoli vescovi diocesani, dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche, o delle Conferenze episcopali stabilire le norme secondo cui le persone o le commissioni sotto indicate svolgeranno le attività loro demandate e vigilare sull'applicazione di tali norme.

Inoltre, si dovrà aver cura che coloro ai quali verranno affidate queste responsabilità ecumeniche abbiano un'adeguata conoscenza dei principi cattolici dell'ecumenismo e siano seriamente preparati per il loro compito.

Il delegato diocesano per l'ecumenismo

41. Nelle diocesi il Vescovo nomini una persona competente come delegato diocesano per le questioni ecumeniche.

Costui potrà essere incaricato di animare la commissione ecumenica diocesana e di coordinarne le attività, come è indicato al n. 44 ( oppure di svolgere tali attività, in mancanza della suddetta commissione ).

In quanto stretta collaboratrice del Vescovo e con l'aiuto conveniente, questa persona incoraggerà, nella diocesi, svariate iniziative di preghiere per l'unità dei cristiani, avrà cura che le esigenze ecumeniche influenzino le attività della diocesi, identificherà i bisogni particolari della diocesi e su di essi la terrà informata.

Tale delegato è anche il responsabile che rappresenta la comunità cattolica nei suoi rapporti con le altre Chiese e comunità ecclesiali e i loro dirigenti, di cui facilita le relazioni con il Vescovo del luogo, il clero e il laicato a diversi livelli.

Egli sarà il consigliere del Vescovo e delle altre istanze della diocesi in materia ecumenica e faciliterà la condivisione di esperienze di iniziative ecumeniche tra i pastori e le organizzazioni diocesane.

Avrà cura di mantenere contatti con i delegati o le commissioni di altre diocesi.

Anche là dove i cattolici sono in maggioranza, oppure nelle diocesi che hanno limitato personale e limitate risorse, si raccomanda che venga nominato un delegato diocesano ( o una delegata diocesana ) per attuare le attività predette, nella misura in cui ciò sia possibile e conveniente.

La commissione o il segretariato ecumenico di una diocesi

42. Il Vescovo della diocesi, oltre a nominare un delegato diocesano per le questioni ecumeniche, istituirà un consiglio, una commissione o un segretariato con l'incarico di attuare le direttive o gli orientamenti che egli potrà dare, e, più generalmente, di promuovere l'attività ecumenica nella diocesi.52

Laddove le circostanze lo richiedano, più diocesi possono riunirsi per costituire una commissione o un segretariato del genere.

43. La commissione o il segretariato sia rappresentativo dell'intera diocesi e, in linea di massima, comprenda membri del clero, dei religiosi, delle religiose e del laicato, con varie competenze, e specialmente persone che abbiano una specifica competenza ecumenica.

È auspicabile che rappresentanti del consiglio presbiterale, del consiglio pastorale e dei seminari diocesani o regionali siano annoverati tra i membri della commissione o del segretariato.

Tale commissione dovrà cooperare con le istituzioni o organizzazioni ecumeniche già esistenti o che saranno istituite, avvalendosi del loro apporto quando se ne presenti l'occasione.

Essa dovrà essere pronta ad aiutare il delegato diocesano per l'ecumenismo e a mettersi a disposizione di altre organizzazioni diocesane o di iniziative private per il reciproco scambio di informazioni e di idee.

Sarebbe particolarmente importante che esistessero rapporti con le parrocchie e le organizzazioni parrocchiali, con le iniziative apostoliche dei membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, e con movimenti e associazioni di laici.

44. Oltre alle funzioni che già le sono state assegnate, è compito di questa commissione:

a) tradurre in pratica le decisioni del Vescovo diocesano concernenti l'applicazione dell'insegnamento e delle norme del concilio Vaticano II sull'ecumenismo come pure i documenti postconciliari che vengono emanati dalla Santa Sede, dai Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e dalle Conferenze episcopali;

b) mantenere rapporti con la commissione ecumenica territoriale e adattare i suoi consigli e i suoi suggerimenti alle condizioni locali.

Quando la situazione lo richiede, è raccomandabile che si trasmettano al Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani informazioni su determinate esperienze e sui loro risultati, o altre informazioni utili;

c) favorire l'ecumenismo spirituale secondo i principi indicati dal decreto conciliare sull'ecumenismo e in altri punti di questo Direttorio riguardo alla preghiera, pubblica e privata, per l'unità dei cristiani;

d) offrire aiuto e appoggio, con mezzi quali sessioni di lavoro e seminari per la formazione ecumenica del clero e dei laici, per un'adeguata applicazione della dimensione ecumenica a tutti gli aspetti della vita, prestando una speciale attenzione al modo in cui i seminaristi vengono preparati a dare la dovuta dimensione ecumenica alla predicazione, alla catechesi e ad altre forme di insegnamento, nonché per le attività pastorali ( per esempio, per la pastorale dei matrimoni misti ), ecc.;

e) coltivare la cordialità e la carità tra i cattolici e gli altri cristiani con i quali ancora manca la piena comunione ecclesiale, seguendo i suggerimenti e le direttive che si daranno più sotto ( in particolare ai nn. 205–218 );

f) proporre e guidare conversazioni e consultazioni con loro, tenendo ben presente che è opportuno adattarle alla diversità dei partecipanti e dei soggetti del dialogo;53

g) indicare esperti da incaricare, a livello diocesano, per il dialogo con le altre Chiese e comunità ecclesiali;

h) promuovere, in collaborazione con altre organizzazioni diocesane e con gli altri cristiani, nella misura del possibile, una testimonianza comune di fede cristiana e, allo stesso modo, un'azione comune in ambiti quali l'educazione, la moralità pubblica e privata, la giustizia sociale, le questioni connesse con la cultura, la scienza e le arti;54

i) proporre ai vescovi scambi di osservatori e invitati in occasione di importanti conferenze, di sinodi, dell'insediamento di autorità religiose e in altre circostanze simili.

45. Nelle diocesi, le parrocchie dovrebbero essere incoraggiate a prender parte ad iniziative ecumeniche a livello parrocchiale e, quand'è possibile, a costituire gruppi incaricati di realizzare tali attività ( cfr. infra, n. 67 ).

Le parrocchie dovrebbero rimanere in stretto rapporto con le autorità diocesane e scambiare informazioni ed esperienze con esse, con le altre parrocchie e altri gruppi.

La commissione ecumenica dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e delle Conferenze episcopali

46. Ogni Sinodo delle Chiese orientali cattoliche e ogni Conferenza episcopale, secondo le procedure loro proprie, costituiranno una commissione episcopale per l'ecumenismo, assistita da esperti, uomini e donne, scelti tra il clero, tra religiosi e religiose e tra laici.

Per quanto è possibile, tale commissione sarà affiancata da una segreteria permanente.

Questa commissione, il cui metodo di lavoro sarà determinato dagli statuti del Sinodo o della Conferenza, avrà il compito di proporre orientamenti in materia ecumenica e concreti modi d'azione, in conformità con la legislazione, le direttive, le legittime consuetudini ecclesiali in vigore e tenendo presenti le reali possibilità di una determinata regione.

È necessario che vengano prese in considerazione tutte le circostanze di luoghi e di persone del territorio di competenza, ma che si tenga anche conto della Chiesa universale.

Nel caso in cui il piccolo numero dei membri della Conferenza episcopale non consentisse di costituire una commissione di vescovi, si dovrebbe almeno nominare un Vescovo responsabile dei compiti ecumenici indicati qui sotto al n. 47.

47. Le funzioni di questa commissione comprenderanno quelle enumerate al n. 44, nella misura in cui esse trovano riscontro nella competenza dei Sinodi delle Chiese orientali o delle Conferenze episcopali.

Ma essa deve anche assumersi altri compiti, di cui ecco alcuni esempi:

a) mettere in pratica le norme e le istruzioni della Santa Sede in materia;

b) consigliare e assistere i vescovi che istituiscono una commissione ecumenica nella loro diocesi, e stimolare la collaborazione tra i responsabili diocesani dell'ecumenismo e tra le commissioni stesse, organizzando, per esempio, incontri periodici di delegati e di rappresentanti delle commissioni diocesane;

c) incoraggiare e, quando se ne ravvisi l'opportunità, aiutare le altre commissioni della Conferenza episcopale e dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche a tener conto della dimensione ecumenica dell'attività di detta Conferenza, delle sue dichiarazioni ufficiali, ecc.;

d) promuovere la collaborazione tra i cristiani, arrecando, per esempio, un aiuto spirituale e materiale, ove ciò sia possibile, tanto alle organizzazioni ecumeniche esistenti quanto alle iniziative ecumeniche da promuovere nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca, oppure in quello della pastorale e dell'approfondimento della vita cristiana, secondo i principi del decreto conciliare sull'ecumenismo, ai nn. 9–12;

e) avviare consultazioni e un dialogo con i responsabili di Chiesa e con i consigli di Chiese esistenti a livello nazionale o territoriale ( distinti, però, dalla diocesi ) e creare strutture adatte per tali dialoghi;

f) designare esperti che, col mandato ufficiale della Chiesa, partecipino alle consultazioni e al dialogo con gli esperti delle Chiese, delle comunità ecclesiali e delle organizzazioni sopra menzionate;

g) intrattenere rapporti e un'attiva collaborazione con le strutture ecumeniche realizzate da istituti di vita consacrata e da società di vita apostolica e con quelle di altre organizzazioni cattoliche, all'interno del territorio;

h) organizzare lo scambio di osservatori e di invitati in occasione di importanti assemblee ecclesiali e di altri avvenimenti analoghi di livello nazionale o territoriale;

i) informare i vescovi della Conferenza e dei Sinodi sugli sviluppi dei dialoghi che si svolgono nell'ambito del territorio; rendere partecipe di tali informazioni il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, a Roma, in modo tale che il vicendevole scambio di opinioni e di esperienze e i risultati del dialogo possano promuovere altri dialoghi a differenti livelli della vita della Chiesa;

j) in generale, mantenere rapporti, in ordine alle questioni ecumeniche, tra i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche o le Conferenze episcopali e il Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani, a Roma, come pure con le commissioni ecumeniche di altre Conferenze territoriali.

Strutture ecumeniche in altri contesti ecclesiali

48. Organismi sopranazionali, variamente configurati, che assicurano cooperazione e sostegno tra le Conferenze episcopali avranno anch'essi strutture che possano dare una dimensione ecumenica al loro lavoro.

L'estensione e la forma delle loro attività siano determinate dagli statuti e regolamenti di ciascuno di tali organismi e in base alle concrete possibilità del territorio.

49. Nella Chiesa cattolica esistono comunità e organizzazioni che hanno un posto specifico nell'attuazione della vita apostolica della Chiesa.

Pur non facendo parte direttamente delle strutture ecumeniche predette, la loro attività molto spesso ha un'importante dimensione ecumenica e dovrebbe essere organizzata in strutture adeguate, in armonia con le finalità dell'organizzazione.

Tra queste comunità e organizzazioni, ci sono gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica e diverse organizzazioni di fedeli cattolici.

Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica

50. Poiché la cura di ristabilire l'unità dei cristiani riguarda tutta la Chiesa, tanto i ministri sacri quanto i laici,55 gli ordini religiosi, le congregazioni religiose e le società di vita apostolica, per la natura stessa dei loro compiti nella Chiesa e per il loro contesto di vita, hanno occasioni specifiche di favorire l'ideale e l'azione ecumenica.

In conformità ai propri carismi e alle proprie costituzioni - di cui alcune sono anteriori alle divisioni dei cristiani - e alla luce dello spirito e delle finalità di ciascuno, tali istituti e tali società sono incoraggiati ad attuare, secondo le loro concrete possibilità e nei limiti delle loro regole di vita, le seguenti prospettive e attività:

a) favorire la consapevolezza dell'importanza ecumenica delle loro particolari forme di vita, poiché la conversione del cuore, la santità personale, la preghiera, pubblica e privata, e il servizio disinteressato alla Chiesa e al mondo sono il cuore del movimento ecumenico;

b) aiutare a far comprendere la dimensione ecumenica della vocazione di tutti i cristiani alla santità della vita, offrendo occasioni per far progredire la formazione spirituale, la contemplazione, l'adorazione e la lode di Dio, il servizio del prossimo;

c) tenendo conto della natura e delle esigenze dei luoghi e delle persone, organizzare incontri con cristiani di diverse Chiese e comunità ecclesiali per preghiere liturgiche, riflessioni, esercizi spirituali e per una comprensione più profonda delle tradizioni spirituali cristiane;

d) mantenere rapporti con monasteri o comunità cenobitiche di altre Comunioni cristiane per lo scambio di ricchezze spirituali e intellettuali, e di esperienze di vita apostolica, poiché lo sviluppo dei carismi religiosi di tali Comunioni può costituire un reale apporto per l'intero movimento ecumenico.

Potrebbe in tal modo essere suscitata una feconda emulazione spirituale;

e) nel dare indirizzi alle proprie istituzioni educative, numerose e varie, tener presente l'attività ecumenica secondo i principi sotto indicati in questo Direttorio;

f) collaborare con altri cristiani in un'azione comune per la giustizia sociale, lo sviluppo economico, il miglioramento delle condizioni sanitarie e dell'educazione, la tutela del creato, e per la pace e la riconciliazione tra le nazioni e le comunità;

g) « Per quanto lo permettano le condizioni religiose, va promossa un'azione ecumenica tale che i cattolici, esclusa ogni forma sia di indifferentismo e di confusionismo, sia di sconsiderata concorrenza, attraverso una comune, per quanto è possibile, professione di fede in Dio e in Gesù Cristo di fronte alle genti, attraverso la cooperazione nel campo tecnico e sociale come in quello religioso e culturale, collaborino fraternamente con i fratelli separati, secondo le norme del decreto sull'ecumenismo.

Collaborino soprattutto per la causa di Cristo, loro comune Signore: il suo Nome li unisca! ».56

Nel compiere tali attività osserveranno le norme che il Vescovo diocesano, i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche o le Conferenze episcopali avranno stabilite per l'opera ecumenica, considerata come un elemento della loro cooperazione all'insieme dell'apostolato in un determinato territorio.

Mantengano strette relazioni con le diverse commissioni ecumeniche diocesane o nazionali e, nei casi indicati, con il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani.

51. Avviando tale attività ecumenica, è molto opportuno che i vari istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, a livello della propria autorità centrale, nominino un delegato, oppure una commissione, con il compito di promuovere e di assicurare il proprio, impegno ecumenico.

La funzione di questi delegati, o commissioni, sarà di favorire la formazione ecumenica di tutti i membri, di collaborare alla formazione ecumenica specializzata dei consiglieri per le questioni ecumeniche presso le autorità a livello generale e locale degli istituti e delle società; più particolarmente sarà loro compito mettere in atto e assicurare le attività sopra descritte ( n. 50 ).

Organizzazioni dei fedeli

52. Le organizzazioni dei fedeli cattolici di un territorio particolare o di una nazione, e anche le organizzazioni internazionali che si propongono come fine, per esempio, il rinnovamento spirituale, l'azione per la pace e la giustizia sociale, l'educazione a vari livelli, l'aiuto economico a paesi e istituzioni, ecc. svilupperanno gli aspetti ecumenici delle proprie attività.

Avranno cura che le dimensioni ecumeniche della propria opera siano oggetto di una sufficiente attenzione e anche, se necessario, che esse siano espresse negli statuti e nelle strutture.

Nello svolgere le loro attività ecumeniche, restino in rapporto con le commissioni ecumeniche territoriali e locali e, quando le circostanze lo richiedono, con il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, per un proficuo scambio di esperienze e consigli.

Il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani

53. A livello della Chiesa universale, il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, che è un dicastero della Curia romana, ha la competenza e l'incarico di promuovere la piena comunione di tutti i cristiani.

La costituzione apostolica Pastor Bonus ( cfr. supra, n. 6 ) afferma che, da un lato, il Consiglio promuove lo spirito e l'azione ecumenica all'interno della Chiesa cattolica, e, dall'altro, cura le relazioni con le altre Chiese e comunità ecclesiali.

a) Il Pontificio Consiglio si occupa della retta interpretazione dei principi dell'ecumenismo e dei mezzi per la loro applicazione; attua le decisioni del concilio Vaticano II concernenti l'ecumenismo; stimola e assiste i gruppi nazionali e internazionali impegnati a promuovere l'unità dei cristiani e aiuta a coordinare le loro iniziative.

b) Organizza dialoghi ufficiali con le altre Chiese e comunità ecclesiali a livello internazionale; delega osservatori cattolici a livello internazionale; delega osservatori cattolici alle conferenze e alle riunioni di tali istituzioni e di altre organizzazioni ecumeniche, e invita loro osservatori a riunioni della Chiesa cattolica, tutte le volte che ciò parrà opportuno.

54. Per adempiere tali compiti, il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani pubblica di quando in quando orientamenti e direttive valevoli per tutta la Chiesa cattolica.

Inoltre, rimane in contatto con i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e con le Conferenze episcopali, con le loro commissioni ecumeniche e con i vescovi e le organizzazioni all'interno della Chiesa cattolica.

Il coordinamento delle attività ecumeniche dell'intera Chiesa cattolica richiede che tali contatti siano reciproci.

È quindi opportuno che il Consiglio sia informato delle iniziative di rilievo prese ai diversi livelli della vita della Chiesa.

Ciò è necessario, in particolare, quando si tratta di iniziative che hanno implicazioni internazionali, come allorché a un livello nazionale o territoriale vengono organizzati dialoghi importanti con altre Chiese e comunità ecclesiali.

Il mutuo scambio di informazioni e di consigli giova alle attività ecumeniche a livello internazionale come agli altri livelli della vita della Chiesa.

Tutto ciò che potenzia lo sviluppo dell'armonia e dell'impegno ecumenico coerente, consolida parimenti la comunione all'interno della Chiesa cattolica.

Indice

50 Cfr. infra, nn. 166–171.
51 UR, n. 4
52 Cfr. CCEO, can. 904, § 1; CIC, can. 755, § 2.
53 Cfr. UR, nn. 9 e 11; cfr. anche Riflessioni e suggerimenti concernenti il dialogo ecumenico, op. cit.
54 Cfr. UR, n. 12; decreto conciliare sull'attività missionaria della Chiesa, Ad gentes ( AG, n. 12 ) e La collaborazione ecumenica a livello…, op. cit., n. 3.
55 Cfr. UR, n. 5
56 AG, n. 15; cfr. anche ibid., n. 5 e n. 29; cfr. EN, nn. 23, 28 e 77; inoltre cfr. infra, nn. 205–209