Ordinamento generale del Messale Romano

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Capitolo VIII - Messe e orazioni per diverse circostanze e messe per i defunti

I. Messe e orazioni per diverse circostanze

368. Poiché la Liturgia dei Sacramenti e dei Sacramentali offre ai fedeli ben disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia che fluisce dal mistero pasquale,144 e poiché l'Eucaristia è il sacramento per eccellenza, il Messale presenta formulari di Messe e orazioni che si possono usare nelle diverse circostanze della vita cristiana, per le necessità di tutto il mondo o della Chiesa universale e locale.

369. Essendovi una maggiore facoltà di scegliere le letture e le orazioni, è bene che delle Messe per diverse circostanze si faccia un uso moderato, cioè quando lo esige l'opportunità pastorale.

370. In tutte le Messe per diverse circostanze, salvo espresse indicazioni in contrario, si possono usare le letture feriali con i loro canti responsoriali, se si accordano con la celebrazione.

371. Fra queste Messe vengono annoverate le Messe rituali, le Messe per le varie necessità, quelle per diverse circostanze e le votive.

372. Le Messe rituali sono collegate con la celebrazione di alcuni Sacramenti o Sacramentali.

Sono proibite nelle domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, nelle solennità, nei giorni fra l'ottava di Pasqua, nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti, nel Mercoledì delle Ceneri e nelle ferie della Settimana santa; si devono inoltre osservare le norme indicate nei libri rituali o nei formulari delle Messe stesse.

373. Le Messe per varie necessità o per diverse circostanze si utilizzano in alcuni particolari momenti, in tempi stabiliti o anche di tanto in tanto.

Tra queste, la competente autorità può scegliere Messe per eventuali suppliche pubbliche, stabilite dalla Conferenza Episcopale nel corso dell'anno.

374. Nel caso di una necessità particolarmente grave o di una utilità pastorale, si può celebrare una Messa adatta, per ordine o con il consenso del Vescovo diocesano, in qualsiasi giorno, eccetto le solennità e le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, i giorni fra l'ottava di Pasqua, la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, il Mercoledì delle Ceneri e le ferie della Settimana santa.

375. Le Messe votive dei misteri del Signore o in onore della beata Vergine Maria o degliAngeli o di qualche Santo o di tutti i Santi, si possono celebrare per la pietà dei fedeli nelle ferie del tempo ordinario, anche se ricorre una memoria facoltativa.

Tuttavia non si possono celebrare come votive le Messe che si riferiscono ai misteri della vita del Signore o della beata Vergine Maria, eccetto la Messa della sua Immacolata Concezione, perché la loro celebrazione è in armonia con il corso dell'anno liturgico.

376. Nei giorni in cui ricorre una memoria obbligatoria o una feria di Avvento fino al 16 dicembre, del tempo natalizio a cominciare dal 2 gennaio, e del tempo pasquale dopo l'ottava di Pasqua, sono per sé proibite le Messe per varie necessità e quelle votive.

Se però lo richiede un'autentica necessità o un'utilità pastorale, nella Messa con partecipazione di popolo si può usare il formulario corrispondente a questa necessità o utilità, a giudizio del rettore della chiesa o dello stesso sacerdote celebrante.

377. Nelle ferie del tempo ordinario nelle quali ricorrono memorie facoltative o si fa l'ufficio della feria, si può celebrare qualunque Messa o utilizzare qualunque orazione per diverse circostanze, fatta eccezione per le Messe rituali.

378. Si raccomanda particolarmente la memoria di santa Maria in sabato, perché nella Liturgia della Chiesa viene venerata in modo speciale e prima di tutti i Santi la Madre del Redentore.145

II. Messe per i defunti

379. La Chiesa offre il sacrificio eucaristico della Pasqua di Cristo per i defunti, in modo che, per la comunione esistente fra tutte le membra di Cristo, gli uni ricevano un aiuto spirituale e gli altri il conforto della speranza.

380. Tra le Messe per i defunti ha il primo posto la Messa esequiale, che si può celebrare tutti i giorni, eccetto le solennità di precetto, il Giovedì della Settimana santa, il Triduo pasquale e le domeniche di Avvento, Quaresima e Pasqua, osservando inoltre tutto quello che prescrive il diritto.146

381. La Messa dei defunti alla notizia della morte di una persona, o nel giorno della sepoltura definitiva, o nel primo anniversario, si può celebrare anche fra l'ottava di Natale, nei giorni nei quali occorre una memoria obbligatoria o una feria, che non sia il Mercoledì delle Ceneri o una feria della Settimana santa.

Le altre Messe per i defunti, o Messe « quotidiane », si possono celebrare nelle ferie del tempo ordinario, nelle quali occorrono memorie facoltative o si fa l'Ufficio della feria, purché siano veramente applicate per i defunti.

382. Nella Messa esequiale si tenga normalmente una breve omelia, escludendo però la forma dell'elogio funebre.

383. Si invitino i fedeli, specialmente i familiari del defunto, a partecipare anche con la santa Comunione al sacrificio eucaristico offerto per il defunto stesso.

384. Se la Messa e il rito delle esequie vengono celebrati insieme, recitata l'orazione dopo la Comunione, si tralasciano i riti di conclusione e si compie l'ultima raccomandazione o commiato.

Questo rito si fa soltanto quando il cadavere è presente.

385. Nell'ordinare e scegliere le parti variabili della Messa per i defunti ( come le orazioni, le letture, la preghiera universale ), specialmente nella Messa esequiale, si tengano presenti, come è giusto, gli aspetti pastorali che interessano il defunto, la sua famiglia e i presenti.

Inoltre i pastori d'anime abbiano un riguardo speciale per coloro che in occasione del funerale assistono alla celebrazione liturgica o ascoltano la proclamazione del Vangelo, siano essi acattolici o cattolici che non partecipano mai o quasi mai all'Eucaristia, o che sembrano aver perduto la fede; i sacerdoti sono per tutti i ministri del Vangelo di Cristo.

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144 Cf. Costituzione, Sacrosanctum Concilium, n. 61
145 Cf. Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 54;
Paolo VI, Esort. Ap. Marialis cultus, n. 9, 2 febbraio 1974
146 Cf. soprattutto C.I.C., cann. 1176-1185;
Rituale Romano, Rito delle esequie, 1974