Concilio di Nicea I

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Canone V

Degli scomunicati: che non siano accolti da altri; e dell'obbligo di tenere i sinodi due volte all'anno.

Quanto agli scomunicati, sia ecclesiastici che laici, la sentenza dei vescovi di ciascuna provincia abbia forza di legge e sia rispettata la norma secondo la quale chi è stato cacciato da alcuni non sia accolto da altri.

È necessario tuttavia assicurarsi che questi non siano stati allontanati dalla comunità solo per grettezza d'animo o per rivalità del vescovo o per altro sentimento di odio.

Perché poi questo punto abbia la dovuta considerazione, è sembrato bene che in ogni provincia, due volte all'anno si tengano dei sinodi, affinché tutti i vescovi della stessa provincia riuniti al medesimo scopo discutano questi problemi, e così sia chiaro a tutti i vescovi che quelli che hanno mancato in modo evidente contro il proprio vescovo sono stati opportunamente scomunicati, fino a che l'assemblea dei vescovi non ritenga di mostrare verso costoro una più umana comprensione.

I sinodi siano celebrati uno prima della Quaresima perché, superato ogni dissenso, possa esser offerto a Dio un dono purissimo; l'altro in autunno.

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