Concilio di Calcedonia

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Canone IV

I monaci non devono far nulla contro la volontà del Proprio vescovo né costruire un monastero, o occuparsi di cose mondane

Quelli che con spirito vero e sincero intraprendono la vita solitaria devono essere stimati convenientemente: Ma poiché alcuni, col pretesto dello stato monastico, sconvolgono le chiese e i pubblici affari, vanno di città in città senza alcun discernimento, e presumono addirittura di costruirsi dei monasteri, è sembrato bene che nessuno, in qualsiasi luogo, possa costruire e fondare un monastero o un oratorio contro il volere del vescovo della città.

I monaci, inoltre, di ciascuna città e regione devono esser sottoposti al vescovo, devono aver cara la pace, e attendere solo al digiuno e alla preghiera, nei luoghi loro assegnati; non diano fastidio né in cose di carattere ecclesiastico né in ciò che riguarda la vita d'ogni giorno, né prendano parte ad esse, lasciando i propri monasteri, a meno che talvolta non sia loro comandato dal vescovo della città per una necessità.

Nessuno può accogliere nei monasteri uno schiavo, perché si faccia monaco, contro la volontà del suo padrone.

E abbiamo stabilito che chiunque trasgredisce questa nostra disposizione sia scomunicato, perché non si dia occasione di bestemmiare il nome del Signore. ( Rm 2,24; 1 Tm 6,1 )

Bisogna infine che il vescovo della città dedichi le necessarie cure ai monasteri.

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