Concilio di Calcedonia

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Canone X

Non è lecito ad un chierico servire in due chiese di due diverse città

Non è lecito che un chierico presti il suo servizio nello stesso tempo in due città, in quella, cioè, nella quale fu ordinato, e in quella, nella quale fuggì, credendola migliore, per desiderio di vana gloria.

Quelli che facessero così, devono essere richiamati alla propria chiesa, nella quale da principio furono ordinati, ed ivi prestare il loro servizio liturgico.

Se, però, qualcuno, si fosse già trasferito da una chiesa ad un'altra, non interferisca in nessun modo negli affari dell'altra chiesa, né nei santuari, negli ospizi per i poveri, nelle case per forestieri che sono sotto di essa.

Chi osasse, dopo questa disposizione di questo grande e universale concilio, fare alcunché di quanto è stato proibito, questo santo sinodo stabilisce che decada dal proprio grado.

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