Concilio Laterano I
710-712: Canoni, 27 marzo 1123
Can. 1 Seguendo gli esempi dei santi padri e rinnovando un dovere del nostro ufficio, proibiamo assolutamente, in virtù dell'autorità della sede apostolica, che qualcuno nella chiesa di Dio venga ordinato o promosso per denaro.
Se qualcuno avrà comperato in quel modo nella chiesa un'ordinazione o una promozione, sia senz'altro privato della dignità.1
Can. 3 ( al. 7 ) Proibiamo nel modo più assoluto ai sacerdoti, diaconi, suddiaconi di vivere con le concubine o con le mogli e di coabitare con donne diverse da quelle con cui il concilio di Nicea [ can. 3 ]2 ha permesso di vivere soltanto per ragioni di necessità, cioè: la madre, la sorella, la zia paterna o materna, o altre simili, sulle quali onestamente non possa sorgere alcun sospetto.3
Can. 4 ( al. 8 ) Inoltre, in conformità a quanto disposto dal beatissimo papa Stefano,4 stabiliamo che i laici, per quanto pii possano essere, non abbiano alcuna facoltà di disporre delle cose ecclesiastiche; ma che, secondo i Canoni degli Apostoli [ can. 38, al. 39 ]5 la cura di tutti gli affari ecclesiastici sia nelle mani del vescovo e che egli l'amministri come se Dio lo vedesse ( Al. can. 9 ).
Quindi se qualcuno dei principi o degli altri laici avrà rivendicato il diritto di disporre dei beni o dei possessi ecclesiastici o di conferirli, sia considerato sacrilego.
1 | Sinodo di Tolosa, tenuto nel luglio 1119 sotto la Presidenza di Callisto II, can. 1 |
2 | Can. 3 di Nicea ( Turner l/I/II –1904- 116s; et. Sinodo di Elvira, can. 27 ) |
3 | Questa disposizione si volge anche contro gli errori dottrinali dei nicolaiti, che di principio affermavano che non era possibile osservare il celibato e che esso nuocesse ai costum |
4 | Pseudo-Isidoro: Seconda Lettera di Stefano, c. 12 ( P. Hinschius, Decretules Pseudo-Isidorianae, Leipzig 1863 - 186 ) |
5 | Canones Apostolorum 38 ( 39 ) ( Turner 1/1/1 [1899] 26 / Bruns 1,6 ) |