Concilio Laterano IV

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XXIV - L'elezione per scrutinio o per compromesso

A causa delle diverse forme di elezione, che si cerca sempre di escogitare, sorgono molti impedimenti e grandi pericoli per le chiese vacanti.

Stabiliamo che in caso di elezione, alla presenza di tutti quelli che devono, vogliono e possono intervenire, siano scelte nel collegio tre persone che godono la comune fiducia, le quali in segreto raccolgano diligentemente ad uno ad uno il voto di tutti; poi messa ogni cosa in scritto, la pubblichino davanti a tutti.

Respinta ogni possibilità di appello, fatto lo spoglio sia proclamato eletto quello che ha ottenuto l'unanimità o il voto della maggioranza, o della parte più qualificata del capitolo.

Si potrebbe anche affidare il compito dell'elezione ad un certo numero di persone idonee, che a nome di tutti provvedano alla chiesa vacante il pastore.

Ogni altra procedura non sia valida a meno che non sia fatta all'unanimità da tutti, come per ispirazione divina, senza alcuna irregolarità.

Chi tentasse fare una elezione contro le forme prescritte, sia privato, per questa volta, del diritto di elezione.

Proibiamo infine assolutamente che nell'elezione uno possa dare procure, a meno che sia assente, trattenuto da giusto impedimento e non possa venire.

Su ciò, se necessario, dia garanzia con giuramento, allora, se vorrà, affidi ad uno dello stesso collegio di fare le sue veci.

Riproviamo anche le elezioni clandestine e stabiliamo che non appena fatta l'elezione, sia pubblicata solennemente.

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