Concilio Laterano IV |
Con molta prudenza nel concilio Lateranense38 fu proibito che nessuno ricevesse, contro le prescrizioni dei sacri canoni, diverse dignità ecclesiastiche e più chiese parrocchiali sotto pena per il beneficiario di perdere il beneficio stesso e per chi l'avesse conferito di essere privato del diritto di collazione.
Ma poiché l'audacia e l'avidità di taluno ha privato di effetti tale decreto, noi volendo rimediare in modo più chiaro e più deciso, stabiliamo, col presente decreto, che chiunque riceve un beneficio che abbia annessa la cura delle anime, se prima ne aveva uno simile lo perda isso jure e se tentasse di tenerli entrambi, sia privato anche del secondo.
Inoltre, chi ha diritto di conferire il primo beneficio, dopo che il beneficiato ha ricevuto il secondo, può tranquillamente assegnarlo a chi crederà degno e se tarderà più di tre mesi ad assegnarlo, non solo secondo la prescrizione del concilio Lateranense,39 l'assegnazione del beneficio passa ad altri, ma egli sarà costretto a devolvere a beneficio della chiesa, cui appartiene quel beneficio, una parte dei suoi proventi pari a quanto ha ricavato da esso durante la vacanza.
Stabiliamo che la stessa prescrizione debba osservarsi anche per i personali, aggiungendo che nella stessa chiesa nessuno possa avere più dignità o personali, anche se non importino cura d'anime.
Tuttavia, se si tratta di persone nobili o versate nelle lettere, degne di essere onorate con maggiori benefici, quando le circostanze lo richiedono, la sede apostolica potrà dispensare.
Indice |
38 | Concilio Lateranense III c. 13 |
39 | Concilio Lateranense III c. 8 |