Concilio Laterano IV |
Avviene, qualche volta, che, per la contumacia della parte avversa si conceda all'attore il possesso di un bene perché lo conservi.
Questo attore, però, per la resistenza del detentore, o per inganno, non riesce ad avere entro un anno quanto deve custodire; o, dopo averlo avuto, lo perde.
In tal modo, secondo molti, trascorso un anno, questi non diventa legittimo possessore e il reo trae vantaggio dalla sua scaltra malizia.
Perché, dunque, non avvenga che chi è contumace non si trovi in migliore condizione di chi è ossequiente alla legge, stabiliamo conforme all'equità canonica che, nel caso predetto, l'attore venga ad esser possessore legittimo anche dopo un anno.
Inoltre, proibiamo, in genere, che nelle questioni spirituali si rimetta la decisione ad un laico: non è bene, infatti, che un laico debba risolvere tali problemi.
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