Concilio Laterano IV |
Ai laici, anche se pii, non è stato dato alcun potere di disporre dei beni ecclesiastici: essi sono tenuti a obbedire e non a comandare.
Deploriamo, quindi, in alcuni di essi l'intiepidimento della carità al punto che non hanno alcun ritegno ad impugnare con le loro costituzioni, o piuttosto con le loro invenzioni, la libertà ecclesiastica che anche i principi secolari, per non dire dei santi padri, hanno voluto garantita con molti privilegi.
Ciò fanno, illecitamente, non solo con l'alienazione dei feudi e di altri beni ecclesiastici e usurpazione delle giurisdizioni, ma anche le fondazioni mortuarie ed altri diritti connessi con lo spirituale.
Volendo, perciò, salvaguardare in queste cose gli interessi delle chiese e provvedere contro l'imposizione di così gravi pesi, con la approvazione del santo concilio, noi decretiamo che tali costituzioni e approvazioni di feudi o di altri beni ecclesiastici, prese, senza il consenso legittimo delle persone ecclesiastiche, dal laico potere, non hanno alcun valore - non possono infatti chiamarsi costituzione, ma destituzione o distruzione e addirittura usurpazione delle giurisdizioni - e che si ha il dovere di reprimere quelli che osassero perpetrare queste cose con la censura ecclesiastica.
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