Concilio Laterano IV |
Contro i consoli e i governatori delle città, ed altri, che cercano di gravare le chiese e le persone ecclesiastiche con imposte o collette ed altre tasse, il concilio Lateranense,47 volendo salvaguardare l'immunità ecclesiastica, ha proibito questo gravame sotto pena di anatema e ha comandato che i trasgressori e i loro fautori fossero sottoposti ad esso, fino a che avessero compiuto la dovuta riparazione.
Se qualche volta il vescovo ed il clero ammettono, in caso di grande necessità o utilità e senza alcuna costrizione, di contribuire alle comuni necessità quando le possibilità dei laici non fossero sufficienti, questi accettino il loro contributo con umiltà, devozione, e riconoscenza.
Ma poiché alcuni sono imprudenti si dovrà prima consultare il Romano pontefice, il cui compito è di provvedere alle comuni necessità.
Ma poiché neppure così la malvagità di alcuni contro la chiesa di Dio si è calmata, aggiungiamo che le disposizioni e le sentenze promulgate da questi scomunicati o per loro mandato si devono ritenere vane e inutili, e senza alcun valore per sempre.
Del resto, poiché la frode e l'inganno non devono tornare a vantaggio di alcuno, nessuno sia tratto in inganno da questo inutile errore, che, cioè, egli debba sottostare alla scomunica ( solo ) durante il tempo del suo governo, quasi che dopo di esso non possa essere obbligato alla dovuta soddisfazione.
Decretiamo, infatti, che sia chi ha ricusato la soddisfazione, il suo successore, se non avrà riparato entro un mese, siano irretiti nella censura ecclesiastica, finché questi abbia convenientemente riparato; chi, infatti, succede nell'onore, succede anche negli oneri.
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47 | Concilio Lateranense III ( 1179 ), c. 19 |